In tema di misure alternative alla detenzione

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 13993.

Massima estrapolata:

In tema di misure alternative alla detenzione, la competenza a provvedere sulla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato che, successivamente alla concessione del beneficio, abbia iniziato a collaborare con la giustizia e sia stato ammesso a speciale programma di protezione, appartiene al tribunale di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui sia instaurato il procedimento di revoca, trattandosi di competenza funzionale inderogabile, prevista dall’art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in deroga alle regole generali stabilite dall’art. 677, comma 1, cod. proc. pen.

Sentenza 7 maggio 2020, n. 13993

Data udienza 27 marzo 2020

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale – Collaboratori di giustizia soggetti a misura di prevenzione – Competenza del Tribunale di Sorveglianza o del Magistrato di sorveglianza del luogo di elezione del domicilio – Art. 16 nonies comma 8 dl n. 8/91 – Competenza funzionale inderogabile – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/10/2019 dei Tribunale di sorveglianza di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giulio Romano, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e le trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per quanto di ulteriore competenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato, con effetto ex tunc, l’affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concesso ad (OMISSIS), in quanto costui, in corso di misura alternativa, era stato tratto in arresto per una serie di gravi reati, tra cui quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
2. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo l’incompetenza per territorio del giudice a quo.
Il ricorrente rileva di avere iniziato a collaborare con la giustizia subito dopo il menzionato arresto e di essere stato per l’effetto ammesso a speciali misure di protezione, ai sensi del Decreto Legge n. 8 del 1991, articolo 9 ss., conv. dalla L. n. 82 del 1991.
La competenza a provvedere in ordine alla revoca della misura alternativa apparterrebbe, dunque, al Tribunale di sorveglianza di Roma, sede della Commissione centrale per i collaboratori di giustizia, presso la quale essi sono legalmente domiciliati, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. 8 del 1991, citato, articolo 10, comma 2, articolo 12, comma 3-bis e articolo 16-nonies, comma 8.
L’eccezione d’incompetenza, ritualmente proposta dinanzi al Tribunale di sorveglianza, sarebbe stata da esso semplicemente ignorata.
3. Il ricorrente ha presentato memoria a sostegno dell’atto di impugnazione e successivamente ha chiesto, ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 3, lettera b), n. 1, in corso di conversione in legge, la trattazione del procedimento, in relazione al suo attuale stato di detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Per i collaboratori di giustizia assoggettati a speciali misure di protezione, il Decreto Legge n. 8 del 1991, articolo 16-nonies, comma 8, conv. dalla L. n. 82 del 1991, riserva al tribunale, o al magistrato di sorveglianza, del luogo in cui l’interessato ha eletto domicilio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, del medesimo decreto ossia del luogo sede della Commissione centrale prevista dal precedente articolo 10, comma 2, che e’ Roma – la cognizione dei procedimenti in materia di liberazione condizionale, assegnazione al lavoro all’esterno, concessione dei permessi premio e ammissione alle misure alternative alla detenzione.
Tale disposizione, che fa eccezione alla regola generale di cui all’articolo 677 c.p.p. – e che trova la sua ratio giustificativa nell’esigenza funzionale di assicurare uno stretto coordinamento tra l’operato della magistratura di sorveglianza, che decide sui benefici penitenziari, e quello degli organi amministrativi centrali preposti alla loro attuazione nei confronti del collaboratore protetto (Sez. 1, n. 8131 del 06/12/2017, dep. 2018, confl. comp. in proc. Pacciarelli, Rv. 272416-01; Sez. 1, n. 45282 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. Esposito, Rv. 257319; Sez. 1, n. 28453 del 14/06/2007, conti. comp. in proc. Ruggiero, Rv. 237355; Sez. 1, n. 3307 del 19/09/2006, confl. comp. in 3 proc. Pavia, Rv. 235193), e capaci altresi’ di recare un preventivo contributo ai fini di una piu’ pregnante valutazione sull’attualita’ e sulla serieta’ del percorso seguito dal collaboratore (Sez. 1, n. 43798 del 24/09/2015, citata) – riguarda anche il procedimento di revoca della misura alternativa gia’ concessa (Sez. 1, n. 39302 del 14/10/2010, Bontempo Scavo, Rv. 248842-01).
Tale ultimo procedimento, infatti, e’ del tutto autonomo rispetto al procedimento di ammissione (Sez. 1, n. 21352 del 18/05/2005, Caprio, Rv. 231962-01), sicche’ la speciale competenza opera anche nel caso in cui si debba decidere in ordine all’eventuale revoca di misura alternativa alla detenzione che sia stata concessa da un diverso tribunale di sorveglianza, prima che il collaboratore abbia effettuato, con la sottoscrizione delle speciali misure di protezione, l’elezione di domicilio presso la Commissione centrale, prevista dalla legge (Sez. 1, n. 6734 del 20/12/1995, dep. 1996, confl. comp. in proc. D’Agostino, Rv, 203656-01).
3. Trattandosi di competenza funzionale inderogabile, questa Corte ha di recente statuito che essa appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui venga presentata l’istanza di misura alternativa (Sez. 1, n. 4930 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278179-01), e quindi anche dal momento in cui, nell’ipotesi parallela, si instauri il procedimento di revoca (che, nella specie, coincide con il 18 luglio 2019).
Tale principio e’ conforme all’indirizzo, secondo cui, in considerazione della sua ratio, la normativa in esame e’ contrassegnata da un’eccezionalita’ che, non riguardando la sola competenza, ma anche la procedura da seguire ed i presupposti di applicazione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria, e’ tale da superare il criterio generale della perpetuatio iurisdictionis, parimenti posto dall’articolo 677 c.p.p. (che correia la determinazione della competenza per territorio, nelle materie attribuite alla magistratura di sorveglianza, al momento della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento).
Qualora, dunque, l’interessato, pur successivamente agli atti introduttivi citati, sia ammesso alle speciali misure di protezione, previste dal Decreto Legge n. 8 del 1991, articolo 9 ss., conv. dalla L. n. 82 del 1991 (e cio’ e’ avvenuto, nella specie, il 31 luglio 2019), il procedimento di sorveglianza deve seguire le norme dettate dal Decreto Legge citato, articolo 16-nonies (in termini, Sez. 1, n. 6799 del 13/12/1996, dep. 1997, confl. comp. in proc. Ceci, Rv. 206756-01).
4. L’ordinanza impugnata, adottata da giudice funzionalmente incompetente, deve essere annullata senza rinvio, alla stregua delle considerazioni che precedono.
Gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma, competente per territorio a definire il procedimento di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di (OMISSIS).
Il Pubblico ministero, incaricato dell’esecuzione, assumera’ le determinazioni conseguenti alla decisione di questa Corte, relativamente alla posizione giuridica del condannato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso. Manda al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona per le determinazioni conseguenti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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