Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 agosto 2022| n. 24748.

Indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo

L’indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo nell’area flegrea – avente natura indennitaria e costituente debito di valuta, come tale regolato dall’art. 1224 c.c., poiché sorge da un’attività lecita (se non addirittura doverosa) della P.A., consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumità – è stato introdotto mediante la modifica dell’art. 15-sexies, comma 3, del d.l. n. 560 del 1995 (conv., con modif., dalla l. n. 74 del 1996), ad opera della l. n. 267 del 1998, entrata in vigore in data 8 agosto 1998; ne consegue che, non essendo prevista la retroattività della disposizione, dalla predetta data, alla quale deve farsi risalire l’insorgenza del diritto all’indennizzo in questione, sono dovuti gli interessi, il cui riconoscimento è riconducibile alla previsione di un ristoro per ragioni solidaristiche.

Ordinanza|12 agosto 2022| n. 24748. Indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo

Data udienza 3 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Bradisismo – Area flegrea – Risarcimento dei danni ed al pagamento dell’indennizzo ex art. 15 – sexies del d.l. 29 dicembre 1995, e successive modifiche – Legittimato passivo – Comune di Pozzuoli – Esclusione – Emanazione delle ordinanze sindacali in base alle leggi statali – Legittimazione passiva in capo allo Stato – Trasferimento in favore del Comune di Pozzuoli delle risorse economiche stanziate dallo Stato per il pagamento degl’indennizzi – Irrilevanza – Natura indennitaria dell’indennizzo – Debito di valuta dell’indennizzo – Riconoscimento dell’indennizzo anche in favore dei proprietari degl’immobili demoliti – Irretroattività della legge n. 267 del 1998, art. 6 – bis, di modifica del comma terzo dell’art.15 – sexies d.l. 29 dicembre 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2749/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Dirigente dell’Avvocatura p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 347/16, depositata il 28 gennaio 2016;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), gia’ proprietaria di un immobile sito in (OMISSIS), danneggiato dal bradisismo del (OMISSIS) e demolito in esecuzione di un’ordinanza sindacale del 9 novembre 1983, nonche’ espropriato con decreto del 5 marzo 1988, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, il Ministero per il coordinamento della protezione civile ed il Comune di Pozzuoli, per sentirli condannare al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’indennizzo dovuto per il detrimento subito, ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 1995, n. 560, articolo 15-sexies, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74, come modificato del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, articolo 6-bis, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267.
Si costitui’ la PCM, ed eccepi’ il difetto di giurisdizione dell’Autorita’ giudiziaria ordinaria e la prescrizione del diritto azionato, nonche’ l’infondatezza della domanda, sostenendo che il decreto di espropriazione ed il piano di recupero del patrimonio edilizio in virtu’ del quale era stato emanato erano stati annullati dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ed aggiungendo che la demolizione era stata legittimamente disposta con ordinanza urgente del Sindaco.

Indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo

Si costitui’ inoltre il Comune, ed eccepi’ a sua volta il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto azionato, nonche’ l’infondatezza della domanda, sostenendo che la demolizione era stata legittimamente disposta dal Sindaco in qualita’ di ufficiale di governo.
1.1. Con sentenza del 15 dicembre 2003, il Tribunale di Napoli dichiaro’ il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
2. La predetta sentenza, impugnata dalla (OMISSIS), fu riformata dalla Corte d’appello di Napoli, che con sentenza del 2 marzo 2006 rimise le parti dinanzi al Tribunale di Napoli.
3. Quest’ultimo, con sentenza del 23 febbraio 2012, rigetto’ la domanda proposta nei confronti dell’Amministrazione statale ed accolse quella proposta nei confronti del Comune, condannandolo al pagamento della somma di Euro 30.000,00, oltre interessi dall’8 agosto 1998.
4. La nuova impugnazione proposta dalla (OMISSIS) e’ stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Napoli, che con sentenza del 28 gennaio 2016 ha accolto anche il gravame incidentale proposto dal Comune, rigettando la domanda proposta nei confronti dello stesso e condannando la PCM ed il Ministero al pagamento della somma di Euro 32.017,63, oltre interessi legali dall’8 agosto 1998.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che il soggetto passivo del rapporto obbligatorio inerente alla domanda d’indennizzo dovesse essere individuato nello Stato, rilevando che la demolizione era stata disposta dal Sindaco mediante un provvedimento contingibile e urgente emesso a tutela della pubblica e privata incolumita’ in qualita’ di ufficiale di governo, e quindi come organo dell’apparato statale e nell’esercizio di un potere tipicamente statale. Ha richiamato al riguardo anche del Decreto Legge n. 560 del 1995, articolo 15-sexies, che prevedeva il trasferimento al Comune degli stanziamenti necessari per la corresponsione delle indennita’ dovute per le espropriazioni e le demolizioni disposte in conseguenza del bradisismo e la concessione di un mutuo ventennale con oneri di ammortamento a carico dello Stato, escludendo che tale attribuzione di fondi comportasse anche il trasferimento della legittimazione all’Amministrazione statale.
La Corte ha rigettato inoltre l’eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile l’ordinario termine decennale, in quanto la perdita del bene era stata cagionata da un’attivita’ lecita della Pubblica Amministrazione, ed aggiungendo che, sebbene la demolizione dell’immobile risalisse al 1983, il diritto all’indennita’ era stato riconosciuto soltanto del Decreto Legge n. 180 del 1998, articolo 6-bis, che aveva consentito l’esercizio delle azioni a tutela dello stesso.

Indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo

Precisato inoltre che, in quanto ricollegabile all’esercizio del potere esercitato dall’Amministrazione a tutela della pubblica e privata incolumita’, l’indennita’ dovuta per il detrimento subito a causa della demolizione non era parificabile a quella di espropriazione, la Corte ha ritenuto che l’assunzione del valore venale del bene come criterio per la determinazione di quest’ultima comportasse un ridimensionamento della distinzione tra le due fattispecie. Cio’ posto, e rilevato che il c.t.u. nominato in primo grado aveva stimato il valore dell’immobile in Lire 72.935.000, ha ritenuto che la necessita’ di commisurare l’indennizzo alla perdita subita dalla proprietaria escludesse l’ammissibilita’ di una decurtazione equitativa del predetto importo e giustificasse invece la detrazione del valore dell’area di sedime, rimasta in proprieta’ della attrice, in misura pari al 15% del valore dell’immobile demolito, in considerazione delle limitate, ipotetiche e non immediate possibilita’ di utilizzazione del suolo.
Rilevato infine che la previsione dell’indennizzo non era ricollegabile ad una responsabilita’ della Pubblica Amministrazione, ma ad un danno ascrivibile a fenomeni lato sensu naturali, e rispondeva a finalita’ solidaristiche, fondate sulla scelta politico-elettiva di tenere i danneggiati indenni dai gravi danni subi’ti, la Corte ha escluso la configurabilita’ della relativa obbligazione come debito di valore, ritenendo pertanto non dovuta la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della demolizione ed ancorando quella degl’interessi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 180 del 1998, articolo 6-bis.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), deceduta nel corso del giudizio, per quattro motivi. Hanno resistito con controricorsi il Comune, che ha depositato memoria, e la PCM, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale, per un solo motivo, al quale il Comune ha resistito con controricorso.

Indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prioritario, rispetto all’esame del ricorso principale, e’ quello dell’unico motivo del ricorso incidentale, con cui la PCM deduce la violazione del Decreto Legge n. 560 del 1995, articolo 15-sexies, come modificato del Decreto Legge n. 180 del 1998, articolo 6-bis, e dell’articolo 101 c.p.c., sostenendo che, nel rigettare la domanda proposta nei confronti del Comune, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della designazione dello stesso quale unico ente pagatorie e del trasferimento in suo favore dei fondi stanziati per il pagamento degl’indennizzi. Premesso che con Delib. 23 agosto 2000, il Consiglio comunale aveva approvato l’impegno a corrispondere le indennita’ in favore dei proprietari degl’immobili demoliti per la salvaguardia della pubblica incolumita’, determinando anche il valore unitario da porre a base degli accordi da stipulare con gli stessi, la PCM afferma l’irrilevanza dell’avvenuta adozione dell’ordinanza di demolizione da parte del Sindaco in qualita’ di ufficiale di governo, non essendo in discussione la liceita’ del provvedimento, ma solo l’obbligo di corrispondere l’indennizzo dovuto per un’attivita’ lecita, non avente la sua causa diretta nella demolizione, ma nel procedimento espropriativo finalizzato all’attuazione del piano di recupero.
1.1. Il motivo e’ infondato.
In tema di liquidazione dell’indennizzo riconosciuto del Decreto Legge n. 560 del 1995, articolo 15-sexies, comma 3, in favore dei proprietari degl’immobili danneggiati dal fenomeno del bradisismo nell’area flegrea, questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare ripetutamente che la relativa obbligazione non e’ a carico del Comune di Pozzuoli, che ha concretamente proceduto alla demolizione dei fabbricati, ma dello Stato, al quale sono riconducibili le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco, avendo quest’ultimo agito, nell’adozione delle stesse, in qualita’ di ufficiale di governo, e quindi come organo periferico dell’Amministrazione statale, alla quale devono quindi essere imputati, anche sotto il profilo economico, gli effetti dei provvedimenti adottati (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2016, n. 26337; 31/10/2014, n. 23271). Com’e’ noto, infatti, il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l’emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela del pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorche’ nel provvedimento siano implicati interessi locali, sicche’, anche quando dall’esercizio di tale potere siano derivati danni, e comunque in ogni caso in cui ne conseguano effetti economici, degli stessi e’ tenuto a rispondere lo Stato (cfr. in riferimento alla requisizione di alloggi disposta in favore di nuclei familiari rimasti privi di abitazione per ragioni di grave necessita’ pubblica, Cass., Sez. I, 6/08/2014, n. 17715; 16/03/2007, n. 6293; Cass., Sez. III, 19/07/2004, n. 13361). Nessun rilievo puo’ assumere, in contrario, la circostanza che l’articolo 15-sexies cit., abbia previsto il trasferimento in favore del Comune di Pozzuoli delle risorse economiche stanziate dallo Stato per il pagamento degl’indennizzi, trattandosi di una semplice attribuzione di fondi, e non gia’ di competenze, con la conseguenza che gl’importi che il Comune e’ tenuto a corrispondere, avvalendosi dei fondi statali, per indennizzi e risarcimenti, vanno di volta in volta imputati allo stesso, se riferibili ad atti rientranti nella sua competenza, ovvero allo Stato, se dovuti in relazione ad atti da ascrivibili a quest’ultimo, restando una questione interna tra le due Amministrazioni pubbliche quella riguardante le modalita’ con cui devono effettuarsi i pagamenti (cfr. Cass., Sez. I, 20/08/2014, n. 18064; 1/06/2009, n. 14218).

Indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo

2. Con il primo motivo del ricorso principale, la (OMISSIS) denuncia la violazione del Decreto Legge n. 560 del 1995, articolo 15-sexies, del Decreto Legge n. 180 del 1998, articolo 6-bis, dell’articolo 12 preleggi e degli articoli 1223 e 1224 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver qualificato l’obbligazione relativa al pagamento dell’indennizzo come debito di valuta, anziche’ come debito di valore. Premesso che la perdita dell’immobile non fu determinata dal bradisismo, ma dalla demolizione disposta dal Sindaco a tutela della pubblica incolumita’, sostiene che l’indennizzo in questione e’ assimilabile a quello previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni, trovando giustificazione in un detrimento cagionato da un’attivita’ statale commissiva. Aggiunge che, proprio perche’ volto a compensare i proprietari per i valori immobiliari perduti in conseguenza della demolizione disposta nell’interesse della collettivita’ e rispondente a principi solidaristici, l’indennizzo deve assicurare una congrua riparazione del pregiudizio subito dal singolo, equivalente non gia’ al valore dell’immobile demolito, ma a quello che esso aveva prima della demolizione, nonche’ suscettibile di rivalutazione, in modo da evitare gli effetti negativi dell’inflazione.
2.1. Il motivo e’ infondato.
Ai fini della qualificazione dell’obbligazione posta a carico dell’Amministrazione come debito di valuta, anziche’ come debito di valore, la sentenza impugnata ha infatti richiamato il principio enunciato da una pronuncia di legittimita’ e ribadito anche successivamente, secondo cui l’indennizzo riconosciuto, ai sensi del Decreto Legge n. 560 del 1995, articolo 15-sexies, comma 3, al proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo nell’area flegrea ha natura indennitaria, sorgendo il relativo diritto da un’attivita’ lecita (se non addirittura doverosa) della Pubblica Amministrazione, consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumita’, e riferendosi lo stesso ad un pregiudizio riconducibile ad un fenomeno lato sensu naturale, rispetto al quale l’intervento pubblicistico assolve una funzione solidaristica, individuabile nel tenere indenni i danneggiati e non gia’ nel risarcirli integralmente (cfr. Cass., Sez. I, 19/12/2017, n. 30498; 20/12/2016, n. 26337; 31/ 10/2014, n. 23271).
Nel contestare tale orientamento, la difesa della ricorrente fa ricorso a quattro diversi ordini di argomentazioni, riflettenti rispettivamente a) la causa del pregiudizio subito dai proprietari degl’immobili, costituita non gia’ dal fenomeno sismico, ma dalle demolizioni disposte con ordinanza del Sindaco, e quindi da un’attivita’ statale commissiva, b) la finalita’ dell’indennizzo, consistente nel garantire ai soggetti danneggiati un ristoro idoneo a compensare i valori immobiliari perduti, e quindi necessariamente equivalente al valore che gli stessi avevano prima dell’evento sismico e della demolizione, c) il tempo trascorso tra l’evento sismico e l’introduzione dell’indennizzo, che impone di porre rimedio agli effetti dell’inflazione, al fine di garantire un indennizzo non irrisorio, d) le ragioni solidaristiche dell’intervento, volto a compensare soggetti colpiti da una calamita’ naturale e costretti a subire una demolizione disposta nell’interesse della collettivita’.
Sorvolando sull’evidente contraddizione insita nella contemporanea individuazione della demolizione quale causa del pregiudizio e dell’evento sismico quale fondamento dell’indennizzo, e’ appena il caso di rilevare che la natura solidaristica dell’intervento trova spiegazione proprio nell’origine naturale del pregiudizio subito dai proprietari, riconducibile soltanto in via immediata alle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, ma in ultima analisi determinato proprio dal bradisismo, che, danneggiando irrimediabilmente gli immobili, ne ha reso necessaria la demolizione, a salvaguardia della pubblica e privata incolumita’, dispensando anzi i proprietari dall’obbligo di provvedervi a propria cura e spese, come sarebbe accaduto qualora la predetta situazione non fosse stata causata da un fenomeno geologico che ha interessato una vasta area del territorio comunale e l’intera comunita’ locale. E’ opportuno anzi ricordare che, non essendo la perdita degl’immobili ascrivibile ad un’attivita’ illecita della Pubblica Amministrazione, ma ad un provvedimento legittimo, oltretutto giustificato da cause naturali, non era originariamente prevista neppure la corresponsione di un apposito indennizzo, dovuto soltanto in caso di espropriazione dell’immobile: tale indennizzo fu introdotto, com’e’ noto, soltanto a seguito dell’annullamento da parte del Giudice amministrativo del piano di recupero del centro storico cittadino adottato dall’Amministrazione comunale e dei decreti di espropriazione emanati in attuazione dello stesso, ad opera della L. n. 267 del 1998, che nel disporre la conversione del Decreto Legge n. 180 del 1998, vi inseri’ l’articolo 6-bis, il quale, modificando del Decreto Legge n. 560 del 1995, articolo 15-sexies, ammise la liquidazione di un ristoro, “per il subito detrimento”, anche in favore dei proprietari che erano rimasti titolari delle aree di sedime.

Indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo

In quest’ottica, non e’ possibile dubitare della riconducibilita’ di tale indennizzo al novero di quelli che il richiamato precedente di legittimita’ ha qualificato come debiti di valuta, non suscettibili di automatica rivalutazione in correlazione al deprezzamento della moneta, in quanto non aventi la funzione di reintegrare il patrimonio dell’avente diritto per la perdita subita a causa di un’attivita’ lecita della Pubblica Amministrazione, ma riconducibili ad una scelta politico-elettiva del legislatore che abbia inteso accordare, a particolari categorie di soggetti, un beneficio economico senza che esso risulti irrazionale o privilegiato. Nessun accostamento sembra possibile tra l’indennizzo previsto dalla norma in esame, avente la finalita’ di aiutare le popolazioni danneggiate dall’evento sismico a trovare una soluzione ai gravi problemi incontrati, e quello previsto dalla L. n. 210 del 1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati: quest’ultimo, pur rispondendo anch’esso ad esigenze solidaristiche, e’ volto a porre riparo alle conseguenze negative cagionate all’integrita’ psico-fisica del singolo da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato non solo nel suo interesse, ma anche in quello generale (cfr. tra le piu’ recenti, Corte Cost., sent. n. 118 del 2020; n. 268 del 2017; n. 107 del 2012), e trova pertanto giustificazione in un’attivita’ lecita della Pubblica Amministrazione che, in quanto rivelatasi pregiudizievole per il singolo che vi e’ stato sottoposto, legittima l’imposizione del relativo onere a carico della collettivita’; il primo costituisce invece il frutto della volontaria assunzione di un impegno per ragioni politico-elettive, giustificata dall’ascrivibilita’ del danno esclusivamente a cause naturali, e volta a garantire una forma di compensazione che non deve necessariamente tradursi in un ristoro integrale del pregiudizio subito dal singolo.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce la violazione del Decreto Legge n. 560 del 1995, articolo 15-sexies, del Decreto Legge n. 180 del 1998, articolo 6-bis e degli articoli 1223 e 1224 c.c., osservando che, nella parte in cui ha confermato la decorrenza degl’interessi dall’8 agosto 1998, anziche’ dalla data della demolizione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del tempo trascorso e degli effetti dell’inflazione, nonche’ della funzione compensativa degl’interessi, volti a ristabilire l’equilibrio economico alterato.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente insiste sulla violazione del Decreto Legge n. 560 del 1995, articolo 15-sexies, del Decreto Legge n. 180 del 1998, articolo 6-bis e degli articoli 1223 e 1224 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver fatto decorrere gl’interessi dalla modificazione del Decreto Legge n. 560 cit., articolo 15-sexies, anziche’ dalla sua entrata in vigore.
5. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.
Come si e’ detto, infatti, l’indennizzo per il danno subito dai proprietari degl’immobili danneggiati dal bradisismo non era contemplato dalla L. n. 74 del 1996, che inseri’ nel Decreto Legge n. 560 del 1995, articolo 15-sexies, prevedendo quest’ultimo, al comma 3, esclusivamente la “corresponsione dell’indennita’ di espropriazione dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumita’”, dei quali era stata inizialmente programmata (ed anche disposta) l’acquisizione da parte del Comune, in funzione dell’attuazione del piano di recupero successivamente annullato dal Giudice amministrativo. Esso e’ stato introdotto soltanto dalla L. n. 267 del 1998, che nel convertire il Decreto Legge n. 180 del 1998, vi inseri’ l’articolo 6-bis, il quale modifico’ dell’articolo 15-sexies cit., comma 3, introducendovi, dopo la locuzione “per la corresponsione delle indennita’ di espropriazione” quella “o per il subito detrimento”, e quindi legittimando il riconoscimento dell’indennizzo anche in favore dei proprietari degl’immobili demoliti, che avevano riacquistato la titolarita’ dei propri diritti in conseguenza dell’annullamento dei decreti di espropriazione. Non essendo espressamente prevista la retroattivita’ di tale disposizione, la stessa doveva considerarsi peraltro operativa, in conformita’ del principio generale sancito dall’articolo 11 preleggi, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, fissata per l’8 agosto 1998, alla quale deve farsi pertanto risalire, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, l’insorgenza del diritto all’indennizzo, non ricollegabile ne’ al danneggiamento provocato dal bradisismo ne’ alla demolizione degl’immobili, i quali hanno costituito esclusivamente la giustificazione dell’intervento del legislatore.
Nessun rilievo puo’ assumere, in contrario, la natura compensativa degli interessi, il cui riconoscimento, a differenza di quanto accade per l’indennita’ di espropriazione e per il risarcimento del danno, non e’ riconducibile alla privazione del godimento di un bene destinato alla soddisfazione di un interesse pubblico (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2019, n. 17797; 11/11/2003, n. 16908), ne’ all’indisponibilita’ del relativo controvalore durante il periodo necessario per pervenire alla liquidazione dell’equivalente pecuniario del pregiudizio subito (cfr. Cass., Sez. II, 10/12/2021, n. 39376; Cass., Sez. III, 14/06/2016, n. 12140), ma al riconoscimento di tale ristoro per ragioni solidaristiche, in relazione alla demolizione dell’immobile disposta a tutela dell’incolumita’ pubblica e privata, al fine di porre rimedio agli effetti di un evento naturale.
6. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 92 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, invece di disporne la compensazione, in considerazione della lacunosita’ del dato normativo e dei contrasti insorti nella giurisprudenza, testimoniati anche dalla diversita’ delle decisioni adottate rispettivamente in primo grado ed in appello.
6.1. Il motivo e’ inammissibile.
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimita’ spettante a questa Corte e’ infatti circoscritto alla verifica dell’eventuale violazione del principio secondo cui le stesse non possono essere poste neppure parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa, restando invece rimessa alla discrezionalita’ del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di disporne in tutto o in parte la compensazione, sia in caso di soccombenza reciproca che in presenza di altri giusti motivi (cfr. Cass., Sez. VI, 26/11/2020, n. 26912; 17/10/2017, n. 24502; Cass., Sez. V, 31/03/2017, n. 8421).
7. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese processuali nei rapporti tra la ricorrente e la PCM; nei confronti del Comune, sussistono invece giustificati motivi per la compensazione, avuto riguardo alle incertezze determinate dalla vicenda normativa presa in esame.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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