Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18577.
La massima estrapolata:
In tema di servitù di elettrodotto, la determinazione dell’indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l’attualità del deprezzamento nonché l’oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l’applicazione del metodo sintetico-comparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili.
Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18577
Data udienza 9 luglio 2020
Tag/parola chiave: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ O PUBBLICO INTERESSE – INDENNITA’
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9267/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/07/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza resa ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29, ha determinato l’indennita’ definitiva per l’imposizione della servitu’ di elettrodotto a carico dei fondi di (OMISSIS) nella misura di Euro 106.000,00, oltre interessi legali, ordinandone il deposito preso la Cassa Depositi e Prestiti competente.
La corte territoriale ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, come non fossero condivisibili le censure di (OMISSIS) s.p.a. alla c.t.u., la quale ha valutato il valore di mercato e considerato le peculiarita’ dell’azienda agricola, adibita a vigneto e seminativo, intersecata in pieno dal tracciato della linea elettrica, passando questa a soli 130 metri dall’abitazione ed a 152 metri dal magazzino: onde e’ corretta la quantificazione del deprezzamento per il terreno, stimato nella misura dell’8%, causato dagli ingombri del basamento del pilone e dalle imposizioni dell’asservimento, con obbligo di consentire i passaggi per la manutenzione, maggiore difficolta’ di manovra dei mezzi, necessita’ di cautele particolari da parte delle maestranze, sgradevolezza dell’infrastruttura, di non tenue impatto ambientale, idonea a ridurre l’appetibilita’ del bene ed il valore di mercato in una compravendita. Ha, invece, disatteso la pretesa del convenuto, volta ad aumentare il deprezzamento alla misura del 15%. Attesa, quindi, la stima del valore del bene ante asservimento in Euro 1.325.000,00 e quella di Euro 1.219.000,00 successiva allo stesso, ha determinato l’indennita’ dovuta a tale titolo in Euro 106.000,00, pari alla differenza tra i due importi.
Avverso la decisione propone ricorso la (OMISSIS) s.p.a., affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Le parti hanno depositato le memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – I motivi esposti in ricorso possono essere come segue riassunti:
1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 Cost., commi 2 e 3, Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 40, comma 1 e articolo 44, comma 1, avendo la corte d’appello liquidato un’indennita’ superiore al valore di mercato del fondo asservito, laddove, in forza delle sentenze della Corte costituzionale, occorre non superare tale limite massimo dell’indennita’ di esproprio, in ragione della funzione sociale della proprieta’ privata, ed essendo la servitu’ di elettrodotto un minus rispetto all’esproprio;
2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 134 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 40 e articolo 44, comma 1, avendo la corte d’appello determinato il valore di mercato con errata applicazione del metodo sintetico-comparativo, dato che il c.t.u., condiviso dal giudice, si e’ limitato a menzionare un’indagine svolta nella zona sul mercato e recenti compravendite di immobili similari ed omogenei, svolta presso tecnici professionisti della zona, sindacati che assistono gli associati nelle transazioni e studi notarili, dichiarando di non essere entrato nel merito di ogni singolo atto, ma non ha dato riscontri utili: mentre il metodo predetto richiede l’accertamento che i contratti da comparare riguardino terreni muniti di caratteristiche analoghe;
3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 134 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 33 e 44, avendo la corte d’appello quantificato la svalutazione commerciale del fondo nella misura dell’8%, senza fornire riscontri ad essa;
4) violazione e falsa applicazione dell’articolo 134 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 33 e 44, avendo la corte d’appello indennizzato l’intero compendio immobiliare, mentre non ricorreva un’ipotesi di cd. espropriazione parziale, dato che la ricorrente aveva evidenziato come la servitu’ non comportasse compromissioni o alterazioni degli utilizzi della porzione residua;
5) violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 33, comma 1 e articolo 44, comma 1, per avere la corte d’appello liquidato l’indennita’ considerando anche l’impatto estetico della linea elettrica, mentre le diminuzioni di valore liquidabili devono essere legate da nesso di causalita’ diretta ed immediata, che va esclusa quando la perdita di visuale non colpisca in modo differenziato e specifico la porzione residua: nella specie, i fabbricati si trovano ad oltre 130 metri dalla linea elettrica, dunque a distanza notevole, onde la loro situazione non e’ diversa da quella di altre proprieta’ limitrofe; ne’ il deprezzamento puo’ dipendere da una valutazione puramente soggettiva del proprietario; in tal modo, la corte territoriale ha indennizzato l’intero compendio di oltre 14 ettari, a fronte di un asservimento di 10.050 metri quadri.
2. – I motivi, dunque, mirano alla contestazione della misura liquidata per l’indennita’ da servitu’ di elettrodotto: in particolare, i primi tre censurano la mancanza di oggettivi riscontri e criteri a fondamento della stima operata, la quale viene contestata – per la dedotta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 33, 40 e 44, perche’, complessivamente, e’ determinata un’indennita’ superiore al valore di mercato del fondo, ed, in particolare, perche’ sono mancati i necessari riscontri e riferimenti concreti ai prezzi di mercato di immobili similari, tali da motivare a ragion veduta la operata riduzione in misura dell’8%; gli ultimi due motivi, dal loro canto, lamentano che non e’ stata integrata, nella vicenda, la fattispecie dell’espropriazione parziale, mancando qualsiasi compromissione degli utilizzi della porzione residua, ne’ esista un impatto estetico differenziato della linea elettrica, dato che anche terreni limitrofi lo subiscono.
E’ preliminare lo scrutinio del secondo motivo, per ragioni di priorita’ logico-giuridica: ed i rilievi in esso esposti colgono nel segno, in quanto idonei a supportare le violazioni di legge denunziate.
2.1. – Alla stregua dei principi enunciati da questa Corte in tema di servitu’ di elettrodotto, l’indennita’ di asservimento, commisurata a quella di esproprio, va determinata in base al valore venale del bene per effetto della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale del criterio dei valori agricoli medi (Cass. 27 luglio 2016, n. 15629, fra le altre).
Inoltre, ai fini della determinazione dell’indennita’ di asservimento per una servitu’ di elettrodotto, si e’ affermato, con principio generale, che la componente dell’indennizzo costituita dalla diminuzione di valore del fondo, inteso come complessiva entita’ economica, va attribuita soltanto quando sia dimostrata l’attualita’ del deprezzamento e l’oggettiva incidenza causale della servitu’ (cfr. Cass. 23 ottobre 2019, n. 27080, non massimata; Cass. 9 marzo 2012, n. 3751). L’indennizzabilita’ della diminuzione di valore subita dal fondo va esclusa quando il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprieta’, trattandosi di obblighi di carattere generale che gravano indifferentemente su tutti i beni che vengono a trovarsi in una posizione di vicinanza con l’opera pubblica (Cass. 2 dicembre 2005, n. 26265). Del pari, e’ stata, da altra decisione, esclusa la limitazione derivata alla proprieta’, sotto il profilo della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dall’elettrodotto, tale da incidere negativamente sul valore della proprieta’ stessa (Cass. 30 luglio 2018, n. 20136).
Soprattutto, questa Corte ha da tempo chiarito, con principio tanto consolidato, quanto condivisibile, che il criterio cd. sintetico-comparativo consiste nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili “omogenei”, con riferimento sia agli elementi materiali come la natura, la posizione o la consistenza morfologica, sia alla loro condizione giuridica urbanistica (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34743; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1904; v. pure Cass. 17 luglio 2012, n. 12213; Cass. 26 marzo 2012, n. 4783): la conseguenza ineliminabile e’ che il giudice, per applicare correttamente detto criterio e non incorrere in violazione di legge, e’ tenuto ad indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentativita’ in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato, e, dunque, con riguardo ad atti negoziali specifici ed identificabili.
Dunque, la correttezza del metodo utilizzato dall’ausiliario non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, perche’ risulti legittima.
In mancanza di indicazione degli specifici dati utilizzati per individuare il valore di mercato del fondo, invero, il metodo viene applicato in modo parziale, posto che la sintesi puo’ scaturire soltanto dall’analisi di dati comparabili.
2.2. – Nella specie, si assiste alla piu’ completa mancanza di dati specifici ed identificabili, non avendo la corte del merito, sulla base della c.t.u., potuto indicarne alcuno.
Dopo avere menzionato in modo generico l’indennizzabilita’ di un deprezzamento commerciale incidente sul valore venale dei beni, ed accertato trattarsi di azienda agricola adibita a vigneto e seminativo, essa ha operato un genericissimo riferimento ai prezzi indagati sul mercato dal c.t.u., limitandosi all’accenno ad altri immobili dalle analoghe caratteristiche: ma, in tal modo, non viene giustificata la misura del deprezzamento, pari all’8%, che finisce per risultare esito di ricorso arbitrario ed incoerente al metodo sintetico-comparativo.
La Corte di merito, nel determinare l’importo liquidato a titolo di indennita’ di asservimento, ha individuato il valore di mercato dei beni facendo propri i contenuti della relazione del c.t.u.; ma ha utilizzato il metodo sintetico-comparativo in modo illegittimo nella sua concreta applicazione, omettendo di fornite qualsiasi riscontro utile, mediante allegazione di documenti o richiamo degli stessi, necessario per ricostruire l’indagine che si afferma essere stata effettuata al fine di individuare il valore di mercato dell’area.
La censura della ricorrente, dunque, e’ fondata, in quanto ne e’ derivata un’applicazione del metodo sintetico-comparativo illegittima, non avendo il c.t.u. effettuato, per espressa ammissione della corte del merito, una reale e verificabile indagine circa la sussistenza delle caratteristiche analoghe dei fondi, tali da permettere di porli, appunto, in comparazione, neppure quanto al valore di mercato del fondo post asservimento. Dall’ordinanza impugnata non risultano le concrete notizie e i dati che hanno concorso alla formazione del convincimento del giudice, invece indispensabili per espletare convenientemente l’indagine ed applicare il metodo predetto in modo legittimo.
La mancanza della indicazione esatta delle fonti e del riscontro della rappresentativita’ dei dati utilizzati non ha, quindi, reso le parti in grado di effettuarne il controllo.
Ne’ puo’ fondatamente dirsi che sia la controparte onerata di offrire argomenti e negozi a confutazione di detta valutazione generica, competendo al contrario a chi opera la stima il riferimento dettagliato de quo.
La censura espressa con il secondo motivo di ricorso e’, pertanto, fondata nei termini precisati.
2.3. – Restano assorbiti gli altri motivi.
2.4. – Ne conseguono la cassazione dell’ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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