Reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 2 ottobre 2019, n. 40378.

Massima estrapolata:

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata

Sentenza 2 ottobre 2019, n. 40378

Data udienza 18 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore:
I difensori, Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS), sost. proc., si riportano ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con decisione del 21 settembre 2018 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 19 luglio 2017, riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche rideterminava la pena nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa, ciascuno, relativamente al reato loro contestato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 172 del 2008, articolo 6, lettera A, per avere, i concorso tra loro, gestito una discarica abusiva sita in (OMISSIS) senza la prescritta autorizzazione; accertato il (OMISSIS).
2. I due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Per entrambi. Violazione di legge (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256), difetto di motivazione e travisamento della prova. Non possono, considerarsi rifiuti quelli trattati nell’area in questione in quanto erano pezzi di ricambio per auto che transitavano nell’area, per poco tempo, massimo un giorno, in attesa di essere inviati all’estero quale materiale utilizzabile per ricambi.
Non sussisteva un accumulo di rifiuti, indiscriminato e per lungo tempo, per la configurazione della discarica abusiva. Il materiale non era abbandonato ma in attesa della spedizione con container (si richiamava la perizia del Dott. (OMISSIS)).
Mancano nei fatti l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato ipotizzato.
3.1. (OMISSIS) evidenziava, inoltre, che nessun contratto di locazione del box e dell’area era stato mai provato nel corso del processo.
Inoltre contestava la vigenza della normativa speciale per i rifiuti, essendo venuto meno il sistema di emergenza dei rifiuti per la Regione Sicilia.
4. Solo per (OMISSIS). Violazione di legge (articolo 62 c.p., n. 6) per l’omesso riconoscimento dell’attenuate per la disposta bonifica dell’area. Subito dopo il dissequestro dell’area il ricorrente ha completamente bonificato l’area dai rifiuti. Prima non risultava possibile nessuna bonifica, stante il sequestro dell’area. L’area e’ stata bonificata immediatamente dopo l’accoglimento dell’istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente al P.M..
Hanno chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi, peraltro articolati solo in fatto e generici.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicita’ evidenzia come dall’accertamento della Polizia Municipale del (OMISSIS) emergeva una discarica di rifiuti per lo piu’ provenienti da demolizioni di auto (rifiuti speciali anche pericolosi e percolanti) a cielo aperto e interrati (rifiuti ammassati alla rinfusa), e tutta l’area appariva in condizioni di degrado, come risultava dalle foto in atti; anche nella porzione di terreno e box affittati a (OMISSIS) emergeva una discarica di rifiuti dello stesso genere.
Si tratta di evidenti accertamenti di fatto, non sindacabili in sede di legittimita’ (per la sussistenza della discarica, nell’ipotesi di scarichi ripetuti di materiali vedi Sez. 3, n. 20499 del 14/04/2005 – dep. 01/06/2005, Colli ed altri, Rv. 23152901).
E del resto, “Ai fini della configurabilita’ del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, e’ sufficiente l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitivita’, in considerazione delle quantita’ considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attivita’ di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata” (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018 – dep. 28/08/2018, Caprino, Rv. 27391801).
3.1. La sentenza impugnata applica poi correttamente la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sulla nozione di rifiuto in quanto evidenzia come il riutilizzo eventuale, come parti di ricambio dei pezzi d’auto ancora in condizioni utili, non esclude la natura di rifiuti delle carcasse e pezzi d’auto ammassati nella zona: “In materia di gestione dei rifiuti, acquisita la qualita’ di “rifiuto” di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, ne’ del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volonta’ del cedente di disfarsi dei beni, e non all’utilita’ che potrebbe ritrarne il cessionario. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva negato la natura di rifiuto a segatura e truciolati, costituenti scarti di lavorazioni in legno, per il fatto che gli stessi erano stati regolarmente ceduti dal detentore a terzi)” (Sez. 3, n. 5442 del 15/12/2016 – dep. 06/02/2017, P.M. in proc. Zantonello, Rv. 26924901).
4. La mancata acquisizione del contratto di locazione in capo al (OMISSIS) non risulta rilevante in quanto di fatto il ricorrente gestiva il box e l’area, ed e’ stato rinvenuto sul posto dai verbalizzanti. Circostanza questa non contestata neanche con il ricorso per cassazione. Inoltre la sentenza impugnata evidenzia come dagli accertamenti di P.G. risultava l’affitto del box al ricorrente (testimonianza del teste di P.G. Commissario (OMISSIS) e di (OMISSIS), dipendente del (OMISSIS)).
5. Relativamente all’attenuante dell’articolo 62 c.p., n. 6, chiesta da (OMISSIS) la sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’ rilevando in fatto come la bonifica dell’area sia stata effettuata dal ricorrente solo dopo l’ordinanza di sgombero del Sindaco (vedi sul punto Sez. 3, n. 15731 del 10/03/2016 – dep. 15/04/2016, Ledda, Rv. 26658501 e Sez. 3, n. 29991 del 13/07/2011 – dep. 27/07/2011, Crisa’, Rv. 25102501).
Puo’ conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: “La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno, o dell’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, e’ applicabile ai reati in materia di rifiuti (nella specie discarica abusiva), allorquando la bonifica volontaria dell’area abusivamente destinata a discarica sia avvenuta in epoca anteriore al giudizio ed in assenza dell’ordinanza sindacale di bonifica”.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 ciascuno e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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