Reati di resistenza e lesioni personali aggravate

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1655

Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1655

Data udienza 9 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. VILLONI Orland – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7871/18 Corte di Appello di Roma del 28/06/2018;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, Villoni O.;
udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ANIELLO R., che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha ribadito la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai reati di resistenza (articoli 99 e 337 c.p.) e lesioni personali aggravate (articoli 582 e 585 c.p., articolo 576 c.p., n. 1 e 5 bis, articolo 61 c.p., n. 2) ascrittile, confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che con un primo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione e conseguente nullita’ della sentenza di secondo grado in relazione all’articolo 420 ter c.p.p., per avere la Corte d’Appello in maniera apodittica respinto un’istanza di differimento dell’udienza per impedimento attestato da certificazione medica; con un secondo e ultimo motivo deduce, inoltre, gli stessi vizi in ordine alla mancata applicazione delle pur riconosciute attenuanti generiche in prevalenza anziche’ in equivalenza sulla contestata recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e va come tale dichiarato inammissibile.
2. La formulazione della prima censura di natura procedurale ha imposto lo scrutinio del fascicolo processuale trasmesso dal giudice a quo unitamente al ricorso.
Da tale scrutinio e’ emerso che all’udienza del 31/05/2018 svoltasi dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, il difensore presentava istanza di rinvio accompagnata dalla presentazione di certificato medico per lombosciatalgia, che la Corte territoriale congruamente e correttamente – vale a dire senza necessita’ di approfondimenti peritali medici attesa la natura dell’affezione allegata – riteneva insuscettibile di dimostrare la sussistenza di un assoluto impedimento a comparire della imputata.
Non si e’, pertanto, consumata la dedotta violazione dell’articolo 420 ter c.p.p..
Il secondo motivo e’, invece, semplicemente improponibile perche’ si limita a contestare il potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, anche mediante il bilanciamento delle circostanze, nella specie avvenuto con il supporto di congrua motivazione (v. pag. 2 sent. imp.).
3. Alla dichiarazione d’inammissibilita’ segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed una somma in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 2.000,00 (duemila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione Semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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