In tema di reati doganali

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 28 gennaio 2020, n. 3465

Massima estrapolata:

In tema di reati doganali, l’art. 291 bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 trova applicazione, in forza dell’art. 62- quater, commi 1-bis e 7-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza determinati sulla base di apposite procedure tecniche, con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido da inalazione corrisponde a 5,63 g convenzionali

Sentenza 28 gennaio 2020, n. 3465

Data udienza 3 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/06/2019 del TRIB. LIBERTA’ di VARESE;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI.
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 13 giugno 2019, il Tribunale di Varese ha confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 25 maggio 2019, avente ad oggetto flaconi contenenti liquidi per sigarette elettroniche di diverse marche, trovati dal personale dell’Agenzia delle Dogane in quantitativo non corrispondente a quanto dichiarato dall’indagato al momento del controllo doganale e in misura eccedente la franchigia prevista per il pagamento dei diritti doganali e dell’Iva dovuta, configurandosi indizi del reato di tentato contrabbando di prodotti liquidi da inalazione per 4500 ml, corrispondenti a kg 25,335 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 291-bis, comma 1 e articolo 293).
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione degli articoli 43 e 56 c.p., per l’omessa considerazione dell’elemento documentale dal quale si sarebbe potuta desumere la mancanza del dolo, rappresentato dalla dichiarazione doganale inerente il possesso di liquidi per sigarette elettroniche effettivamente resa dall’indagato.
2.2. – In secondo luogo, si deduce l’erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articoli 291-bis, 293 e 301 nonche’ degli articoli 5 e 43 c.p. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1995, articolo 62-quater, comma 7-bis. Si richiama la previsione della L. n. 76 del 1985, articolo 9 secondo cui, per kg convenzionale di tabacco lavorato estero, si intende un quantitativo di 1000 sigarette o 400 sigaretti o 200 sigari. Nel caso di specie, pero’, non si tratterebbe di tabacco lavorato estero, ma dell’equiparazione di liquidi da inalazione per sigarette elettroniche effettuata sulla base della direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli, nonche’ della correlata direttiva n. 6615 del 10 gennaio 2015 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli, con cui sarebbe stata prevista l’equivalenza di 1 ml di prodotto liquido da inalazione con 5,63 sigarette e convenzionali. La previsione della direttiva del 25 gennaio 2018, secondo la difesa, sarebbe diretta al solo fine di fornire parametri utili alla quantificazione dell’imposizione dell’imposta sul consumo, la quale, nel caso di specie sarebbe di Euro 358,93. Sarebbe dunque applicabile alla fattispecie il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 295-bis il quale si riferisce ai diritti di confine dovuti per beni diversi dai tabacchi lavorati esteri e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Si contesta anche il richiamo effettuato dall’ordinanza impugnata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1995, articolo 62-quater, comma 7-bis, secondo cui, tra l’altro, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 291 bis si applica anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis dello stesso art., secondo il meccanismo di equivalenza ivi previsto. La difesa evidenzia che il richiamato comma 1 bis non prevede espressamente un meccanismo di equivalenza tra il liquido da inalazione e tabacco lavorato estero, ma rinvia a tale scopo all’equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dunque, i richiamati commi 1-bis e 7-bis rappresenterebbero norme penali in bianco, mentre l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 291-bis risulterebbe possibile unicamente integrando tali norme con una circolare della pubblica amministrazione che non rientra nel presuntivo oggetto della conoscenza del reo, mero vettore delle merci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso e’ infondato.
3.1. – Quanto al primo motivo, riferito all’omessa considerazione della mancanza del dolo, che sarebbe desumibile dal fatto che l’indagato aveva comunque presentato la dichiarazione doganale, deve osservarsi che il Tribunale ha correttamente affermato che la valutazione circa la sussistenza del dolo in capo all’indagato esula dalla sfera di cognizione in sede di riesame, essendo riservata al giudizio di merito. Deve infatti ricordarsi che, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale e’ chiamato a verificare l’astratta configurabilita’ del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delitti in relazione alla congruita’ degli elementi rappresentati, non gia’ nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensi’ con esclusivo riferimento alla idoneita’ degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilita’ dell’autorita’ giudiziaria (ex plurimis, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053). Cio’ vale evidentemente anche con riferimento all’elemento soggettivo del reato, il cui accertamento nel merito si fonda, come quello sull’elemento oggettivo, proprio sulle ulteriori indagini cui il sequestro probatorio e’ preordinato. Infatti, richiedere l’esistenza ex ante della prova dell’elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestro probatorio significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che e’ invece finalizzato proprio alla ricerca della prova.
3.2. – Anche la seconda doglianza del ricorrente e’ infondata.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 291-bis, comma 1, prevede che chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e’ punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dalla L. 7 marzo 1985, n. 76, articolo 9 e con la reclusione da due a cinque anni. Al tabacco lavorato estero sono da considerare equiparati i liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1995, articolo 62-quater, comma 7-bis, a norma del quale, tra l’altro, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 291-bis si applica anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis dello stesso art., secondo il meccanismo di equivalenza ivi previsto. Il richiamato comma 1-bis dispone quanto segue: “I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ indicata la misura dell’imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell’imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette”. Dunque, la disposizione non prevede espressamente un meccanismo di equivalenza tra liquido da inalazione e tabacco lavorato estero, ma rinvia a tale scopo all’equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale determinazione e’ contenuta nella direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli, che richiama la correlata direttiva n. 6615 del 10 gennaio 2015 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli, con cui e’ stata prevista l’equivalenza di 1 ml di prodotto liquido da inalazione con 5,63 sigarette convenzionali, ovvero con 5,63 g convenzionali (sulla base delle procedure tecniche fissate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 24 dicembre 2014). Ne’ si puo’ sostenere che, nel determinare detta equivalenza, le menzionate direttive direttoriali siano dirette al solo fine di fornire parametri utili alla quantificazione dell’imposta sul consumo, perche’ esse richiamano entrambe il Decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1995, articolo 62-quater, comma 1-bis, il quale e’ a sua volta richiamato dal successivo comma 7-bis, al piu’ ampio scopo di estendere ai prodotti da inalazione ivi contemplati la disciplina penale dei tabacchi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 291-bis. In tale quadro, i commi 1-bis e 7-bis rappresentano norme penali in bianco, le quali, ai fini dell’applicazione dell’articolo 291-bis, sono integrate da provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli, che si basano sul raffronto fra i tempi medi per il consumo di sigarette tradizionali (con un campione composto dalla cinque marche piu’ vendute) e quelli per il consumo di sigarette elettroniche (con un campione composto da dieci marche di liquido in commercio). Si tratta di una tecnica normativa che deve essere ritenuta consentita, perche’, in linea di principio, le norme penali possono essere rivestite di contenuti in base a norme extrapenali integratrici del precetto penale (ex multis, Sez. 2, n. 4296 del 02/12/2003, dep. 04/02/2004, Rv. 228152; Sez. 6, n. 1632 del 06/12/1996, dep. 21/02/1997, Rv. 208185), che possono essere emanate anche da autorita’ amministrative o sovranazionali, le quali dettano disposizioni regolatrici od impongono divieti anche in base ad accertamenti scientifici relativi a situazioni storiche determinate (Sez. 1, n. 19107 del 16/05/2006, Rv. 234217), come avviene, appunto, nel caso del raffronto fra sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in commercio in un determinato momento. E sono pienamente rispettati, nel caso di specie, i presupposti individuati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare C. Cost., n. 21 del 2009) per l’introduzione, nella descrizione del fatto incriminato, del riferimento ad elementi esterni al precetto, con funzione integratrice dello stesso; elementi che possono consistere anche in un richiamo a circolari amministrative. Infatti, la fonte legislativa, nel rispetto dei principi di riserva di legge e determinatezza della fattispecie, individua il nucleo di disvalore della condotta (contrabbando) e consente, tramite la tecnica del rinvio, l’adeguata identificazione del quadro normativo applicabile, comprensivo dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli.
In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 291 bis, comma 1, trova applicazione, in forza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1995, articolo 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza determinati sulla base di apposite procedure tecniche, con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido da inalazione corrisponde a 5,63 g convenzionali”.
Ne’ l’indagato puo’ invocare, nel caso di specie, la scarsa conoscibilita’ del quadro normativo, perche’ i criteri di corrispondenza di cui sopra sono ampiamente noti agli operatori e ai consumatori, anche in quanto pubblicizzati sul sito Internet dell’Agenzia.
4. – Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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