Allorché l’ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 3 aprile 2019, n. 9240.

La massima estrapolata:

Allorché l’ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario.

Ordinanza 3 aprile 2019, n. 9240

Data udienza 26 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13591-2012 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il provvedimento n. 423/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 01/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
1. La societa’ ” (OMISSIS) s.p.a.” chiede, sulla base di un solo motivo, la cassazione della sentenza n. 423/31/11, con la quale la CTR della Sicilia ha dichiarato l’illegittimita’ del preavviso di fermo amministrativo, affermando la nullita’ delle operazioni notificatorie delle cartelle ad esso sottese, per l’omessa individuazione del soggetto consegnatario del plico e per la mancanza di prova della consegna dell’atto nonche’ per l’omessa comunicazione della consegna a mezzo raccomandata.
Il contribuente non si e’ costituito.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con l’unico motivo la societa’ di riscossione lamenta contraddittorieta’ della motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per aver ritenuto il decidente la nullita’ delle cartelle per l’impossibilita’ di individuare il consegnatario e per l’omessa comunicazione al destinatario tramite raccomandata.
3. Il motivo e’ fondato.
In via preliminare, vale osservare che il ricorso risulta rispettoso del requisito di specificita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale fase l’atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lo stesso sia eventualmente reperibile tra gli’ atti di causa, avendo allegato al ricorso le copie delle relate di notificazione delle cartelle effettuate direttamente a mezzo posta (Cass. n. 12415 del 2017; 25308 del 2014).
Inoltre, risulta correttamente censurata la sentenza attraverso il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, il quale postula che il giudice di merito, come nella specie, abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui e’ stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico.
La presente fattispecie rientra nell’ambito del vizio denunciabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, pur osservando che la statuizione relativa alla necessita’ dell’invio della raccomandata informativa sia denunciabile piu’ correttamente con il vizio di legge; ma al di la’ delle norme citate per veicolare le censure, le doglianze sono chiaramente evincibili dal ricorso proposto dalla concessionaria.
4. I giudici territoriali hanno affermato – senza meglio specificare – che non risultava individuabile il consegnatario e che mancava la prova della comunicazione al destinatario a mezzo raccomandata; mentre, al contrario, dalle relate prodotte nel giudizio di merito ed allegate al ricorso per cassazione risulta che le cartelle vennero consegnate una a mani proprie, le altre a persone autorizzate ed al dipendente.
La Corte di legittimita’ ha, piu’ volte affermato che nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario l’omissione dell’avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non e’ una mera irregolarita’ ma e’ causa di nullita’ della notificazione per vizio dell’attivita’ dell’ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale stesso (Cass. Sez. U, n. 8214 del 20/04/2005; Cass. n. 4627 del 16/12/2013; Cass. n. 22151 del 27/09/2013).
Invero, l’articolo 139 c.p.c., commi 3 e 4, prevede che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” – e cioe’ del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purche’ non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia e’ consegnata al portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda…”: nel qual caso, “il portiere … deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”;
in questa ipotesi e’ richiesto un minor grado di conoscibilita’, rispetto all’ipotesi contemplata dall’articolo 140 c.p.c., dove il momento di perfezionamento della notifica esige quel quid pluris costituito dalla ricezione della raccomandata.
Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta, come nel caso di specie, ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.
Quando il predetto ufficio si avvale di tale facolta’ di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o a soggetto autorizzato, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di una ulteriore raccomandata (Cass.; n. 17598/2010; n. 911/2012;; n. 19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014; n. 14146/2014; 12083 del 2016; 19795 del 2017; n. 8293/2018).
La notifica della cartella esattoriale puo’ avvenire, difatti, anche mediante invio diretto; da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del Decreto del Presidente della Repubblica n. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 1, prevede una modalita’ di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessita’ di un’apposita relata, visto che e’ l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato, l’identita’ del consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo cui il concessionario e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass.n. 17598/2010; Cass.n. 911/2012; Cass.n. 19771/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014; Cass.n. 6395/2014).
Il Decreto Legge n. 223 del 2006 citato dalla ricorrente riguarda le modalita’ di notificazione ai sensi del citato articolo 60 e non quelle relative alla disciplina del regolamento postale, applicabile nella fattispecie, in considerazione della avvenuta notificazione diretta a mezzo posta da parte dell’ente della riscossione.
A tali principi non si e’ uniformato il giudice di appello, ritenendo invalida la notifica delle cartelle effettuata presso l’incaricato o il dipendente senza l’invio di una seconda raccomandata, sull’erroneo presupposto dell’applicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 139 c.p.c..
Peraltro, ai fini dell’accertamento della validita’ della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, ricevuta da persona diversa dal destinatario, la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualita’ indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell’atto a tale persona, che l’ha accettato nella qualita’ anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era ne’ dipendente del notificando ne’ addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (Cass. n. 7113/2001; n. 9111/2014).
In conclusione, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui e’ stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione.
L’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorche’ illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” (Cass. n. 16289/2015).
Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugriata e rinvio alla CTR della Sicilia per la valutazione delle ulteriori doglianze dedotte dal contribuente e non inferibili dalla pronuncia impugnata.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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