Corte di Cassazione, penale, Sentenza|8 gennaio 2021| n. 487.
In tema di impugnazioni penali, la normativa emergenziale Covid-19 non ha previsto una modalità di trasmissione telematica degli atti di impugnazione sicché le forme e le modalità previste dal codice di procedura penale non possono ritenersi derogabili e l’atto di impugnazione presentato a mezzo Pec va dichiarato inammissibile. Tale conclusione resta ferma anche in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, il cui articolo 24 comma 4, in attesa di conversione, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogante del suddetto comma rispetto sia alle previsioni del codice di procedura penale.
Sentenza|8 gennaio 2021| n. 487
Data udienza 30 ottobre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Sorveglianza – Misure alternative – Ricorso per cassazione – Inoltro amezzo pec – Violazione degli artt. 583 e 583 cpp – Ratio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere
Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dr. Manuali Valentina, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava le istanze avanzate da (OMISSIS) per ottenere, in via principale, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, di quelle della detenzione domiciliare e della semiliberta’.
A ragione della decisione, osservava che il detenuto si trovava sottoposto al regime cautelare della custodia in carcere – misura aggravata rispetto a quella originaria degli arresti domiciliari, applicata per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate commessi il (OMISSIS) – circostanza che comportava l’ineseguibilita’ delle invocate misure alternative.
2. Con l’unico motivo di ricorso proposto dall’interessato, per il tramite del difensore, si deduce violazione di legge in relazione al disposto di cui al Decreto Legge n. 11 del 2020, articolo 1, comma 2, lettera g), con conseguente violazione del diritto di difesa ex articolo 178 c.p.p., lettera c), in quanto il difensore non aveva partecipato all’udienza di trattazione celebratasi il 17.3.2020, che, ai sensi della norma citata, si sarebbe dovuta rinviare d’ufficio a una data successiva al 31 maggio 2020.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, considerato che, nel caso di specie, l’udienza si era tenuta, in presenza del difensore d’ufficio, a seguito della richiesta di trattazione dello stesso detenuto, il quale aveva comunicato il consenso per lo svolgimento dell’udienza a distanza, ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proposto attraverso il mezzo non consentito della Posta Elettronica Certificata (cd. PEC).
2. Occorre premettere che, in materia di impugnazioni, come noto, vige il principio di tassativita’ ed inderogabilita’ delle forme stabilite per la presentazione del ricorso, disciplinate dagli articoli 582 e 583 c.p.p., disposizioni la cui osservanza e’ sanzionata a pena di inammissibilita’, ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., lettera c), (Sez. 1, n. 16356 del 20/3/2015, Piras, Rv. 263321 – 01, in tema di fax; Sez. 4, n. 18823 del 30/3/2016, Mandato, Rv. 266931 – 01, in tema di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio proposto a mezzo PEC).
2.1. In ossequio al richiamato principio, e’ stato costantemente affermato da questa Corte, con riferimento al processo penale in generale, che non e’ consentito alla parte privata l’uso della Posta Elettronica Certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti ne’ per il deposito presso gli uffici, poiche’ l’utilizzo di tale mezzo informatico, ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e’ riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex articolo 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte dall’Autorita’ giudiziaria (Sez. 4, n. 21056 del 23/1/2018, D’Angelo, Rv. 272741 – 01, in materia di opposizione a decreto penale di condanna; Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019, P.G. in proc. Vlad, Rv. 277906 – 01, su ricorso per cassazione inviato dalla casella di Posta Elettronica Certificata attribuita al dirigente della Segreteria della Procura generale presso la Corte territoriale a quella assegnata alla Sezione penale del Tribunale di L’Aquila; Sez. 1, n. 2020 del 15/11/2019, dep. 2020, Turturo, Rv. 278163 – 01, relativa alla presentazione di “motivi aggiunti” di ricorso per cassazione a mezzo PEC; Sez. 6, n. 55444 del 5/12/2017, C., Rv. 271677 – 01, riguardante, in generale, la proposizione del ricorso per cassazione a mezzo PEC; Sez. 5, n. 12949 del 5/3/2020, Torti, Rv. 279072 – 01, in materia di “motivi aggiunti” trasmessi in via telematica in giudizio di appello; Sez. 1, n. 320 del 5/11/2018, dep. 2019, Stojanovic, Rv. 274759 – 01, in materia di istanza di restituzione nel termine per impugnare).
E’ stato, a tal proposito, chiarito che la previsione dell’articolo 64 disp. att. c.p.p., comma 5, che consente, “in caso di urgenza o quando l’atto contiene disposizioni concernenti la liberta’ personale”, l’esecuzione della comunicazione “col mezzo piu’ celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150”, incluso quello telematico, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, quale l’impugnazione (fra le piu’ recenti, Sez. 1, n. 27128 dell’8/9/2020, Magri’, n. m.).
Ne’ a diverse conclusioni puo’ pervenirsi in base alla equiparazione del valore legale della Posta Elettronica Certificata a quello della raccomandata postale con ricevuta di ritorno, desumibile dal disposto esplicito del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 48 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) e successive modificazioni, attesa la persistente mancanza nelle disposizioni che regolamentano il processo penale, a differenza di quanto previsto per il processo civile – con riferimento al quale il processo di digitalizzazione puo’ dirsi sostanzialmente concluso -, di una norma che consenta l’inoltro in via telematica degli atti di parte.
2.1.1. Vale la pena di osservare che tale modalita’ di trasmissione, con specifico riguardo al ricorso per cassazione, non e’ stata contemplata neppure dalla normativa emanata per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 11-bis, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 24, ha previsto tale possibilita’ solo per i ricorsi civili, sino al 31 luglio 2020 e subordinatamente alla condizione della previa adozione di un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della giustizia, finalizzato ad accertare l’installazione e l’idoneita’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Sono stati, pertanto, dichiarati inammissibili anche ricorsi per cassazione proposti a mezzo PEC nel periodo di vigenza delle indicate disposizioni emergenziali (Sez. 1, n. 20296 del 25/6/2020, n. m.; conformi: Sez. 1, nn. 27121, 27122, 27123, 27124, 27125, 27126, 27127 e 27128 dell’8/9/2020, non massimate; n. 28088 dell’8/9/2020, n. m.; nn. 28540 e 28541 del 15/9/2020, non massimate).
2.1.2. Non e’ superfluo aggiungere che, nelle more del deposito della presente decisione, e’ intervenuta una ulteriore significativa pronuncia di questa Prima Sezione penale, n. 32566 del 3/11/2020, P.M. in proc. Caprioli, Rv. 279737 – 01, che ha confermato lo stesso principio anche in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137: “In tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo penale, il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 24, comma 4, in attesa di conversione, contenente disposizioni per contrastare l’emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalita’ di presentazione, stante la natura non derogante del suddetto comma rispetto sia alle previsioni del codice di procedura penale, sia del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici” (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal procuratore generale nell’ambito di giudizio ex articolo 311 c.p.p.).
E’ interessante notare che la citata decisione, con riguardo al tema – sopra brevemente accennato – dell’equiparazione introdotta dall’articolo 48 del C.A.D. tra raccomandata postale e PEC, ha sottolineato che detta equiparazione “…non ha diretta applicazione all’uso di tale strumento da parte dei difensori nel processo penale (e civile) se non nei limiti di quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44, portante “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24″ e, in particolare, soltanto a seguito del decreto dirigenziale previsto dall’articolo 35 del ridetto regolamento”.
2.2. Cosi’ brevemente sintetizzato lo “stato dell’arte” sull’uso della PEC nel processo penale, rimasto immutato anche alla luce delle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, va, in conclusione, ribadito che, in assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, e’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto a mezzo di Posta Elettronica Certificata, trattandosi di modalita’ non consentita dalla legge, stante il principio di tassativita’ e inderogabilita’ delle forme per la presentazione delle impugnazioni.
3. In conformita’ al riaffermato principio, va, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), in quanto trasmesso, a mezzo PEC, il 27.3.2020 alle ore 12:33 dall’indirizzo del difensore (OMISSIS) all’indirizzo dell’ufficio giudiziario destinatario
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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