Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 15 ottobre 2019, n. 42129.
Massima estrapolata:
In tema di sequestro preventivo, poiché è cosa pertinente al reato quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa, non può ritenersi sussistente il requisito previsto dalla legge nel caso in cui un’autovettura venga occasionalmente utilizzata per commettere un reato (nella specie, quello di atti osceni in luogo pubblico ai danni di minori). Ed invero, poiché in astratto ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilità a fini preventivi è inevitabilmente tenuto a restringere il concetto di cui sopra solamente a quelle cose che hanno una pericolosità intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri
Sentenza 15 ottobre 2019, n. 42129
Data udienza 8 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza n. 102/18 RG IMCR del Tribunale di Modena del 10 dicembre 2018;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Modena, in qualita’ di giudice dell’appello delle misure cautelari reali, con ordinanza resa in data 10 dicembre 2018, accogliendo il gravame proposto dal locale Pm avverso il provvedimento con il quale, in data 7 novembre 2018, il Gip del Tribunale di Modena aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo della autovettura Fiat Punto tg (OMISSIS) di proprieta’ di (OMISSIS), indagato in ordine alla violazione dell’articolo 527 c.p., comma 2, ha disposto la misura cautelare a suo tempo negata, ritenendo ricorrere i presupposti per la sua adozione con finalita’ impeditive, e non in previsione di una futura confisca del veicolo, essendo risultato, dall’esame dei fatti operato dal Tribunale che l’indagato, mentre era a bordo della vettura in questione, aveva avvicinato, in due diverse occasioni ma con identica metodica, una ragazza con il pretesto di chiederle delle indicazioni stradali, procedendo, una volta che la stessa si era accostata alla vettura in questione, a masturbarsi.
In particolare il Tribunale ha osservato che il veicolo in questione era stato utilizzato dall’indagato onde compiere le condotte delittuose a lui provvisoriamente ascritte, atteso che lo stesso, in quanto era all’interno della autovettura, si era potuto accostare alle ragazze celando il fatto che fosse svestito dal bacino in giu’, ed in quanto era alla guida del veicolo si era poi potuto rapidamente allontanare, senza destare sospetti dal luogo ove aveva compiuto il fatto illecito.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il (OMISSIS), articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha lamentato il vizio di violazione di legge, mancando, secondo il suo avviso, gli elementi previsti dalla legge per disporre il sequestro preventivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, preliminarmente, darsi atto della positiva verifica della astratta ammissibilita’ della impugnazione proposta dal ricorrente.
Infatti, nel presente caso le censure formulate dalla difesa del (OMISSIS) non appaiono tanto aggredire la motivazione del provvedimento con il quale il Tribunale ha ritenuto di accogliere il gravame interposto dal Pm avverso la ordinanza con la quale, in data 7 novembre 2018, il Gip del Tribunale di Modena aveva rigettato la misura cautelare a suo tempo richiesta (nel qual caso l’impugnazione, in base al chiaro disposto dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, sarebbe stata inammissibile), quanto porre in evidenza la ritenuta mancata ricorrenza degli elementi normativi che in linea astratta, tenuto conto della interpretazione che di tali elementi e’ stata fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, avrebbero reso legittima l’adozione del provvedimento impugnato.
Posto che, pertanto, l’impugnazione ha ad oggetto un allegato vizio di violazione di legge, essa e’, sotto il descritto profilo formale, indubbiamente ammissibile.
Tanto premesso, rileva al Collegio che il ricorso e’ fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
In via generale deve premettersi che, come illustrato anche nella ordinanza impugnata – di insolita ampiezza data la linearita’ del caso in esame la misura cautelare del sequestro preventivo puo’ avere una duplice finalita’; essa, infatti, puo’ essere sottesa, secondo la previsione di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 2, allo scopo di rendere successivamente piu’ agevole la confisca del bene staggito, sottraendolo al potere dispositivo del titolare, ovvero puo’ avere una finalita’, i cui tratti sono descritti dall’articolo 321 c.p.p., comma 1, di carattere impeditivo, essendo, cioe’, volta, tramite la privazione del bene in capo al soggetto indagato, a non consentire che questi, attraverso il reiterato uso del bene in questione, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato presupposto ovvero commettere altri reati.
Esso, per come la stessa ordinanza cautelare impugnata indica, “prescindendo da un esito finale ablatorio, e’ configurato in funzione strumentale alla recisione di pericoli qualificati connessi alla libera disponibilita’ della cosa pertinente al reato”.
Affinche’ siano riscontrabili gli elementi che possano giustificare la adozione della misura in questione e’, pertanto, necessario che sussista un legame funzionale non meramente occasionale fra il bene e la possibile commissione di altre condotte penalmente rilevanti.
Come, infatti, questa Corte ha in altra occasione rilevato, e’ da considerare illegittimo il sequestro di beni, nella specie si trattava proprio di un’autovettura, che era stata utilizzata onde realizzare il reato di violenza privata, in quanto il bene in questione, la cui ordinaria disponibilita’ non presenta di per se’ alcun profilo di illiceita’, non aveva subito alcuna modificazione che ne potesse far ritenere la oggettiva e specifica predisposizione alla commissione di atti illeciti (Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 26 marzo 2010, n. 11949).
Nello stesso senso questa Corte si e’ espressa allorche’ ha rilevato che era illegittimo il sequestro preventivo dell’autovettura utilizzata per commettere il reato di atti persecutori, non essendo la stessa strutturata funzionalmente alla commissione del medesimo (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 8 marzo 2011, n. 8987).
Ne’, a parere del Collegio, deve trarre in inganno l’esistenza sullo specifico punto di un diverso orientamento, ancora di recente sostenuto (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 30 maggio 2017, n. 26891; idem Sezione 5 penale, 16 gennaio 2017, n. 1826), posto che, in ambedue i casi, la Corte ha inteso precisare che l’adibizione funzionale del veicolo alla commissione del reato di cui all’articolo 612-bis c.p. era desumibile dalla obbiettiva circostanza che siffatto uso era stato compiuto reiteratamente dall’agente e non in termini occasionali.
D’altra parte la Corte, nell’affermare il principio di cui sopra, si e’ mossa all’interno del solco gia’ in precedenza tracciato, allorche’ essa osservo’ che era legittimo il sequestro impeditivo di un veicolo utilizzato per realizzare un’attivita’ di cessione di sostanza stupefacente, in quanto si trattava di utilizzazione avente il carattere della abitualita’ (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2016, n. 9149).
Va ancora rilevato che, una volta ritenuta, come nel caso ha fatto espressamente il Tribunale modenese, la finalita’ impeditiva del sequestro preventivo, debbono, tuttavia, essere, quanto meno nella forma delibativa propria della fase cautelare del giudizio, forniti elementi dai quali sia possibile desumere la efficacia impeditiva della misura adottata.
Deve, in altre parole – laddove non si voglia attribuire, per un verso, un indiretto contenuto sostanzialmente sanzionatorio alla misura in questione e, per altro verso, consentire all’organo procedente una discrezionalita’ cosi’ ampia da apparire prossima, se non del tutto coincidente, con l’arbitrio – procedersi alla delimitazione dell’ambito dei beni suscettibili di essere soggetti alla predetta misura strumentale alla ablazione attraverso la allegazione di elementi che consentano di fondare l’affermazione che, una volta privato del bene de quo il soggetto non possa o, quanto meno, non possa con le medesime modalita’ compiere altre condotte criminose.
Come e’ stato, infatti, segnalato da questa Corte, con una limpida ancorche’ risalente sentenza, il cui principio appare, tuttavia, meritevole di essere tuttora condiviso, il concetto di cosa pertinente al reato, secondo la previsione di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1, e’ affidato alla interpretazione giurisprudenziale, che deve definirlo in relazione all’istituto nell’ambito del quale il concetto e’ utilizzato, sicche’ ai fini del sequestro preventivo e’ cosa pertinente al reato quella che non solo e’ servita a commettere il reato, ma che e’ anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attivita’ criminosa; invero, poiche’ in astratto ogni cosa puo’ servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilita’ a fini preventivi e’ inevitabilmente tenuto a restringere il concetto di cui sopra solamente a quelle cose che hanno una pericolosita’ intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalita’ rispetto a probabili reati futuri.
In altri termini, il rapporto di strumentalita’ tra la res auferenda ed il reato deve essere essenziale e non meramente occasionale; cio’ per evitare di allargare a dismisura, e quindi sostanzialmente secundum libitum judicis, il concetto di sequestrabilita’, poiche’ l’istituto del sequestro preventivo, nel perseguire fini di difesa sociale, non puo’ sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi la disponibilita’ di cose che e’ in se stessa lecita, a meno che non si tratti di disponibilita’ oggettivamente e specificamente predisposta per l’attivita’ criminosa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 marzo 1993, n. 337).
D’altra parte, come e’ stato nella medesima occasione anche precisato, pure la confiscabilita’ facoltativa ex articolo 240 c.p., comma 1, sussiste solo per le cose la cui strumentalita’ rispetto al reato sia essenziale e non occasionale, giacche’ il parametro di pericolosita’ sociale e’ identico sia in corso di processo sia in esito alla condanna.
Nel caso in esame il Tribunale, che pure, come gia’ dianzi rilevato, ha, in via delibativa, espressamente considerato non suscettibile di sequestro funzionale ad una successiva confisca ai sensi dell’articolo 321 c.p.p., comma 2, la vettura oggetto di sequestro preventivo, ha, invece, ritenuto che in relazione alla stessa sussistessero gli elementi per un sequestro di carattere impeditivo, ritenendo che, sebbene non si potesse affermare l’esistenza di un “asservimento assoluto o materialmente strutturato” del bene alla commissione del reato per il quale si sta indagando, tuttavia sussisterebbero elementi per dimostrare una non occasionale adibizione funzionale di esso al delitto.
Siffatta adibizione viene ricostruita dal Tribunale della citta’ della (OMISSIS) sulla base della circostanza che l’indagato si sarebbe avvicinato alla persona offesa potendo celare la sua condizione di parziale nudita’ in quanto era seduto all’interno del veicolo in discorso e della circostanza che, avendo la disponibilita’ del veicolo, gli sarebbe stato consentito di allontanarsi repentinamente dal luogo dei fatti.
Rileva il Collegio che i due fattori posti in luce dal giudice dell’appello cautelare non appaiono tali da integrare gli elementi necessari per affermare la esistenza del non occasionale nesso pertinenziale fra il bene ed il reato; nesso che, permettendo di attribuire il carattere di intrinseca pericolosita’ ad un bene che ordinariamente non presenti tale caratteristica, potrebbe giustificare l’adozione del sequestro impeditivo dello stesso.
Intanto, va detto che nell’uso della vettura non e’ dato riscontrare il requisito della abitualita’, posto che, anche a voler ritenere che sul (OMISSIS) gravino indizi in relazione ad ambedue i fatti descritti nella ordinanza impugnata, il concetto di abitualita’ non pare essere riconducibile al verificarsi di solamente due condotte.
Ne’ appare corretto, usando le espressioni testuali riportate nella ordinanza impugnata, parlare di “strumentalita’ stretta e pregnante con la specifica modalita’ di consumazione del reato”, considerato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il soggetto che si sarebbe avvicinato alla persona offesa a bordo di dell’autovettura oggetto di sequestro non si e’ comportato diversamente da quanto avrebbe fatto qualunque individuo che fosse stato alla guida del predetto veicolo; non vi e’ stato da parte di costui un uso anomalo dell’automezzo finalizzato a coprire il fatto che egli non indossava alcun indumento dal bacino in giu’ ne’ vi e’, comunque, stato un uso dell’automezzo specificamente volto a consentirgli la commissione del reato.
Neppure corretta appare l’affermazione secondo la quale il mezzo avrebbe avuto una funzione strumentale al rapido allontanamento dal luogo del fatto.
Sia consentito rilevare che, a voler seguire in toto in ragionamento del Tribunale si giungerebbe a risultati evidentemente aberranti.
Infatti, si immagini, per rimanere nell’mbito criminologico oggetto del presente processo, il caso del soggetto che, onde celare le proprie nudita’, successivamente ostentate, indossi un qualche abito di cui egli si sia, nell’atto della commissione del reato, liberato; apparirebbe invero decisamente singolare il provvedimento con il quale si dovesse procedere al sequestro di tali abiti in quanto cose pertinenti al reato.
Parimenti si osserva che qualunque mezzo meccanico fosse stato utilizzato dall’indagato per allontanarsi dal luogo del fatto, quale ne fosse la natura e la titolarita’ (quindi in linea di principio anche un mezzo pubblico), avrebbe avuto il medesima rapporto pertinenziale con la condotta posta in essere ma non per questo esso sarebbe stato suscettibile di sequestro.
L’evidente assurdita’ della adozione di misura cautelari reali nelle descritte ipotesi, pur coerenti con le premesse seguite dal Tribunale, pone in luce la erroneita’ del presupposto da cui ha mosso il Tribunale di Modena.
Va, infine, considerato che, ove si dovesse ritenere che l’utilizzo di una autovettura sia elemento che possa rendere astrattamente praticabile la commissione da parte dell’indagato di altri reati, la misura adottata dal Tribunale non apparirebbe comunque congrua rispetto al perseguimento delle finalita’ impeditive, trattandosi del sequestro di un bene, quale un’autovettura, facilmente e del tutto legittimamente sostituibile, anche eventualmente con l’acquisizione temporanea di altro veicolo, di tal che la finalita’ impeditiva sarebbe facilmente frustrata, emergendo in tal modo la inidoneita’ della misura adottata allo scopo dichiarato.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Modena, affinche’ l’appello del Pm avverso l’originario decreto del Gip sia nuovamente valutato, alla luce dei principi esposti.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Modena.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle persone, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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