Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17799.
In tema di prova presuntiva
In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per l’asserito mancato pagamento del corrispettivo dovuto a fronte della conclusione di un contratto avente ad oggetto la locazione espositiva di due cartelloni pubblicitari, giudizio in cui la società ricorrente aveva eccepito la carenza di legittimazione dell’opposta, odierna intimata, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata per non aver il giudice d’appello fornito alcuna giustificazione del ricorso all’applicazione del ragionamento presuntivo, sottoposto ex articolo 2729 cod. civ. ai limiti indicati nell’articolo 2721 cod. civ., e per aver enunciato le due circostanze poste a fondamento della presunzione in termini meramente assertori e senza che fosse fornita una spiegazione della loro forza di convincimento secondo i paradigmi di cui al richiamato articolo 2729 cod. civ., risultando in tal modo la motivazione “in iure” del tutto apparente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1234; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 gennaio 2006, n. 1216; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 marzo 2002, n. 3974).
Ordinanza|| n. 17799. In tema di prova presuntiva
Data udienza 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Prova civile – Prova presuntiva – Art. 132 comma 2 n. 4 cpc – Apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza – Incensurabilità in sede di legittimità – Elementi di fatto come fonti di presunzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21579/2019 proposto da:
(OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), pec (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 54/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 7/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/02/2023 dal Cons. Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
In tema di prova presuntiva
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 62/13 con cui il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere le aveva ingiunto di pagare, in favore di (OMISSIS) S.r.l., la somma di Euro 2.880,00, oltre spese di procedura, per il mancato pagamento di tre fatture, inerenti alla locazione espositiva di due cartelloni pubblicitari.
L’opponente eccepi’ la carenza di legittimazione dell’opposta, in quanto il contratto avente ad oggetto la locazione espositiva di n. 2 cartelloni pubblicitari, su cui si fondava il credito fatto valere in sede monitoria, era stato concluso con la (OMISSIS) S.r.l., societa’ diversa da (OMISSIS) S.r.l.; dedusse la risoluzione del contratto per recesso unilaterale esercitato per gravi motivi, l’omesso invio delle fatture di cui al ricorso monitorio, la mancanza di prova del credito vantato e l’inidoneita’ delle fatture allegate a fondare l’emissione del decreto ingiuntivo, stante il mancato deposito dell’estratto autentico delle scritture contabili nonche’ l’irrilevanza probatoria delle stesse.
Si costitui’ l’opposta che riconobbe la diversita’ tra la societa’ che aveva proposto il ricorso monitorio e la societa’ con cui l’opponente aveva stipulato il contratto di locazione in parola ma rappresento’ che tra tali due societa’ era intercorsa una cessione di contratto preventivamente accettata dall’odierna ricorrente con la sottoscrizione del contratto stesso o, comunque, accettata per fatti concludenti.
Il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1300/14, depositata in data 10/07/2014, rigetto’ l’opposizione, confermo’ il decreto ingiuntivo opposto e condanno’ l’opponente alle spese di lite.
Il Giudice di primo grado, dopo aver affermato che l’onere probatorio della cessione del contratto incombe sulla parte che invoca la cessione e che la cessione del contratto ha natura trilaterale, necessitando, per il suo perfezionamento, del consenso di tutti e tre i soggetti interessati alla cessione, affermo’ che l’opposta avesse fornito la prova del perfezionamento della cessione con il deposito di una comunicazione del 10/06/2009, firmata per accettazione, dall’opponente, comunicazione con cui (OMISSIS) S.r.l. aveva informato l’opponente dell’attivazione del servizio oggetto del contratto di locazione, nonche’ della raccomandata del 6/05/2009, con la quale (OMISSIS) S.r.l. aveva informato l’opponente dell’avvenuta cessione del contratto.
Avverso tale decisione (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) propose appello, sostenendo, tra l’altro, che mancava la prova dell’avvenuta cessione e che non era configurabile alcun suo consenso alla cessione in parola.
La societa’ appellata chiese il rigetto dell’impugnazione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 54/2019, pubblicata il 7/01/2019, ritenuto che la prova della cessione del contratto poteva essere raggiunta per presunzioni, indicando a tale proposito che l’installazione era stata fatta dalla cessionaria, nei cui riguardi erano stati effettuati pagamenti e che l’avvenuta cessione era stata notificata con raccomandata A/R, e reputato, altresi’, che l’opposizione era infondata perche’ l’opponente, a fronte della prova offerta dalla creditrice in ordine al titolo della pretesa, non aveva offerto la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell’obbligazione, rigetto’ l’impugnazione e condanno’ l’appellante alle spese, disponendone l’attribuzione in favore del difensore anticipatario della societa’ appellata.
Avverso la sentenza di secondo grado (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.
La societa’ intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede. La trattazione e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.
La ricorrente non ha depositato memorie.
In tema di prova presuntiva
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Seguendo l’ordine logico delle questioni proposte, vanno esaminati prioritariamente il secondo ed il sesto motivo del ricorso.
1.1. Con il secondo mezzo, rubricato “Motivazione apparente: violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, la societa’ ricorrente sostiene che e’ pur vero che spetta al giudice di merito valutare l’opportunita’ di far ricorso alla prova per presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, valutarne la rispondenza ai requisiti di legge con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato sfugge al sindacato di legittimita’ e che, pertanto, e’ onere del predetto giudice, nel fondare la decisione su prove presuntive, esplicitare le ragioni a sostegno della ritenuta esistenza di elementi gravi precisi e concordanti, tuttavia lamenta che, dalla motivazione della sentenza impugnata in questa sede, non sarebbe possibile comprendere il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di appello e posto a base della selezione delle risultanze probatorie indiziarie nonche’ del proprio convincimento circa la gravita’, precisione e concordanza degli indizi selezionati, risultando, quindi, la predetta sentenza sul punto del tutto oscura e meramente apparente.
1.2. Con il sesto motivo, rubricato “Violazione del combinato disposto dell’articolo 2721 c.c., comma 1 e articolo 2729 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente deduce che, nella specie, il valore del contratto di cessione in questione e’ superiore ad Euro 2.50 (recte 2,58), sicche’ la prova per presunzioni sarebbe inammissibile, salva la deroga, per le motivazioni da esplicitare in sentenza, di cui all’articolo 2721 c.c., comma 1, e lamenta che, nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince la totale omissione di qualsivoglia riferimento alle ragioni per le quali il Giudice di appello abbia inteso derogare al limite di valore di cui al combinato disposto dei richiamati articoli del codice civile.
1.3. I due motivi sopra riportati che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
La giurisprudenza di legittimita’ ha da tempo affermato che “In tema di prova presuntiva, e’ incensurabile in sede di legittimita’ l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni” (Cass. n. 3974 del 19/03/2002; Cass. n. 1216 del 23/01/2006 e successive conformi). Tale principio e’ stato piu’ di recente ribadito, tenendo conto dell’intervenuta modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da Cass., ord., n. 1234 del 17/01/2019, secondo cui “In tema di prova presuntiva, e’ incensurabile in sede di legittimita’ l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimita’ circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Orbene le S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014 (v. anche le moltissime decisioni successive conformi), hanno affermato che, secondo la gia’ richiamata riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
In tema di prova presuntiva
Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cosi’ come riformulato, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Tanto premesso, va rilevato che nella sentenza impugnata non e’ stata fornita alcuna giustificazione del ricorso, nella specie, all’applicazione del ragionamento presuntivo, che soggiace ex articolo 2726 c.c., ai limiti indicati nell’articolo 2721 c.c. (v. Cass., ord., 21411 del 6/0772022).
Inoltre, le due circostanze che fonderebbero la presunzione sono enunciate in termini meramente assertori e senza che sia fornita una spiegazione della loro forza di convincimento secondo i paradigmi di cui all’articolo 2729 c.c., di tal che’ la motivazione in iure a tale riguardo risulta del tutto apparente.
2. All’accoglimento dei motivi secondo e sesto consegue l’assorbimento dello scrutino degli ulteriori mezzi proposti.
3 Conclusivamente, vanno accolti i motivi secondo e sesto, va dichiarato assorbito l’esame degli ulteriori motivi del ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.
4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il sesto motivo del ricorso, dichiara assorbito l’esame degli ulteriori motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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