Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 4 ottobre 2019, n. 40842.
Massima estrapolata:
In tema di misure alternative alla detenzione, deve essere respinta la richiesta di detenzione domiciliare speciale avanzata dal padre detenuto per accudire il figlio minore, avanzata sul presupposto dell’assenza della madre e della inidoneità dei nonni paterni di garantire, a causa dell’età e delle condizioni di salute, la necessaria assistenza ed educazione al minore, mancando i requisiti previsti dalla legge. L’art. 47-quinquies ord. pen. impone infatti di accertare la sussistenza dei requisiti dell’impossibilità di accudimento del minore da parte della madre e dell’impossibilità di affidamento ad altri.
Sentenza 4 ottobre 2019, n. 40842
Data udienza 4 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella Patriz – Presidente
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere
Dott. BIANCHI Michele – rel. Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/06/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere BIANCHI MICHELE;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza depositata in data 30.11.2017 il detenuto (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia, ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’articolo 47-quinquies ord. pen..
L’istante esponeva:
– di dover scontare un residuo pena inferiore ad anni quattro di reclusione;
– di essere padre del minore (OMISSIS) di eta’ inferiore ad anni tre, attualmente affidato ai nonni paterni essendosi la madre, con la quale era in corso il procedimento di separazione personale dei coniugi, allontanata dal domicilio domestico;
– che i nonni paterni, per l’eta’ anziana e per le condizioni di salute, si trovavano in gravi difficolta’ nell’accudimento del nipote;
– di aver tenuto regolare condotta nel corso dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Con ordinanza, depositata in data 2.7.2018)il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la istanza, osservando che la madre del minore risultava essersi allontanata, tornando in Brasile, nell’anno 2016, affidando il figlio, nato nel 2013, ai nonni paterni e agli zii, ed ha quindi ritenuto che il minore fosse affidato a parenti diversi dal padre detenuto.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), denunciando la violazione dell’articolo 47-quinquies ord. pen., in quanto il Tribunale non aveva preso in considerazione l’interesse educativo del minore, privo dell’assistenza della madre, ne’ aveva svolto alcuna indagine sulla idoneita’ educativa ed assistenziale dei soggetti cui il minore era stato affidato.
4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che l’istituto della detenzione domiciliare speciale, oggetto dell’istanza, richiedeva come ulteriore requisito, rispetto a quello della impossibilita’ di accadimento del minore da parte della madre, quello della impossibilita’ di affidamento ad altri del minore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e va percio’ respinto.
1. Il ricorrente ha chiesto l’ammissione alla detenzione domiciliare speciale di cui all’articolo 47-quinquies ord. pen. al fine di accudire il figlio minore di anni tre, stante l’assenza della madre e risultando i nonni paterni inidonei, per eta’ e condizioni di salute, ad assicurare la necessaria assistenza.
L’ordinanza impugnata ha fondato la decisione negativa sul rilievo che, stante la effettiva assenza della madre allontanatasi dalla residenza familiare, il minore risultava, sulla base delle informazioni acquisite e della relazione dei servizi sociali, affidato ai nonni paterni e allo zio materno, conviventi col minore.
Il ricorso denuncia la violazione dell’articolo 47-quinquies ord. pen., assumendo che non si era considerato l’interesse educativo del minore ne’ era stata compiuta una verifica della idoneita’ educativa ed assistenziale dei parenti conviventi col minore.
2. Il ricorso e’ infondato.
L’istituto della detenzione domiciliare speciale, finalizzato ad assicurare il mantenimento del rapporto educativo tra la madre e il figlio ancora in tenera eta’, e’ applicabile anche al padre detenuto, ma solo, a norma dell’articolo 47-quinquies ord. pen., comma 7, “… se la madre e’ deceduta o impossibilitata e non vi/modo di affidare la prole ad altri che al padre”.
Il Tribunale ha verificato, richiedendo l’acquisizione di informazioni e di una relazione specifica, la sussistenza o meno degli indicati requisiti di legge, accertando che, da una parte, la madre risultava effettivamente assente perche’ allontanatasi per far ritorno nel paese di origine e, dall’altra, il minore era affidato ai parenti (i nonni e lo zio) con lui conviventi.
E’ stata quindi compiuta quella specifica verifica che il ricorso sostiene essere stata omessa, ne’ viene denunciato il travisamento del contenuto degli accertamenti svolti, riportati dall’ordinanza nel senso di una piena idoneita’ dell’affidamento educativo in atto.
3. Va respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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