Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 1 aprile 2019, n. 9023.
La massima estrapolata:
In tema di indennità di mobilità, l’estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all’art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991, in riferimento all’integrale importo spettante e non limitatamente all’anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell’esercizio dell’opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell’indennità in un’unica soluzione ed in via anticipata.
Ordinanza 1 aprile 2019, n. 9023
Data udienza 6 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20823/2013 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 126/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/03/2013 R.G.N. 822/2011;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
che:
1. con sentenza del 19 marzo 2013, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione del Tribunale di Ferrara, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’INPS e volta all’accertamento del diritto di esso ricorrente alla integrale corresponsione della indennita’ di mobilita’ anticipata come prevista dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, articolo 7, comma 5 e succ. modificazioni estesa alla sua situazione dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 523 e dal conseguente D.I. del 25 febbraio 2008, n. 42850 e dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009, n. 45081, ragguagliata a 24 mesi complessivi, con condanna dell’istituto al pagamento della differenza residua;
2. in particolare il (OMISSIS) aveva prestato attivita’ lavorativa presso la ditta (OMISSIS) s.r.l. esercente attivita’ commerciale con un numero di dipendenti superiore a 50 ma inferiore a 200 e, in data 1 maggio 2008, era stato collocato in mobilita’ ed il successivo 2 luglio 2008, a sua richiesta, gli era stata liquidata l’indennita’ di mobilita’ in via anticipata, avendo iniziato un’attivita’ di lavoro autonomo, calcolata nell’importo di Euro 4.489,10 con riferimento solo all’anno 2008; quindi, veniva cancellato dalle liste di mobilita’;
3. ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede: l’erogazione del trattamento di mobilita’ anticipata di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 7, comma 5, cui il (OMISSIS) pacificamente aveva diritto, era stato riconosciuto fino al 31 dicembre 2008 e correttamente l’INPS lo aveva liquidato; per il periodo successivo, invece, la pretesa del lavoratore era priva di fondamento normativo in quanto, a seguito della cancellazione del predetto dalle liste di mobilita’, nessuna rilevanza poteva avere il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009, n. 45081, emanato in attuazione del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 108, articolo 19, comma 11, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2, che aveva riconosciuto anche per le imprese esercenti attivita’ commerciali con piu’ di cinquanta dipendenti l’indennita’ di mobilita’ fino al 31 dicembre 2009;
4. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il (OMISSIS) affidato ad un unico motivo illustrato da memoria ex articolo c.p.c., cui resiste l’INPS con controricorso; il Procuratore Generale ha depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
5. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 7, comma 5, in quanto non risultava alcuna disposizione vigente che prevedesse la limitazione temporale al solo anno finanziario di riferimento (nel caso in esame il 31 dicembre 2008) tenuto conto anche del fatto che la liquidazione anticipata dell’indennita’ di mobilita’ comprendeva tutte le mensilita’ per le quali era prevista l’erogazione della medesima e dalla lettura del Decreto Legge n. 20 maggio 1993, n. 148, articolo 7, comma 7, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, non si evinceva in alcun modo la volonta’ del Legislatore di subordinare le prestazioni inerenti a trattamenti economici di solidarieta’ alla provvista finanziaria dell’anno in cui gli stessi erano stati concessi. Si evidenzia, altresi’, che la cancellazione dalle liste di mobilita’ del ricorrente non poteva essere di ostacolo alla liquidazione integrale dell’indennita’ in questione perche’ tale cancellazione era illegittima in quanto effettuata nonostante non fosse stata versato per intero il trattamento di mobilita’;
6. il motivo e’ fondato alla luce di quanto questa Corte ha avuto modo di chiarire in un caso analogo a quello in esame in cui il lavoratore aveva maturato il requisito della anzianita’ aziendale ed ogni altra condizione per ottenere l’anticipazione dell’indennita’ di mobilita’ nella misura di 24 mensilita’ ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 7, commi 1, 2 e 5. Si e’ osservato che laddove il legislatore ha esteso “i trattamenti di mobilita’” alle imprese commerciali con meno di 200 dipendenti e con piu’ di 50 (Decreto Legge n. 148 del 1993, articolo 7, comma 7, convertito in L. n. 236 del 1993, in seguito prorogato anno per anno e poi stabilmente) ha inteso riferirsi a tutti i trattamenti di mobilita’, la cui fattispecie costitutiva veniva a configurarsi nello stesso anno; e cio’ nella sua interezza e senza alcuna limitazione di importo. La fattispecie costitutiva del diritto al trattamento di mobilita’ matura, infatti, immediatamente ed in misura integrale al momento della messa in mobilita’ dei lavoratori o del licenziamento collettivo del personale, come dispone la L. n. 223 del 1991, articolo 7, comma 1 e articolo 24, comma 1. Talche’ dalle medesime norme che hanno riconosciuto l’estensione del diritto all’indennita’ alle imprese commerciali con meno di 200 dipendenti e con piu’ di 50 (come nel caso de quo) derivava la necessaria copertura della spesa per tutto il quantum maturato allo stesso momento, tanto se lo stesso fosse poi da erogare in via ordinaria tanto se fosse da liquidare in via anticipata. E’ stato, anche, sottolineato come una diversa interpretazione, oltre a ledere la ratio della norma (che e’ quella di favorire con l’erogazione di un contributo finanziario la rioccupazione dei lavoratori attraverso l’iniziativa autonoma), darebbe pure luogo ad una serie ingiustificata di disparita’ di trattamento: e cioe’ non solo tra lavoratori i quali maturino entrambi il diritto all’indennita’ di mobilita’ nello stesso importo nell’anno 2008, atteso che solo quelli dipendenti da un’impresa commerciale con piu’ di 50 e meno di 200 dipendenti si vedrebbero decurtata la prestazione relativa all’indennita’ di mobilita’ anticipata; ma anche tra lavoratori dipendenti dalle stesse imprese commerciali in discorso che per non aver esercitato il diritto all’opzione per la misura anticipata si vedrebbero liquidato l’intero importo anche per gli anni successivi al 2008, a differenza degli altri che, come il ricorrente, avevano richiesto l’anticipazione del trattamento nello stesso anno. Infine e’ stato sottolineato che nessun effetto puo’ essere attribuito alla cancellazione dalle liste di mobilita’ per effetto dell’esercizio dell’opzione ad ottenere il trattamento in via anticipata, atteso che, come gia’ detto, il diritto matura prima della cancellazione, anche con riferimento al quantum da considerare per il pagamento in un’unica soluzione ed in via anticipata dell’indennita’ (Cass. n. 15654 del 14 giugno 2018);
7. il ricorso, pertanto, va accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
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