Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2023| n. 3142.
Individuazione del giudice competente per valore
Ai fini dell’individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell’art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l’attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all’indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del “quantum”, alle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio).
Ordinanza|2 febbraio 2023| n. 3142. Individuazione del giudice competente per valore
Data udienza 20 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Valore della causa indeterminabile – Condanna di controparte al pagamento di una somma specifica con aggiunta dell’espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti – Giudice adito, ai sensi dell’art. 14 cod.proc.civ. – Competente per valore – Valore equivalente alla competenza del giudice investito della causa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14574/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso il suo studio, (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo dell’11 maggio 2022.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
Individuazione del giudice competente per valore
RILEVATO
che:
con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., (OMISSIS) conveniva in giudizio l’odierno ricorrente chiedendone la condanna alla eliminazione delle cause dei danni subiti dal suo appartamento ed al ripristino delle condizioni originarie dello stesso, corrispondendole la somma di Euro 3450,00, oltre ad Iva, come da preventivo versato in atti o l’importo diverso giudizialmente accertato anche a seguito di CTU, affinche’ provvedesse essa stessa all’esecuzione dei lavori di ripristino;
(OMISSIS), costituitosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito, deducendo che l’articolo 702 bis c.p.c., condiziona l’accesso al processo sommario alla ricorrenza di un presupposto, nel caso di specie non ricorrente, cioe’ la competenza per valore del Tribunale nella composizione monocratica; pertanto, essendo la controversia di competenza di altro giudice – il giudice di pace – il processo sommario non avrebbe dovuto essere attivato;
(OMISSIS) contestava l’eccezione di incompetenza, sostenendo che, avendo chiesto una pronuncia di accertamento della responsabilita’ e la condanna al risarcimento del danno, indicando il valore di Euro 3450,00, al netto di Iva, accompagnando tale richiesta con la formula “o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia”, avrebbe manifestato la volonta’ di ottenere la somma spettantele all’esito del giudizio senza porre limiti al potere liquidatorio del giudice;
con ordinanza dell’11 maggio 2022, oggi impugnata, il Tribunale ha stabilito che il procedimento di cognizione sommaria di cui agli articoli 702 bis c.p.c. e segg., puo’ essere applicato esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con esclusione, tra le altre della competenza del giudice di pace e che la formula “la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” lungi dall’essere una formula di stile manifesta la volonta’ della parte di attribuire alla controversia valore indeterminato; ha concluso, quindi, per la conferma della propria competenza, ha rigettato l’eccezione dell’odierno ricorrente, ha disposto il mutamento di rito ed ha fissato l’udienza ex articolo 183 c.p.c.;
(OMISSIS) ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo dell’11 maggio 2022 che ha rigettato l’eccezione di incompetenza per valore, affidandosi ad un solo motivo;
nessuna attivita’ difensiva e’ svolta in questa sede da (OMISSIS);
il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore, Dott. Fulvio Troncone, ha chiesto il rigetto del ricorso;
(OMISSIS) ha depositato memoria.
Individuazione del giudice competente per valore
CONSIDERATO
che:
1) dopo aver premesso che, nel caso di specie, pur essendosi il Tribunale pronunciato con ordinanza confermativa della propria competenza, deve ritenersi ammesso il ricorso ex articolo 42 c.p.c., per regolamento di competenza, perche’ il Tribunale avrebbe conclamato in termini di assoluta oggettiva inequivocita’ e incontrovertibilita’ l’idoneita’ della propria determinazione a risolvere definitamente davanti a se’ la questione della competenza, il ricorrente censura l’ordinanza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7, 10 e 14 c.p.c.;
il ricorrente sostiene che la formula con cui (OMISSIS) aveva aggiunto alla richiesta risarcitoria di Euro 3450,00, quella alla condanna al pagamento di una somma maggiore o minore giudizialmente accertata avrebbe dovuto considerarsi di mero stile e giammai espressiva in senso ottativo della volonta’ della parte di ottenere quella somma che risultera’ spettante all’esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice, come, al contrario, ritenuto dal Tribunale di Palermo che cosi’ decidendo avrebbe violato l’articolo 10 c.p.c., il quale stabilisce che il valore della causa si determina dalla domanda, l’articolo 14 c.p.c., che, nelle cause relative a somme di denaro, individua la competenza del giudice in base alla somma o al valore indicato dall’attore, l’articolo 7 c.p.c., perche’ avrebbe dovuto ritenere la controversia rientrante nella competenza per valore del giudice di pace;
il motivo e’ infondato, perche’ contrasta con il consolidato orientamento di legittimita’ secondo il quale ove l’attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “in quella somma maggiore o minore che verra’ ritenuta di giustizia”, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non e’ rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita “di stile”). La formula in questione manifesta cioe’ la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che viene indicata nelle conclusioni specifiche; ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve nella mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’articolo 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (cosi’ Cass. 18/01/2018, n. 1210);
nel caso di specie tale conclusione e’ rafforzata dal fatto che (OMISSIS) non solo aveva fatto ricorso alla suddetta formula, ma aveva rinviato la determinazione del quantum spettantele a titolo risarcitorio all’esito di una CTU tecnica eventualmente da espletarsi; il che conferma che il valore della richiesta risarcitoria era stato espresso in una fase del processo in cui non poteva affatto dirsi raggiunta la certezza in ordine al quantum del risarcimento (Cass. 15/06/2020, n. 11595);
non e’ un caso che la giurisprudenza privi di rilievo la formula oggetto di controversia, degradandola a formula di stile, quando “l’iniziale incertezza sul quantum venga meno, ad esempio essendo stata quantificata la pretesa in esito all’espletamento di prove od alle indagini tecniche svolte (c.t.u.): ed infatti, una volta che si e’ pervenuti, all’esito della istruttoria, alla determinazione del “quantum”, il reiterato riferimento della parte alla – non piu’ attuale – originaria situazione di incertezza (in quanto abbia, ad esempio, precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell’atto introduttivo in cui si concludeva per la richiesta di liquidazione del danno nell’importo “ritenuto di giustizia”), si palesa oggettivamente inconferente rispetto al dato acquisito nel successivo sviluppo dell’attivita’ processuale, e dunque la invocazione della medesima clausola – contenuta nella domanda originaria o riformulata in sede di precisazione delle conclusioni – non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale, venendo a risolversi in una mera forma stilistica”;
tanto non e’ avvenuto nel caso di specie, di conseguenza, trova applicazione il principio che il Collegio intende ribadire secondo il quale “il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l’espressione “o di quella maggiore o minore che si riterra’ di giustizia” o espressioni equivalenti, poiche’, ai sensi dell’articolo 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non puo’ ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l’attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione; di conseguenza, avendo la causa valore indeterminato, il giudice adito, ai sensi dell’articolo 14 c.p.c., deve ritenersi competente per valore, dovendosi il valore ritenere equivalente alla competenza del giudice investito della causa”;
3) la Corte rigetta il ricorso e dichiara competente il Tribunale di Palermo;
2) nulla deve essere liquidato per le spese perche’ (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede;
3) si da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Palermo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply