La responsabilità del professionista che deve risarcire il danno per aver erroneamente suggerito la donazione modale

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 4 settembre 2020, n. 18526.

La responsabilità del professionista che deve risarcire il danno per aver erroneamente suggerito la donazione modale come strumento per assicurare vitalizio non può tradursi nella dazione di un beneficio a vita verso chi si ritiene danneggiato

Ordinanza 4 settembre 2020, n. 18526

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Professioni – Notaio – Responsabilità – Erroneo suggerimento – Donazione modale – Strumento per assicurare vitalizio – Dazione di un beneficio a vita verso chi si ritiene danneggiato – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14571-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5174/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 5174/18, del 15 novembre 2018, della Corte di Appello di Napoli, che – rigettando, per quanto qui ancora di interesse, il gravame incidentale dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 4392/12, del 6 aprile 2012, del Tribunale di Napoli – ha rigettato la domanda di risarcimento dei “danni sofferti dopo la sentenza” di primo grado, ex articolo 345 c.p.c., comma 1, u.p., dalla stessa avanzata nei confronti di (OMISSIS);
– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di essersi rivolta al Notaio (OMISSIS) – sul presupposto di aver deciso di trasferire al padre, tale (OMISSIS), le quote di partecipazione ad una societa’ di famiglia e l’usufrutto, per una quota del 50%, su di una villa sita a Pozzuoli, il tutto in cambio di una rendita mensile di Lire 3.500.000, oltre spese scolastiche e sanitarie per la di lei figlia – affinche’ provvedesse a redigere un atto pubblico utile a realizzare il programma negoziale delle parti;
– che il notaio (OMISSIS) scelse la forma giuridica della donazione modale, rivelatasi, pero’, non idonea allo scopo, dal momento che il donante – con sentenza, passata in giudicato, pronunciata all’esito di un giudizio di opposizione instaurato dallo stesso (OMISSIS) per opporsi al pagamento di alcuni ratei della rendita vitalizia – otteneva il riconoscimento che la propria obbligazione dovesse intendersi contenuta nei limiti del diritto a lui donato, pari a Euro 140.849,32, in forza della suddetta donazione modale del 29 ottobre 2001;
– che, pertanto, (OMISSIS) – avendo il proprio genitore cessato, dal febbraio 2008, di corrisponderle la rendita mensile, per essere stato raggiunto il valore del diritto donato – adiva il Tribunale di Napoli, per far valere la responsabilita’ del Notaio (OMISSIS), per non averle garantito la fruizione della rendita “vita natural durante” di (OMISSIS);
– che la domanda volta ad accertare la responsabilita’ professionale del (OMISSIS) veniva accolta dal primo giudice, che lo condannava a risarcire il danno cagionato alla (OMISSIS), liquidato in Euro 84.957,20, oltre accessori;
– che esperito gravame principale dal convenuto soccombente, perche’ fosse esclusa la propria responsabilita’, nonche’ gravame incidentale dall’attrice, al fine di ottenere il riconoscimento dei “danni sofferti dopo la sentenza” di primo grado, ex articolo 345 c.p.c., comma 1, u.p., il giudice di appello li respingeva entrambi;
– che avverso la decisione della Corte partenopea ricorre per cassazione la sola (OMISSIS), sulla base di tre motivi;
– che il primo motivo ipotizza – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’articolo 2697 c.c., censurando il rigetto della domanda volta al ristoro dei “danni sofferti dopo la sentenza” del Tribunale (rigetto motivato sul rilievo che detta domanda, sebbene ammissibile, presupponeva, per il suo accoglimento, “l’esistenza in vita di (OMISSIS), circostanza non allegata, ne’ dimostrata dalla parte appellata”), avendo il giudice di appello disatteso il principio per cui, nelle azioni di responsabilita’ contrattuale, spetta al creditore solo allegare l’inadempimento, dovendo il debitore eccepire ogni fatto impeditivo della pretesa, quale, nella specie, la morte del (mancato) vitaliziante;
– che il secondo motivo deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullita’ della sentenza o del procedimento, in relazione alla violazione dell’articolo 115 c.p.c., censurandosi, nuovamente, l’affermazione per cui l’accoglimento della domanda di risarcimento dei “danni sofferti dopo la sentenza” presupponeva la prova dell’esistenza in vita di (OMISSIS), e cio’ in quanto, sottolinea la ricorrente, siffatta richiesta risarcitoria era tata accompagnata dall’allegazione del “mancato percepimento della rendita di Euro 1.807,60 a far data dal 28 febbraio 2012 alla data di deposito dell’emananda sentenza” da parte della Corte partenopea, sicche’ il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che l’allegazione del danno includeva, implicitamente, “la sussistenza di altri subfatti”, e, in particolare, la circostanza che il vitaliziante fosse ancora in vita, fatto, questo, non specificamente contestato dal (OMISSIS);
– che, infine, il terzo motivo ipotizza – nuovamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullita’ della sentenza o del procedimento, in relazione alla violazione dell’articolo 101 c.p.c., giacche’, non avendo svolto entrambe le parti del giudizio alcuna difesa sul punto, la decisione del giudice di rigettare l’ulteriore risarcitoria sul presupposto della mancata allegazione e prova dell’esistenza in vita di (OMISSIS) costituirebbe una pronuncia “a sorpresa”, in violazione del principio del contraddittorio;
– che ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il (OMISSIS), deducendo, in primo luogo, l’inammissibilita’ del ricorso, in ragione dell’intervenuto giudicato sul “quantum debeatur”, per essere stata la domanda di risarcimento dei “danni sofferti dopo la sentenza” proposta con appello incidentale tardivo;
– che, comunque, secondo il controricorrente, i motivi non sarebbero fondati;
– che la non fondatezza del primo andrebbe affermata in quanto l’azione di responsabilita’ verso il notaio presuppone, in ogni caso, la prova della produzione di un danno, ed inoltre perche’ la persistenza in vita del (mancato) vitaliziante si pone, nella specie, come fatto costitutivo della pretesa;
– che pure il secondo e terzo motivo sarebbero, per parte propria, non fondati, giacche’ il principio di non contestazione presuppone sia stato soddisfatto l’onere di specifica allegazione (e, comunque, non operando rispetto a fatti, come nella specie, ignoti alla parte), mentre la questione relativa alla violazione del principio del contraddittorio sarebbe solo suggestivamente posta, essendo onere della (OMISSIS) documentare l’esistenza e l’entita’ del danno subito;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
– che entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive argomentazioni, nonche’ formulando, il ricorrente, rilievi -che il collegio ritiene di non condividere – alla proposta avanzata dal consigliere relatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso e’ manifestamente infondato;
– che il primo motivo – da ritenersi, peraltro, ammissibile, dovendo disattendersi l’eccezione di “giudicato interno” sollevata dal controricorrente, e cio’ in quanto la “richiesta in appello di maggiori danni successivi alla sentenza impugnata, eccezionalmente consentita dall’articolo 345 c.p.c., richiede, come necessario presupposto, che sia stata proposta in primo grado una domanda di risarcimento di danni, ma non costituisce materia d’appello incidentale, soggetta alle forme ed ai termini di questo” (Cass. Sez. 2, sent. 13 maggio 1982, n. 3006, Rv. 420929-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 15 settembre 1987, n. 7238, Rv. 455351-01) – non e’ fondato;
– che, invero, essendo la previsione di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 1, ultimo periodo, una deroga al generale divieto di “nova” in appello (divieto, peraltro, che “risponde al principio di ordine pubblico di garantire l’esigenza del rispetto del doppio grado di giurisdizione”; cfr., tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 24 novembre 2008, n. 27890, Rv. 605623-01), ponendosi, dunque, come “norma eccezionale” (Cass. Sez. 2, sent. 30 luglio 1990, n. 7656, Rv. 468431-01; nello stesso senso gia’ Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 1962, n. 2666, Rv. 253974-01), prevista al solo fine di “evitare il frazionamento dei giudizi” (Cass. Sez. 3, sent. 15 marzo 2006, n. 5678, Rv. 588107-01), essa va interpretata restrittivamente, sicche’ “la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza e’ ammissibile in grado d’appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un’azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli gia’ accertati in primo grado”, con l’ulteriore conseguenza che la “nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo “petitum”, costituisce inammissibile domanda nuova” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 3 marzo 2010, n. 5067, Rv. 611584-01);
– che, alla stregua di tali principi, del tutto corretta e’ la decisione della Corte territoriale di porre a carico dell’odierna ricorrente l’onere di provare la persistenza in vita – e, a rigore, la perdurante capienza del suo patrimonio – del (mancato) vitaliziante “vita natural durante”, e cio’ alla stregua del principio secondo cui, “incombe su chieda il ristoro del danno, sopravvenuto all’appellata sentenza di primo grado (articolo 345 c.p.c., comma 1, ultima parte), la prova dello stesso, prova dalla quale costui puo’ essere esonerato solo quando risulti pacifica ed incontroversa l’attitudine della causa del danno a produrre effetti nocivi, continui e periodici, della stessa natura ed intensita’ di quelli passati, gia’ giudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioe’ non solo la perduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza della situazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizio altrui” (Cass. Sez. 3, sent. 4 luglio 1986, n. 4404, Rv. 447158-01);
– la prova, dunque, della “invarianza della situazione di fatto” era a carico della (OMISSIS), non potendo ritenersi sufficiente addurre, a tale scopo (come l’odierna ricorrente pretende, invece, di sostenere nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale), che l’esistenza in vita del donatario/vitaliziante costituisse “circostanza inclusa nell’allegazione del danno descritto nella comparsa di costituzione”, ne’ rilevando – sempre ai fini della prova “de qua” – che la sentenza di primo grado abbia dato atto della persistenza in vita di tale soggetto “al momento del deposito degli scritti conclusionali”, giacche’, all’evidenza, una simile risultanza non e’ utile a provare che tale situazione fosse rimasta inalterata pure in pendenza del giudizio di appello;
– che, in ogni caso, diversamente opinando (ovvero prescindendo dalla prova della persistenza in vita del donatario/vitaliziante), si finirebbe con il trasformare l’azione di risarcimento per equivalente pecuniario, esperita dalla (OMISSIS), in un’azione di risarcimento “in forma specifica” ex articolo 2058 c.c., quasi a voler “surrogare”, “quod absurdum”, il professionista responsabile nella posizione del soggetto tenuto, “vita natural durante”, all’erogazione della rendita;
– che il secondo motivo – al netto dei corretti rilievi del controricorrente, secondo cui l’operativita’ del principio di non contestazione presuppone previamente adempiuto l’onere di specifica allegazione (e va, comunque, esclusa rispetto a fatti, come nella specie, ignoti alla parte) – risulta inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6);
– che l’odierna ricorrente, infatti, avrebbe dovuto provvedere ad “indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese”, sia ad inserire nel ricorso “la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), oltre che ad “indicare specificamente il contenuto” degli “atti difensivi” idonei “disvelare” la mancata contestazione, “evidenziando in modo puntuale la genericita’ o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (cfr. Cass. Sez. 63, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01);
– che il terzo motivo, infine, non e’ fondato, non potendo il divieto delle sentenze “a sorpresa” estendersi fino al punto di ritenere che il contraddittorio debba essere provocato su aspetti che “siano anche solo ipotizzati “in mente sua” dal giudicante”, trattandosi di “momenti obiettivamente riservati al foro interno del decidente e propri della sua attivita’ propriamente intellettiva di elaborazione del materiale” istruttorio, dovendo alle parti assicurarsi solo la facolta’ di “dire” e “contraddire” in “merito all’oggetto della questione nel suo complesso” (si veda, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16504, Rv. 644957-02);
– che siffatto principio, tra l’altro, risulta pienamente aderente ad una fattispecie – come la presente – in cui era onere, come detto, della parte richiedente il risarcimento “ulteriore” dimostrare la “perduranza” dei presupposti dello stesso, sicche’ la Corte territoriale, nel rilevare la mancata allegazione e prova della persistenza in vita di (OMISSIS), non ha fatto altro se non trarre le doverose conseguenze dal mancato assolvimento di quell’onere, senza che cio’ equivalga – come sostiene la ricorrente nella gia’ citata memoria, depositata in vista della presente adunanza camerale – ad imprimere al giudizio “nuovi sviluppi (…) non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale”;
– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, atteso che alla Cancelleria risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS) le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, piu’ spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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