Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 maggio 2021| n. 18165.
In tema di patteggiamento, l’applicabilità della confisca, per effetto della legge 12 giugno 2003 n. 134, è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall’articolo 240 del Cp, e non più solo a quelle previste dal comma 2 di tale articolo. A norma del comma 1 dell’articolo 240 citato, peraltro, sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i cosiddetti mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve trattarsi cioè di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell’uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull’esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (da queste premesse, è stata annullata con rinvio la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all’articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990, limitatamente alla immotivata confisca di alcuni apparecchi telefonici cellulari sequestrati all’imputato, essendosi il giudice limitato a disporne la confisca e distruzione senza esplicitare in proposito alcuna motivazione).
Sentenza|11 maggio 2021| n. 18165. In tema di patteggiamento e l’applicabilità della confisca
Data udienza 18 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: In tema di patteggiamento e l’applicabilità della confisca -Sostanze stupefacenti – Telefoni cellulari – Confisca facoltativa – Misura ablatoria – Discrezionalità del giudice – Obbligo motivazionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/07/2020 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAI Emanuela;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CENNICOLA Elisabetta, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente alla confisca dei due telefoni cellulari in sequestro.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 20 luglio 2020, il Tribunale di Genova ha applicato, a norma dell’articolo 444 c.p.p., a (OMISSIS), la pena di anni tre di reclusione e Euro 12.400,00 di multa, in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 comma 1 (capo 1) e articolo 337 c.p. (capo 2), ed ha disposto “la confisca e distruzione di quanto in sequestro”.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il difensore di fiducia dell’imputato, articolando con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione all’articolo 240 c.p. e mancanza di motivazione in relazione alla disposta confisca dei due telefoni in sequestro.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato.
Va, anzitutto, rilevata l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 – 01).
Va, altresi’, rilevato che la sentenza impugnata e’ affetta dal vizio denunciato nella parte in cui ha disposto la confisca dei due telefoni cellulari senza motivazione circa i presupposti per la sua applicazione.
Il Tribunale di Genova ha disposto “la confisca e distruzione di quanto in sequestro” senza indicare l’oggetto e senza esplicitare in proposito alcuna motivazione.
In tema di patteggiamento, l’applicabilita’ della confisca, per effetto della L. 12 giugno 2003, n. 134, e’ stata estesa a tutte le ipotesi previste dall’articolo 240 c.p., e non piu’ solo a quelle previste dal comma 2 di tale articolo.
A norma dell’articolo 240 c.p., comma 1, sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualita’ (i cd. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell’uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull’esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilita’ del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 – 01; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, Moro, Rv. 263111; Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282).
Ne consegue che trattandosi di caso di confisca facoltativa, quella dei telefoni cellulari, ricorre il denunciato vizio di motivazione nel senso dell’assenza di motivazione.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale statuizione con rinvio per un nuovo esame sul punto alla luce dei principi sopra richiamati, al Tribunale di Genova.
Ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., deve essere dichiarata l’irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione della responsabilita’ penale dell’imputato e alla pena irrogata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e distruzione dei due telefoni con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova. Visto l’articolo 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato e alla pena irrogata.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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