Inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ogni caso esame della domanda riconvenzionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 febbraio 2024| n. 4131.

Inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ogni caso esame della domanda riconvenzionale

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell’opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l’esame della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l’allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l’inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l’opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).

Ordinanza|14 febbraio 2024| n. 4131. Inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ogni caso esame della domanda riconvenzionale

Data udienza 5 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimenti sommari – D’ingiunzione – Decreto – Opposizione – In genere inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo – Esame della domanda riconvenzionale – Preclusione – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 946/2020 R.G. proposto da:

Fo.Al., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (…), rappresentato e difeso dall’avvocato LE. DE. AN. (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GI. SP. (Omissis);

– ricorrente –

Contro

(…) Srl, in persona del rappresentante legale p.t., Vi.Gi., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (…), presso lo studio dell’avvocato SA. MU. (Omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati SE. MA. (Omissis) e GI. MO. (Omissis);

– controricorrente –

avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI BARI n. 1163/2019, depositata il 20/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ogni caso esame della domanda riconvenzionale

Rilevato in fatto che:

con la sentenza n. 3846/2013 il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione al decreto con cui alla società (…) Snc di Fo.Al. & c. e ai soci Br.Ca. e Fo.Al. era stato ingiunto il pagamento di Euro 24.078,86 a favore della (…) Srl;

la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 1163/2019, resa pubblica in data 20/05/2019, ha rigettato l’appello proposto dalla società (…) Snc e da Br.Ca. e Fo.Al.;

segnatamente, la Corte d’Appello ha confermato l’impugnata sentenza, perché ha ritenuto che:

i) il contratto con il quale la società Trade Service aveva concesso in uso alla (…) un modulo stand spazio espositivo con relativa fornitura di servizi ubicato nel centro commerciale “Omissis” era stato correttamente qualificato dal Tribunale come contratto di locazione commerciale;

ii) il decreto ingiuntivo, oggetto dell’opposizione, era stato emesso per il credito avente ad oggetto il pagamento di canoni locatizi e il rimborso di spese contrattuali;

iii) il mutamento del rito e l’adozione dello speciale rito locatizio erano stati correttamente disposti;

iv) la citazione introduttiva del giudizio di opposizione per considerarsi tempestiva ed ammissibile avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il termine perentorio previsto per l’opposizione al decreto ingiuntivo, essendo invece stata proposta quando detto termine era già decorso, il giudice di prime cure si era limitato a dichiararla inammissibile, senza esaminarne il merito, con conseguente irrevocabilità del decreto opposto (sia quanto all’esistenza del credito azionato sia quanto alla insussistenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto e del credito monitoriamente azionato) e inammissibilità dell’eccezione riconvenzionale, con la quale la società conduttrice aveva fatto valere il suo controcredito derivante dal versamento del deposito cauzionale, atteso che l’esame di detta eccezione avrebbe postulato un accertamento di merito che l’inammissibilità dell’opposizione aveva precluso;

Fo.Al. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi;

resiste con controricorso la (…) Srl;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;

il ricorrente ha depositato memoria.

Inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ogni caso esame della domanda riconvenzionale

Considerato in diritto che:

1) con il primo motivo il ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ.;

sostiene a tal fine che il decreto ingiuntivo era stato azionato dalla (…) Srl, la quale aveva resistito anche nel giudizio di opposizione, ma che invece nel giudizio di appello si era costituita la (…) Srl che, non avendo nessun vincolo di continuità con la (…) Srl, era carente della titolarità attiva e passiva del rapporto controverso; detta carenza, nonostante emergesse dagli atti di causa, non era stata rilevata d’ufficio dal giudice d’appello;

il motivo è inammissibile;

questa Corte non è stata posta nella condizione di verificare l’assunto cassatorio; la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento è consentita a condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, preclusi al giudice di legittimità; dall’esame della parte espositiva del ricorso per cassazione e dall’illustrazione del motivo qui scrutinato non è dato rinvenire uno specifico compendio allegatorio destinato a sorreggere la tesi della estraneità della società (…) Srl nelle vicende che avevano portato all’emissione del decreto ingiuntivo; il ricorrente insiste sulla mancanza di alcun vincolo di continuità tra la (…) Srl e la (…) Srl limitandosi ad adombrare la sussistenza di un atto di cessione di quote, ma solo allo scopo di precisare che ciò non comportava il subentro della cessionaria nei diritti della società cessata; allega al ricorso per cassazione le visure catastali delle due società onde dimostrare che si trattava di società diverse; si tratta, nondimeno, di documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di legittimità che come tali sono soggetti al divieto di cui all’art. 372 cod. proc. civ.; non possono, infatti, essere prodotti per la prima volta nel giudizio di cassazione documenti che non siano stati depositati nella fase di merito, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (per tutti cfr. Cass.24/07/2012, n.12982);

2) con il secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nonché dei principi generali in tema di interpretazione del contratto, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.;

esso è inammissibile, poiché si risolve nella mera sollecitazione di una nuova valutazione di merito non consentita in questa sede;

mette conto al riguardo ricordare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ.); pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 31/05/2010, n. 13242; Cass. 20/11/2009, n. 24539); con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536); sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni; nella specie, non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale; le censure mosse con il motivo si risolvono, come detto, nella prospettazione di questioni di merito eccedenti il perimetro del sindacato di legittimità e, in ultima analisi, nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dell’attività esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta (cfr., in tal senso, Cass. 28/11/2019, n.31078);

3) con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 cod. proc. civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., e la violazione dei principi generali in tema di autonomia della domanda riconvenzionale;

la statuizione attinta da censura è quella con cui la Corte territoriale ha confermato la decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo comportasse l’inammissibilità anche della domanda/eccezione riconvenzionale con cui aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale;

l’errore della Corte consisterebbe nell’aver equiparato, quoad effectum, la domanda riconvenzionale ad una eccezione ed in specie ad un fatto estintivo del credito oggetto del provvedimento monitorio;

la richiesta di restituzione del deposito cauzionale indebitamente trattenuto era stata oggetto, invece, di una domanda autonoma (proposta in via principale); solo in via subordinata, infatti, era stato chiesto di opporre in compensazione l’importo dovuto a titolo di deposito cauzionale con quello eventualmente spettante alla società (…) Srl;

l’autonomia della domanda riconvenzionale avrebbe imposto di esaminarla e deciderla, benché la domanda principale fosse stata dichiarata inammissibile, in applicazione del principio secondo cui l’improponibilità o l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo può produrre rispetto alle eventuali domande del tutto autonome contenute nell’atto gli effetti di un ordinario atto di citazione, se fornito di tutti i requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ.;

il motivo è fondato;

quella volta ad ottenere la restituzione del deposito convenzionale non era un’eccezione riconvenzionale, perché l’odierna ricorrente non aveva dedotto in giudizio una situazione sostanziale, nuova e diversa rispetto a quella già dedotta dall’opposto, quale mero fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa di quest’ultimo, finalizzata ad ottenere il rigetto dell’avversa domanda, ma aveva invocato una pronuncia a sé favorevole di accertamento e di condanna (alla restituzione del deposito cauzionale);

l’eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l’opposizione al diritto fatto valere dall’attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo; secondo consolidato orientamento di questa Corte, la domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l’istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale (Cass. 24/07/2007, n. 16314 e successiva giurisprudenza conforme);

facendo applicazione di tale principio al caso odierno, si ha che con la richiesta di restituzione del deposito cauzionale, Fo.Al. non intendeva né ottenere il rigetto della domanda dell’altra parte né una sua modificazione quantitativa, atteso che, solo in via gradata, aveva opposto in compensazione il suo credito rinveniente dalla restituzione del deposito cauzionale con quello eventuale oggetto del decreto ingiuntivo opposto;

l’istanza postulava l’accertamento di un suo diritto – quello a vedersi riconosciuta la restituzione del deposito cauzionale, per effetto dell’assenza di alcun titolo che legittimasse la controparte a trattenere la somma versatagli, una volta restituito il bene ed accertata l’insussistenza di danni – senza alcuna comparazione con la posizione dell’ingiungente che inducesse il giudice a valutare, nel conflitto tra la situazione giuridica soggettiva dell’uno e quella dell’altro, quale dovesse in tutto o in parte prevalere;

Ciò posto, va, anzitutto, ribadito che l’improcedibilità della opposizione al decreto ingiuntivo non preclude sempre l’esame del merito delle domande riconvenzionali con essa spiegate:

– “dalla improseguibilità del mezzo consegue invero soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio. E tale effetto è idoneo a paralizzare lo scrutinio sul fondamento delle domande riconvenzionali spiegate con l’atto di opposizione se e nella misura in cui esse siano incompatibili con l’accertamento divenuto incontestabile”;

– la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell’attore e non il mero rigetto delle avverse pretese, come avviene nel caso di eccezione riconvenzionale, deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale;

– se la domanda riconvenzionale è spiegata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’inammissibilità o l’improponibilità dell’opposizione non osta a che l’opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto;

e, considerata la funzione del deposito cauzionale – esso costituisce una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno a carico del cauzionante – non può dirsi formato il giudicato negativo sulla domanda di svincolo del deposito cauzionale, perché essa implicava l’accertamento dell’insussistenza di ragioni di danno che ne giustificassero il trattenimento da parte del locatore alla cessazione del contratto di locazione (cfr. Cass. 21/04/2010, n. 9442 che si è pronunciata su una fattispecie molto simile a quella per cui è causa);

4) per le ragioni esposte, va accolto il terzo motivo di ricorso, vanno dichiarati inammissibili i primi due;

5) la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può disporsi la restituzione del deposito cauzionale a favore del ricorrente.

Inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ogni caso esame della domanda riconvenzionale

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo ed il secondo; cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone la restituzione a favore di Fo.Al. del deposito cauzionale.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2024 dalla Terza sezione civile della Corte di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2024.

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