Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21878.
La massima estrapolata:
In tema d’ICI, le variazioni della categoria catastale Decreto Legge n. 70 del 2011, ex articolo 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralita’ degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtu’ della norma d’interpretazione autentica di cui al Decreto Legge n. 102 del 2013, articolo 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013
Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21878
Data udienza 5 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19569-2017 proposto da:
(OMISSIS) Soc. Coop. a R.L., C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN CIPIRELLO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 183/11/2017 della COMMISSIONO TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 23/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti l’ente impositore ha resistito con controricorso, la societa’ contribuente impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, in tema di ICI per il 2010, riferita ad alcuni immobili aventi destinazione rurale, di proprieta’ della stessa.
La societa’ ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, in particolare, del Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 7, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater convertito nella legge n. 106 del 2011, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello non avevano riconosciuto l’esenzione richiesta, pur essendo stata espletata, da parte della societa’ contribuente, la procedura prevista dalla normativa di cui alla rubrica, con la relativa “messa in atti” (p. 6, secondo cpv. del ricorso).
Il motivo e’ fondato.
Va in primo luogo, qui ribadito l’orientamento di legittimita’ in tema di Ici dei fabbricati rurali, largamente prevalente, secondo cui: per la dimostrazione della ruralita’ dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, e’ dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unita’ abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicche’ l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal Decreto Legge n. 30 dicembre 1993, n. 557, articolo 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non e’ soggetto all’imposta, ai sensi del Decreto Legge n. 30 dicembre 2008, n. 207, articolo 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 2, comma 1, lettera a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralita’), e’ onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralita’ del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici.
Si tratta di orientamento gia’ fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motivazione): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal Decreto Legge n. n. 557 del 1993, articolo 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non e’ soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralita’ del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovra’ impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o 19/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.
Tuttavia, vanno evidenziati, quale ius supervernens, i seguenti disposti che hanno incidenza per l’esito della presente controversia: 1) il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all’articolo 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralita’ degli immobili, i contribuenti avessero la facolta’ (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralita’ di cui al Decreto Legge n. 557 del 1993, articolo 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, articolo 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”; 2) dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha quindi previsto, all’articolo 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto Decreto Legge n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralita’ fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”; 3) il Decreto Ministeriale Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all’articolo 1, che “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attivita’ agricola e’ attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralita’ in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita’ agricole), e’ apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralita, si applicano le disposizioni richiamate al Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, articolo 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e articolo 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali”; 4) dal Decreto Legge n. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’articolo 2, comma 5 ter, che ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 1, comma 2, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralita’ di cui al Decreto Legge 30 dicembre, n. 557, articolo 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.
Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico gia’ adottato dalle SSU U nel 2009, in quanto disciplinano le modalita’ (di variazione-annotazione) attraverso le quali e’ possibile pervenire alla classificazione della ruralita’ dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralita’ fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attivita’ agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.
Secondo il dettato normativo, su menzionato, di cui al Decreto Legge n. 102 del 2013, articolo 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013 le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita’, producono effetto “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.
Nel caso di specie, premesso che il ricorso rispetta i requisiti di cui agli articoli 360 e 366 c.p.c., risulta che la cooperativa agricola abbia usufruito dell’opportunita’ di legge, presentando in data 29 settembre 2011 la relativa domanda, corredata di autocertificazione; con conseguente effetto retroattivo quinquennale anche per l’anno d’imposizione.
Cio’ e’ conforme agli ultimi orientamenti giurisprudenziali “aggiornati” alla normativa sopra indicata: “In tema d’ICI, le variazioni della categoria catastale Decreto Legge n. 70 del 2011, ex articolo 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralita’ degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtu’ della norma d’interpretazione autentica di cui al Decreto Legge n. 102 del 2013, articolo 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013” (Cass. ord. n. 24366/16, 24020/15, ma vedi anche Cass. nn. 23015/16, 13762/16, 13763/16,10467/16).
In accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e verifichi la “messa in atti” della domanda di variazione catastale, al fine del corretto espletamento della procedura, per beneficiare dell’esenzione di cui al Decreto Legge n. 70 del 2011.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.
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