In tema di responsabilità degli enti

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 15 gennaio 2020, n. 1420

Massima estrapolata:

In tema di responsabilità degli enti, non è ammissibile la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131bis del codice penale, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale, che espressamente prevede l’istituto estintivo in relazione a un fattoreato commesso dalla persona fisica, e quella amministrativa dell’ente che trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, non già l’intera sua concretizzazione, essendo volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente per fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Sentenza 15 gennaio 2020, n. 1420

Data udienza 10 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS) S.n.c., con sede in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 5/9/2018 del Tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CASELLA Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 settembre 2018 il Tribunale di Trento ha assolto, ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., per la particolare tenuita’ del fatto, la S.n.c. (OMISSIS) dall’illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25 undecies, in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 (contestatole per l’esecuzione di attivita’ di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da parte del legale rappresentante della societa’, nell’interesse della stessa), ritenendo che l’offesa provocata da tale illecito sia di particolare tenuita’, in considerazione del modesto vantaggio conseguito dall’ente, della riparazione successiva e della non abitualita’ del comportamento.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trento, lamentando l’inosservanza e l’errata applicazione dell’articolo 131 bis c.p. da parte del Tribunale, per essere tale causa di esclusione della punibilita’ applicabile solamente ai reati e non anche agli illeciti amministrativi commessi dalle persone giuridiche e disciplinati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, risultando, tra l’altro, irrilevante nei confronti dell’ente l’eventuale proscioglimento degli imputati per la particolare tenuita’ del fatto, la cui realizzazione costituisce presupposto sufficiente per poter affermare la responsabilita’ dell’ente nel cui interesse il reato sia stato commesso e che da esso abbia tratto profitto, anche nel caso in cui gli autori siano stati dichiarati non punibili. Nel caso in esame il Tribunale aveva affermato come sussistenti gli elementi costitutivi del reato presupposto e il vantaggio per l’ente, con la conseguente sussistenza dei presupposti per applicare all’ente la sanzione amministrativa, indebitamente esclusa dal Tribunale, risultando errato il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla mancata previsione nel Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8 della causa di esclusione della punibilita’ contemplata dall’articolo 131 bis c.p., non ancora introdotta nell’ordinamento all’epoca della approvazione della disciplina sulla responsabilita’ amministrativa degli enti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero e’ fondato.
2. Questa Corte ha gia’ chiarito, e si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, che la causa di esclusione della punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p. non e’ applicabile alla responsabilita’ amministrativa degli enti per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilita’ penale (che, per espressa previsione legislativa puo’ ora essere esclusa nel caso di particolare tenuita’ del danno e del pericolo provocati dalla condotta, nella concorrenza delle altre condizioni richieste dall’articolo 131 bis c.p.), e quella amministrativa dell’ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione.
La giurisprudenza ha ormai chiarito che quella amministrativa degli enti e’ un tertium genus di responsabilita’, il quale, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilita’ compatibile con i principi costituzionali di responsabilita’ per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261112).
E’ stata chiarita anche la natura autonoma della responsabilita’ dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato-presupposto. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8, rubricato per l’appunto “autonomia della responsabilita’ dell’ente”, la responsabilita’ dell’ente deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall’amnistia (Sez. 5, n. 20060 del 4 aprile 2013 P.M. in proc. Citibank, Rv. 255414; Sez. 6, n. 28299 del 10 novembre 2015, Bonomelli, Rv. 267048). Cio’ significa che la responsabilita’ amministrativo-penale da organizzazione prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 investe direttamente l’ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non gia’ l’intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell’ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica (v. Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda S.C.A., Rv. 274320). Tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilita’ amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 28/02/2018, Ficule, Rv. 272447).
Detta causa di esclusione della punibilita’ non e’, poi certamente applicabile alla responsabilita’ amministrativa dell’ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilita’ viene esclusa per la particolare tenuita’ dell’offesa e la non abitualita’ del comportamento, mentre, come evidenziato, quella dell’ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma e’ volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente.
La circostanza, sottolineata dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata, che tale causa di esclusione della punibilita’ non sia contemplata dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8, che, come evidenziato, prevede i casi di esenzione da responsabilita’ dell’ente, non consente di ritenere applicabile agli enti la causa di esclusione della punibilita’ prevista per i reati dall’articolo 131 bis c.p., inserita, come sottolineato dal pubblico ministero ricorrente, dal Decreto Legislativo n. 28 del 2015, articolo 1, comma 2, cioe’ successivamente al Decreto Legislativo n. 231 del 2001.
Risulta, in definitiva, errata l’applicazione compiuta dal Tribunale di detta causa di esclusione della punibilita’ all’ente chiamato a rispondere di un illecito amministrativo, non essendone consentita l’estensione a tale tipo di responsabilita’, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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