Unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un “trust” traslativo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2023| n. 3190.

Unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un “trust” traslativo

Nel caso in cui una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un “trust” traslativo, l’amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere “pro quota” i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente dal “trustee”, che è divenuto titolare della proprietà dell’immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo “trustee” venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del “trust”.

Ordinanza|2 febbraio 2023| n. 3190. Unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un “trust” traslativo

Data udienza 16 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Unità immobiliare in un condominio conferita in un “trust” traslativo – Amministratore condominiale – Riscossione pro quota – Contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente dal trustee

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5248/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. SOCIETA’ FIDUCIARIA E DI REVISIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) MILANO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3558 del 2021
depositata il 13/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

Unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un “trust” traslativo

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 3558 del 2021 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 13 dicembre 2021.
Resiste con controricorso il Condominio di Via (OMISSIS), Milano.
2. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articoli 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis dal Decreto Legislativo n. 149 del 2022, articolo 35.
Le parti hanno depositato memorie.
3. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 3836 del 2020 del Tribunale di Milano, con la quale era stata rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio di Via (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. L’opponente aveva dedotto in via principale che gli immobili cui si riferiscono le spese condominiali intimate sono stati conferiti in un trust liquidatorio, denominato “GP Trust”, del quale la medesima (OMISSIS) s.r.l. ha la mera qualita’ di trustee, ed aveva percio’ eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di riscossione dei contributi azionata dal Condominio in assenza di spendita di detta qualita’, ovvero comunque l’impignorabilita’ dei beni amministrati per conto del trust ed ancora l’inesistenza e l’indeterminabilita’ del credito ingiunto. La Corte d’appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, ha affermato che il trustee e’ tenuto in proprio, quale proprietario dell’immobile sito nel Condominio, alle obbligazioni nascenti dalla titolarita’ dei beni conferiti nel trust; che il richiamo alla natura di societa’ fiduciaria della debitrice ingiunta potra’, al piu’, acquisire rilievo in sede esecutiva;
che alcun rilievo spiega al riguardo l’articolo 12 della Convenzione dell’Aja; che la spendita della qualita’ di trustee non incide sulla validita’ della costituzione del rapporto processuale; che comunque la (OMISSIS) non aveva allegato ne’ dimostrato di aver trascritto l’atto costitutivo del trust; che neppure rileva la pretesa dichiarazione di “impignorabilita’ dei beni” amministrati dalla (OMISSIS); che alcuna fondatezza ha la deduzione della funzione identificatrice del codice fiscale, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei confronti della (OMISSIS) identificata con il proprio codice fiscale anziche’ con il diverso codice fiscale di GP Trust; che apparivano inammissibili le circostanze riferite dalla appellante per la prima volta in comparsa conclusionale relative alle modalita’ di costituzione del trust e alle vicende attinenti la diversa fase esecutiva.
Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione della l. 1966 del 1939, articolo 1, consistente “nel negare la differenza ontologica tra l’attivita’ di amministrazione dei beni di terzi ( (OMISSIS) srl) e l’attivita’ di trustee ( (OMISSIS) trustee di GP Trust), appartenente alle altre attivita’ e conseguente erroneo riferimento alla l. 364 del 1989 come disciplina che regola il caso di cui e’ causa e nell’individuare il debitore del decreto ingiuntivo opposto”. La ricorrente evidenzia di essere âEuroËœsocieta’ fiduciaria’ e che, come societa’ fiduciaria, e’ stata intimata a corrispondere le spese condominiali dell’unita’ immobiliare di via (OMISSIS). Si specifica che “la mancata identificazione del debitore del Condominio, se (OMISSIS) s.r.l…. oppure (OMISSIS) sottinteso Trustee… e’ stato il motivo dell’opposizione e “l’unica ragione sostanziale di questo ricorso, che si incentra dunque sull’esatta individuazione della natura del soggetto ricorrente”. La censura sottolinea “sia la poliarticolata natura dell’ente âEuroËœsocieta’ fiduciaria’ sia la ontologica differenza dell’attivita’ del soggetto (OMISSIS) s.r.l. da quella del soggetto (OMISSIS) Trustee di GP Trust. L’attenzione della ricorrente si incentra sulla identita’ del trustee quando questo appartiene alla classe “societa’ fiduciarie”, sicche’ “il debitore del Condominio di Via (OMISSIS) e’ (OMISSIS) Trustee di GP Trust”.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della l. 1966 del 1939; articoli 1, comma 5, Regio Decreto 239 del 1942 e del “principio di diritto delle Sezioni Unite nel negare la legittimazione passiva della societa’ fiduciaria e nell’escludere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di (OMISSIS) S.r.l. C.F. (OMISSIS) quale debitrice del Condominio di via (OMISSIS), nonche’ in relazione agli articoli 182, 492 e 492-bis c.p.c.. per gli effetti dell’azione esecutiva”. La tesi e’ sempre che ” (OMISSIS) e’ carente di legittimazione passiva nell’azione promossa dal creditore verso il fiduciante, titolare effettivo del bene amministrato, ma e’ parimenti carente di legittimazione passiva nella pretesa azione del Condominio per il debito di GP Trust quando non e’ convenuta in veste di trustee di siffatto trust”. La sentenza impugnata, errando, non distinguerebbe tra (OMISSIS) da (OMISSIS) Trustee di GP Trust.
Il terzo motivo del ricorso allega la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 705 del 1973, articolo 3, commi 1 e 2, nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articoli 73, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 13 e 20, nel disconoscere gli effetti della obbligatorieta’ del codice fiscale e della entificazione fiscale del trust, quanto alla autonoma identita’ di (OMISSIS) Trustee del trust di cui e’ causa ed alla identificazione dei due soggetti di cui e’ causa”.
4. I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano non fondati.
5. Secondo costante orientamento di questa Corte, l’amministratore del condominio ha diritto – ai sensi del combinato disposto degli articoli 1118 e 1123 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioe’ di ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unita’ immobiliari, restando esclusa un’azione diretta anche nei confronti dei titolari di diritti personali di godimento della singola unita’ immobiliare, tant’e’ che si afferma risolutivamente che “di fronte al condominio esistono solo i condomini” (Cass. 25 ottobre 2018, n. 27162; Cass. 9 dicembre 2009, n. 25781; Cass. 3 febbraio 1994, n. 1104).
Per il recupero della quota di spese di competenza di una unita’ immobiliare di proprieta’ esclusiva, e’, quindi, passivamente legittimato il vero proprietario di detta unita’ e non anche chi possa apparire tale, poiche’ difettano, nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operativita’ del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede (Cass. 25 ottobre 2018, n. 27162; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23621).
6. Per quanto accertato in fatto nei gradi del merito, con apprezzamento delle risultanze probatorie che non e’ sindacabile in sede di legittimita’, in assenza di vizi riconducibili all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’unita’ immobiliare compresa nel Condominio di Via (OMISSIS), alla quale si riferiscono i contributi oggetto del decreto ingiuntivo per cui e’ causa, e’ stata conferita in un “trust” traslativo, denominato “GP Trust”, sicche’ la “trustee” (OMISSIS) s.r.l. e’ divenuta titolare della proprieta’ della stessa ed e’ tenuta, in quanto tale, a sostenerne le spese, non assumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell’atto istitutivo e l’effetto segregativo proprio dell’istituto, in vista del successivo ed eventuale trasferimento della titolarita’ dei beni vincolati ai soggetti beneficiari. Pur conferendo l’operazione al “trustee” una proprieta’ limitata nell’esercizio alla realizzazione del programma stabilito dal disponente nell’atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari, i tre centri di imputazione della vicenda sono il disponente, il “trustee” e il beneficiario, mentre il “trust” non rileva quale soggetto giuridico dotato di una distinta individualita’. A cio’ consegue altresi’ che il “trustee” e’ il titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed e’ l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, operando non quale rappresentante del “trust” o del beneficiario, ma quale titolare della legittimazione dispositiva del diritto (ex multis, Cass. 26 maggio 2020, n. 9648; Cass. 20 giugno 2019, n. 16550; Cass. 30 maggio 2018, n. 13626; Cass. 19 maggio 2017, n. 12718; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043).
Questa interpretazione trae fondamento dall’articolo 2 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 luglio 1985 e ratificata dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, secondo la quale “per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; c) il trustee e’ investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge (…)”.
Del tutto diversa dal trust, e dunque estranea alla fattispecie per cui e’ causa, per come in fatto ricostruita dai giudici del merito, e’ la disciplina posta dalla L. 23 novembre 1939, n. 1966, la quale riguarda la mera amministrazione di beni per conto di terzi, conferita a societa’ fiduciarie mediante mandato, salva rimanendo la proprieta’ effettiva di questi in capo ai mandanti (cfr. Cass. Sez. Unite 27 aprile 2022, n. 13143).
7. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:
allorche’ una unita’ immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un “trust” traslativo, l’amministratore condominiale, a norma degli articoli 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., puo’ riscuotere “pro quota” i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente dal “trustee”, che e’ divenuto titolare della proprieta’ dell’immobile ed e’ percio’ tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo “trustee” venga o meno evocato in giudizio in tale qualita’, non essendo questi un rappresentante del “trust”.
7.1. Alcuna conseguenza comportano ai fini dell’attribuzione della titolarita’ diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi a beni mobili o immobili le considerazioni svolte dalla ricorrente sui numeri di codice fiscale o sulla soggettivita’ tributaria del “trust”, riguardando tali ambiti la autonoma problematica della individuazione del soggetto al quale imputare l’obbligazione d’imposta per i redditi dei beni.
7.2. E’ agevole, infine, negare nel presente giudizio, il quale attiene ad una opposizione a decreto ingiuntivo, ogni rilevanza delle questioni attinenti alla pignorabilita’ degli immobili, la quale riguarda le condizioni della distinta azione esecutiva.
8. Il ricorso va percio’ rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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