Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 13 luglio 2020, n. 20739.
Massima estrapolata:
In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile l’ordinanza con cui la corte d’appello proroghi, per cause di forza maggiore, il termine per la decisione sulla richiesta di consegna, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 22 aprile 2005 n. 69. (Fattispecie relativa a proroga per l’acquisizione di copia, tradotta in lingua italiana, della sentenza posta a base della richiesta di consegna, disposta in ragione del ritardo nell’invio della documentazione da parte delle Autorità statuali estere dovuto alla pandemia da Covid-19).
Sentenza 13 luglio 2020, n. 20739
Data udienza 10 luglio 2020
Tag – parola chiave: Mandato d’arresto europeo – Proroga del termine per la la decisione della consegna per cause di forza maggiore – Impugnabilità – Esclusione – Proroga automatica in caso di richiesta di informazioni al paese estero – Sentenza di condanna estera contumaciale in fase ancora d’impugnazione – Verifica dell’inesistenza di cause ostative ex art. 18 legge n. 69/2005 da parte del Giudice dello Stato Italiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere
Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/05/2020 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente CAPOZZI Angelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SENATORE Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 28/5/2020 in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di (OMISSIS) alla A.G. della Francia che ne ha fatto richiesta con mandato di arresto Europeo emesso il 6/12/2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grande Istanza di Colmar basato sulla sentenza esecutiva emessa il 9/3/2017 dal Tribunale Correzionale di Colmar con la quale il (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di 18 mesi di reclusione per sette episodi di furto aggravato in abitazione o in esercizi commerciali in concorso con altri soggetti.
2. Il difensore del consegnando propone ricorso per cassazione avverso le ordinanze del 8/5/2020 e 28/5/2020 e la sentenza emessa deducendo:
2.1. Erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, articolo 17, comma 2, in relazione alla L. n. 69 del 2005, articoli 16 e 21. Premessa la impugnabilita’, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, delle ordinanze in data 8/5/2020 e 28/5/2020, la Corte in data 8/5/2020 ha disposto il rinvio della procedura per l’acquisizione di copia della sentenza sulla base della quale e’ stata chiesta la consegna con traduzione in lingua italiana e contestualmente, ravvisata “una causa di forza maggiore” per gli asseriti ritardi “generalizzati” riscontrati – a cagione della pandemia – da parte delle diverse Autorita’ statuali estere ad inviare la documentazione necessaria a sostegno del M.A.E., ha disposto la proroga di gg. 30 del termine per la decisione nonostante l’opposizione della difesa. All’udienza del 28/5/2020, riproposta la medesima opposizione difensiva con revoca della ordinanza del 8/5/2020 e conseguenziale immediata liberazione del prevenuto L. n. 69 del 2005, ex articolo 21, la Corte di appello ha rigettato la richiesta ribadendo la ricorrenza della “causa di forza maggiore” e la legittimita’ della disposta proroga con la ultrattivita’ della misura cautelare in atto. Rileva il ricorrente che la ricorrenza della “causa di forza maggiore” appare del tutto apoditticamente affermata senza alcun specifico riscontro circa gli asseriti ritardi da parte dello Stato emittente, risultando piuttosto in atti una nota del Ministero della Giustizia italiano che rappresentava di aver gia’ in data 26/3/2020 richiesto all’omologo organo francese la documentazione in questione, senza che questo avesse rappresentato difficolta’ ricollegabili alla pandemia. Ne’ puo’ essere condiviso l’orientamento espresso dalla Corte circa l’equivalenza della ipotesi, ai fini della liberta’ personale, con quella prevista dalla L. n. 69 del 2005, articolo 16, che – invece incide solo sul merito della richiesta di consegna ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della stessa legge.
2.2. erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera g). Risulta che la sentenza in base alla quale e’ stata richiesta la consegna e’ stata emessa in assenza del prevenuto e senza che vi fosse prova che egli fosse stato a conoscenza del processo ed avesse volontariamente rinunciato a comparire e, soprattutto, senza assistenza di un difensore. La previsione da parte dell’ordinamento francese di proporre opposizione avverso la sentenza indica un termine di dieci giorni dalla notifica che e’ estremamente breve e soprattutto non e’ previsto in tale ordinamento una norma analoga al nostro articolo 143 c.p.p., comma 2, ne’ la esplicita menzione – del notificando provvedimento – della facolta’ del condannato di proporre opposizione.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso perche’ infondato in relazione ad entrambi i motivi proposti.
4. Con conclusioni scritte la difesa ha ribadito al fondatezza delle censure mosse e chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ proposto al di fuori dei casi consentiti dall’ordinamento.
Invero, quanto alla impugnabilita’ del provvedimento di proroga del termine per la decisione costituisce jus receptum che in tema di mandato di arresto Europeo, non e’ impugnabile l’ordinanza con cui la Corte d’Appello proroga, per cause di forza maggiore, il termine per la decisione sulla richiesta di consegna, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 17, comma 2, (Sez. F, n. 37090 del 05/09/2013, Espinoza Matamala, Rv. 256561); del resto e’ stato anche affermato che quando la Corte d’appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative ai sensi della L. n. 69 del 2005, articolo 16, non e’ tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento dei termini a norma della L. n. 69 del 2005, articolo 17, comma 2. Ne consegue che una proroga formale e’ invece doverosa in tutte le altre situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui si ravvisi l’impossibilita’ oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l’adozione della decisione (Sez. 6, n. 821 del 15/12/2010 (dep. 2011),Velardi,Rv. 248959); ancora, la richiesta di informazioni integrative, trasmessa allo Stato membro di emissione ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 16, comma 1, determina un automatico prolungamento del termine entro il quale, a pena di inefficacia della misura cautelare, deve intervenire la decisione sulla richiesta di consegna, senza necessita’ di adottare un formale provvedimento di proroga (Sez. 6 n. 12215 del 04/12/2019 (dep. 2020), Gursoy, Rv. 278754).
3. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
La Corte di appello ha del tutto correttamente rigettato la medesima deduzione difensiva richiamando l’orientamento di legittimita’ secondo il quale non viene in applicazione la L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 18, lettera g), che impone il rifiuto della consegna se la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d’arresto Europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, in relazione alla richiesta di consegna presentata dalle autorita’ francesi sulla base di una sentenza contumaciale passibile di opposizione e pertanto ancora provvisoria (Sez. 6, n. 3927 del 23/01/2008, Salkanovic, Rv. 238395); cosicche’, in presenza di un mandato di arresto Europeo emesso dalle autorita’ francesi per l’esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna, ancora soggetta ad opposizione, l’autorita’ giudiziaria italiana deve applicare gli stessi parametri di valutazione previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 17, comma 4, per le sentenze irrevocabili, per effetto del quale, a differenza che nelle ipotesi di M.A.E. di natura processuale, non compete allo Stato di esecuzione alcuna valutazione sulle modalita’ di acquisizione delle prove poste alla base della sentenza irrevocabile di condanna, ma solo una verifica circa l’inesistenza delle cause ostative alla consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, articolo 18 (Sez. 6, n. 6920 del 13/02/2015, Vara Enriquez, Rv. 262621), tra le quali non possono essere ricomprese quelle oggi indicate dalla difesa.
4. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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