In tema di sicurezza alimentare

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 5 giugno 2019, n. 25040.

La massima estrapolata:

In tema di sicurezza alimentare, la produzione e la commercializzazione di alimenti trattati con radiazioni ionizzanti non inclusi nell’elenco comunitario di cui alla direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, recepita con d.lgs. 30 gennaio 2001, n. 94, ed importati da uno Stato esterno all’Unione Europea, in mancanza delle condizioni di garanzia cui il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 subordina la legittimità di tale importazione, integrano il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 98 e 140 del medesimo decreto. (Fattispecie relativa alla commercializzazione di cosce di rane, importate dal Vietnam, trattate con radiazioni ionizzanti).

Sentenza 5 giugno 2019, n. 25040

Data udienza 6 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/02/2018 della Corte di Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NOVIELLO Giuseppe;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di La Spezia con cui (OMISSIS) era stato condannato, rispettivamente, alla pena di mesi tre di arresto in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140, comma 1 con riferimento al Decreto Legislativo 30 gennaio 2001, n. 94, articolo 3 – per avere prodotto e commercializzato alimenti diversi da quelli autorizzati (rane surgelate pulite, pronte da cucinare) perche’ sottoposti a trattamento con raggi ionizzanti – e alla pena di mesi tre di reclusione in relazione al delitto di cui all’articolo 515 c.p. per avere posto in commercio e venduto, con la condotta precedentemente indicata, alimenti di qualita’ differente rispetto a quella dichiarata in etichetta.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso (OMISSIS), prospettando mediante il proprio difensore cinque motivi di impugnazione.
3. Con il primo eccepisce la carenza di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per avere la Corte di Appello omesso di motivare in ordine al disposto rigetto della eccezione di incompetenza territoriale riproposta in appello dalla difesa.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto Legislativo 30 gennaio 2011, n. 94, articolo 3 come integrato e modificato dalla normativa comunitaria successiva. Il citato articolo 3 indica gli alimenti di cui e’ consentito il trattamento con radiazioni ionizzanti mediante rinvio all’allegato 4 che fa riferimento ad erbe aromatiche, spezie e condimenti vegetali. La medesima norma rinvia al successivo articolo 18 che, dettando un regime transitorio, ha previsto l’entrata in vigore di un elenco adottato in sede comunitaria e riferito a prodotti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti. Di tale elenco, in data 24 novembre 2009, e’ stata pubblicata la versione vigente e comprende sin dal 2003 anche le cosce di rana congelate che possono essere sottoposte a radiazioni ionizzanti in (OMISSIS). L’articolo 3 citato quindi, quale norma incriminatrice e’ integrata dalla disciplina extra penale che regolamenta i prodotti per i quali e’ consentito il predetto trattamento, cosicche’ tale possibilita’ ha reso la condotta contestata lecita, secondo una interpretazione peraltro suggerita anche con comunicazione dell’Ufficio Legislativo del ministero della salute del 23.5.2011.
5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 140 il quale, nel fissare la sanzione in relazione alle condotte di cui all’articolo 98 del medesimo D.Lgs., riguardanti la messa in circolazione, la produzione, importazione, l’impiego, la manipolazione o comunque la detenzione di prodotti o manufatti cui siano state aggiunte materie radioattive, non avrebbe dovuto applicarsi alla condotta in contestazione siccome lecita alla luce delle considerazioni formulate nell’ambito del precedente motivo.
6. Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 140 e Decreto Legislativo n. 94 del 2001, articolo 3: posto che la sanzione di cui all’articolo 140 citato e’ richiamata non dal Decreto Legislativo n. 94 del 2001, articolo 3 bensi’ dall’articolo 19 del medesimo testo di legge, che rimanda a violazione di obblighi relativi a “prodotti ammessi; e considerato che il prodotto in contestazione alla luce delle considerazioni prima formulate,,e’ inserito nell’elenco del prodotti ammessi sin dal 2003, non puo’ applicarsi piu’ alcuna sanzione penale.
7. Con il quinto motivo si prospetta il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per inosservanza dell’articolo 521 c.p.p. con riferimento alla contestazione nella sentenza impugnata della condotta relativa alla omessa indicazione sull’etichetta dell’avvenuto trattamento con radiazioni ionizzanti del prodotto, fattispecie prevista dal Decreto Legislativo n. 94 del 2001, articolo 13, distinto dalla contestata condotta di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, e non contemplata nel capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato nei termini di seguito illustrati.
2. Quanto al primo motivo inerente la dedotta mancanza di motivazione in relazione ad un’eccezione di incompetenza territoriale, si premette che questa corte ritiene condivisibile quell’orientamento, seppur non univoco, secondo cui il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui, ai sensi dell’articolo 1510 c.c., il venditore si libera della propria obbligazione rimettendo la merce al vettore o spedizioniere (indirizzo quest’ultimo talvolta sostenuto dalla Suprema Corte, come con sentenza di questa stessa sezione, n. 41691 del 01/07/2014 Rv. 260656 – 01 Pedone), bensi’ in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all’acquirente. Cio’ in quanto e’ solo in tale momento che quest’ultimo, ottenuta la disponibilita’ della cosa, puo’ verificarne la corrispondenza a quella pattuita o dichiarata, subendo, conseguentemente, gli effetti della non veridica rappresentazione dei requisiti del prodotto (cfr. Sez. 3, n. 28689 del 07/02/2017 (dep. 09/06/2017) Rv. 270661 – 01 Amato; Sez. 3, n. 25897 del 03/04/2013 Rv. 257137 – 01 Noberasco; Sez. 1, n. 8383 del 30/01/2003 Rv. 223297 – 01 Galvispena). La decisione della corte di appello e’ quindi sul punto corretta avendo individuato l’ufficio giudiziario competente nel tribunale di La Spezia in rapporto al luogo – (OMISSIS) – ove e’ ubicato il locale della societa’ (OMISSIS), acquirente della merce in contestazione che ha ricevuto ivi la medesima. Consegue l’insussistenza del dedotto vizio di motivazione, che non e’ configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha piu’ volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da’ luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non puo’ dar luogo ad alcun vizio di legittimita’ della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’articolo 619 c.p.p., comma 1 che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 Emmanuele).
3. Con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, riferiti al capo a), occorre procedere ad un esame congiunto, coinvolgendo tutti il medesimo tema della configurabilita’ del reato contestato e della applicazione della correlata sanzione. In via preliminare occorre osservare come si tratti di motivi privi di specificita’ estrinseca, atteso che nella sostanza riproducono le stesse contestazioni formulate in sede di gravame sul punto, traducendosi nella mera ripetizione della tesi per cui, considerato che le cosce di rana rientrerebbero tra i prodotti “ammessi” al trattamento con radiazioni ionizzanti in (OMISSIS), conseguirebbe la legittima importazione e commercializzazione in Italia e quindi la piena liceita’ della condotta contestata al ricorrente.
3.1. In ogni caso, la peculiarita’ della materia rende opportuno preliminarmente illustrare la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 230 del 1995 in rapporto a quella di cui al Decreto Legislativo n. 94 del 2001.
3.2. Occorre premettere che l’irraggiamento rappresenta una tecnologia di conservazione impiegata per ridurre il numero di microrganismi patogeni presenti negli ingredienti alimentari, al fine di aumentare la durata di conservazione del prodotto finale.
3.3. Attualmente in Europa, il trattamento con radiazioni ionizzanti e’ disciplinato dalle direttive quadro 1999/2/CE e 1999/3/CE recepite nel nostro Paese dal Decreto Legislativo 30 gennaio 2001, n. 94.
3.4. La normativa stabilisce il campo di applicazione (articolo 1), riguardante la produzione, la commercializzazione e l’importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, trattati con radiazioni ionizzanti; le condizioni del trattamento (articolo 2) che puo’ essere effettuato soltanto mediante le sorgenti di radiazioni elencate nell’allegato 2 e nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato 1 nonche’ esclusivamente negli impianti autorizzati di cui all’articolo 6, comma 1, secondo le norme di buona tecnica indicate all’articolo 7, comma 1; le procedure per calcolare la dose globale media assorbita dall’alimento durante il trattamento e i requisiti igienici dei prodotti alimentari da sottoporre al trattamento stesso (articoli 4 e 5). Dagli articoli 3 e 18 emerge la previsione dell’adozione di una lista di prodotti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti e che attualmente comprende una sola categoria di prodotti: le erbe, le spezie e i condimenti vegetali alla dose massima di 10 kGy. In attesa che a livello comunitario vengano inserite altre tipologie alimentari, si prevede che ogni stato membro possa mantenere le autorizzazioni nazionali vigenti, purche’ l’irradiazione e l’immissione sul mercato siano effettuate in conformita’ alle disposizioni dettate dalle direttive e dalla normativa di recepimento. In particolare, in Italia, oltre alle erbe aromatiche e spezie, autorizzate con il Decreto Ministeriale 18 luglio 1996, e’ consentito il trattamento a scopo antigermogliativo di patate, cipolle ed agli ( Decreto Ministeriale 30 agosto 1973). Inoltre, si dispone che puo’ essere autorizzato il trattamento con radiazioni ionizzanti di prodotti alimentari consentito in un altro Stato membro, a condizione che risultino particolari garanzie espressamente elencate e comunque il trattamento e l’immissione sul mercato avvenga in conformita’ al Decreto Legislativo n. 94 del 2001.
3.5. La lista degli alimenti che sono stati autorizzati negli altri stati membri e’ riportata nel cd. elenco delle autorizzazioni degli Stati membri relative agli alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti.
3.6. Il Decreto Legislativo n. 94 del 2001, articolo 13 stabilisce anche che i prodotti trattati con radiazioni ionizzanti devono riportare in etichetta la dicitura “irradiato”, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’impianto che ha effettuato l’irradiazione oppure il suo numero di riferimento.
3.7. E’ anche ammessa (articolo 14) l’importazione da Paesi terzi di prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti, a condizione che soddisfino le condizioni relative a tali alimenti di cui al decreto medesimo, e tra l’altro siano accompagnati da documenti che indichino la denominazione e l’indirizzo dell’impianto che ha effettuato il trattamento di irradiazione oltre ad essere stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunita’ Europea e figurante nell’elenco degli impianti riconosciuti redatto e pubblicato dalla Commissione Europea.
In via transitoria poi (articolo 18) si dispone: 1) che in attesa dell’elenco comunitario dei prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, continua ad avere validita’ l’autorizzazione al trattamento con radiazioni ionizzanti di agli, cipolle e patate, esistente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, nel rispetto delle dosi individuate all’articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale Sanita’ 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 dell’11 ottobre 1973, e delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.
3.8. Quanto alle sanzioni applicabili emerge un opportuno distinguo. Da una parte (articolo 2), si conferma la generale applicabilita’ di quanto previsto dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo del divieto di cui all’articolo 98, comma 1, lettera d) (sanzionato dall’articolo 140 del medesimo decreto); dall’altra (articolo 19), si prevedono specifiche sanzioni penali in rapporto alle violazioni degli obblighi relativi alle condizioni, ai prodotti ammessi ed alle dosi del trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 2, 3 e 4 (richiamandosi anche in tal caso le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 140, comma 1, e successive modificazioni). La stessa pena si applica al trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti effettuato senza l’autorizzazione sanitaria prevista dall’articolo 8, ovvero effettuato nel periodo di sospensione o dopo la revoca dell’autorizzazione stessa, nonche’ alla violazione delle disposizioni dell’articolo 14 in tema di importazione da Paesi terzi.
3.9. Si tratta di disposizioni suscettibili prima facie di assumere uno spazio di operativita’ distinto, cosicche’ problematiche di eventuale interferenza devono essere valutate solo in rapporto a casi concreti.
4. A fronte del predetto quadro normativo, dalla lettura delle due conformi sentenze di primo e secondo grado – elaborata a fronte del dato fattuale, incontestato dal ricorrente, per cui le cosce di rana di cui alla contestazione erano state oggetto di radiazioni ionizzanti e provenivano da un paese terzo esterno all’Ue, quale il Vietnam – i giudici di merito hanno ritenuto integrata la condotta di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articoli 140 e 98 in ordine alla produzione e commercializzazione di alimenti su cui siano state aggiunte materie radioattive ed esulanti dai prodotti alimentari ammessi al trattamento di cui al Decreto Legislativo n. 94 del 2001, articolo 3 e all. 4. Si tratta di una ricostruzione pienamente condivisibile, sul rilievo per cui le cosce di rana in esame innanzitutto non rientrano nel ridotto elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti, trattati con radiazioni ionizzanti, di cui alla direttiva 1999/3/CE del parlamento Europeo e del consiglio del 22 febbraio 1999, come anche riportato nell’allegato 4 del Decreto Legislativo n. 94 del 2001 di recepimento, che include, in attesa di un ampliamento, soltanto erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali. Ne’ puo’ trattarsi di alimenti riconducibili al cd. elenco delle autorizzazioni degli Stati membri relative agli alimenti ed ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti e adottato in conformita’ dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, secondo cui, in attesa dell’ampliamento del gia’ citato elenco comune Europeo di alimenti ionizzati, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni mantenute in virtu’ del paragrafo 4 o concesse in virtu’ del paragrafo 5 e le condizioni ad esse relative. Emerge infatti dagli atti che si tratta di alimenti importati da uno Stato esterno quale il Vietnam, rispetto al quale non risultano documentate le condizioni e garanzie cui all’articolo 14 citato, cui la predetta disposizione subordina la legittima importazione e commercializzazione.
5. Tale ricostruzione supera le censure formulate sotto il profilo della violazione di legge con il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione: a fronte delle circostanze fattuali riguardanti alimenti provenienti dall’estero e al di fuori dell’Ue) non assume alcuna rilevanza concreta il cd. elenco delle autorizzazioni degli Stati membri relative agli alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, adottato, in attesa dell’ampliamento del cosiddetto elenco comune comunitario degli alimenti trattabili, in conformita’ dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e comprensivo anche delle cosce di rana congelate rientranti in regime autorizzatorio per la sottoposizione a radiazioni ionizzanti in (OMISSIS). Nel contempo, la non riconducibilita’ degli alimenti in contestazione nell’alveo di legittimita’ delineato dal Decreto Legislativo n. 94 del 2001 impone, diversamente dalla tesi del ricorrente, la sanzione ex articolo 140 in relazione alle condotte di cui al Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 98. Correlativamente e diversamente da quanto sostenuto con il quarto motivo di impugnazione, la sanzione di cui all’articolo 140 citato, pur essendo astrattamente collegabile anche alle condotte di cui al Decreto Legislativo n. 94 del 2001, articolo 19, che rimanda alla violazione di obblighi relativi a “prodotti ammessi”, non si applica in combinazione con quest’ultima fattispecie, insussistente nel caso in esame.
6. Quanto al quinto motivo di impugnazione, esso e’ inammissibile in quanto nella sentenza impugnata non vi e’ contestazione e condanna per la condotta relativa alla omessa indicazione sull’etichetta dell’avvenuto trattamento con radiazioni ionizzanti del prodotto, atteso che tale profilo emerge in motivazione solo per evidenziare la totale estraneita’ della condotta contestata all’intera disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 94 del 2001 e per valorizzare, attraverso l’evidenziazione della conoscenza dell’imputato del dovere di illustrare nell’etichetta le reali caratteristiche del prodotto, la sussistenza del dolo del reato circa la commercializzazione di un alimento sottoposto a radiazioni. Peraltro la fattispecie di cui all’articolo 13 in tema di etichettatura e’ sanzionata quale mero illecito amministrativo, cosi’ da escludersi anche sotto tale profilo qualsivoglia discrasia ex articolo 521 c.p.p. tra il reato contestato e quello per cui e’ condanna.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato in relazione alla censura riguardante il delitto di cui all’articolo 515 c.p., e vada dichiarato inammissibile in relazione al secondo, terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione relativi alla contravvenzione di cui al capo a).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso quanto alla contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 140 e lo rigetta quanto al delitto di cui all’articolo 515 c.p..

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