Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12852.
In tema di ICI, va esclusa l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni edificabili posseduti e condotti per l’esercizio di attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale, laddove i fondi siano ubicati in Regione diversa da quella che ha attribuito la qualifica di IAP, in quanto tale attribuzione tiene conto delle caratteristiche del singolo terreno regionale ai fini agricoli e, dunque, non può valere in modo generalizzato per l’intero territorio nazionale tenuto conto, altresì, che si è in presenza di norma di stretta interpretazione.
Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12852
Data udienza 16 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Ici – Terreni a vocazione edificatoria condotti da un imprenditore agricolo per l’esercizio di attività agricola – Esclusione ex art. 2 dlgs n. 504/92
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere
Dott. RUSSO Rita – Consigliere
Dott. PENTA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32120-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI SALERNO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2881/2018 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. Di SALERNO, depositata il 28/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
RITENUTO
che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) impugnavano dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno due avvisi di accertamento ICI, anno di imposta 2010, notificati per omesso versamento dell’imposta in relazione a terreni a vocazione edificatoria in base alle previsioni di cui allo strumento urbanistico generale vigente, di cui erano comproprietari.
I ricorrenti contestavano, inter alfa, la debenza di una maggiore imposta in quanto i terreni erano condotti direttamente da (OMISSIS), imprenditore agricolo professionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, che li utilizzava per lo svolgimento di attivita’ agricola.
L’adita Commissione, con sentenza n. 5472/XIV/15, rigettava il ricorso. I contribuenti proponevano appello, deducendo che i terreni erano utilizzati a fini agricoli, in quanto condotti direttamente dal comproprietario (OMISSIS), soggetto dotato della qualifica I.A.P. La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo le doglianze con riferimento alla non sanzionabilita’ della condotta, posto che nella specie doveva considerarsi operante la causa di non punibilita’ di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 10, comma 3, al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 2 ed al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 8, in ragione dell’incertezza esistente sulla portata e sull’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 2. I giudici di appello rigettavano, invece, la richiesta di esenzione, atteso che il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte di una regione non attribuiva al titolare il diritto di fruire automaticamente dei benefici fiscali in qualunque parte del territorio nazionale. Nella fattispecie, i terreni erano ubicati a Salerno, mentre il ricorrente era residente a Catania, ove era titolare di una azienda agricola. Inoltre, i giudici di appello negavano che la valorizzazione dei terreni contestata dagli avvisi era da considerarsi eccessiva, posto che il valore venale era stato determinato in conformita’ alle fasce di stima approvate con delib. comunale n. 240/07 e tra tali fasce di stima, veniva applicato il valore piu’ basso.
(OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi, illustrati con memorie. Il Comune di Salerno si e’ costituito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si denuncia nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
I ricorrenti lamentano che i terreni oggetto di accertamento, ancorche’ aventi destinazione edificatoria in base allo strumento urbanistico generale vigente nell’anno 2010, erano comunque da qualificarsi agricoli ai fini ICI, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b), in quanto posseduti e condotti direttamente, per lo svolgimento di attivita’ agricole, da soggetto dotato della qualifica di I.A.P., pertanto invocano l’applicabilita’ dell’esenzione I.C.I. I giudici di appello avrebbero, pertanto, errato nell’escludere l’applicazione del beneficio in ragione del fatto che la qualifica di I.A.P., attribuita a (OMISSIS) dalla Regione Sicilia, puo’ avere efficacia solo nel territorio della Regione competente ad accertare tale qualifica e non puo’ spiegare effetti al di fuori di essa.
2. Con il secondo motivo si denuncia la nullita’ della sentenza per violazione e/falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che i giudici di appello, nel ritenere di escludere l’operativita’ del regime riservato ai terreni posseduti e condotti direttamente da un soggetto I.A.P. sulla base dell’erroneo presupposto per cui la qualifica di I.A.P. non ha efficacia su tutto il territorio nazionale, violerebbero il principio del giudicato esterno, fondato sulla sentenza n. 1380/11/17 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa tra le stesse parti con riferimento ad una precedente annualita’ (2008), e divenuta definitiva in data successiva a quella nella quale si era tenuta l’udienza del precedente grado del giudizio di appello. Con tale pronuncia, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe accertato che (OMISSIS) e’ imprenditore agricolo professionale, e che detta qualifica non e’ affatto circoscritta all’ambito territoriale della Regione che l’ha accertata.
3. La questione oggetto di esame e’ se si possa usufruire dell’agevolazione ai fini I.C.I., del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ex articolo 2, comma 1, lettera b), per il possesso di terreni aventi destinazione edificatoria in base allo strumento urbanistico generale (nella specie, vigente nell’anno 2010), posseduti e condotti direttamente per l’esercizio di attivita’ agricola da un imprenditore agricolo professionale, la cui qualifica sia stata riconosciuta dalla Regione di residenza (nella specie, la Sicilia), il quale richiede il trattamento agevolativo con riferimento a terreni ubicati in un’altra Regione (nella specie, la Campania).
4. Va preliminarmente esaminata la questione dell’efficacia del giudicato esterno nel presente giudizio, con riferimento alla sentenza n. 1380/2/17 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, proposta con il secondo mezzo (che per ragioni di priorita’ logica va esaminato per primo) di cui si invoca l’estensione, formatosi tra le stesse parti per altra annualita’ di imposta (anno 2008).
E’ noto al Collegio l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ secondo cui, in tema di autorita’ di giudicato, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalita’ diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 22036 del 2006; Cass. n. 6753 del 2007; Cass. n. 11365 del 2006; Cass. n. 19317 del 2006).
Tuttavia, il motivo e’ inammissibile ed infondato.
Il motivo e’ inammissibile atteso che, secondo un principio consolidato, in tema di impugnazioni, ove il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformita’ da tale giudicato e’ impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (v. per tutte Sez. Un. 21493 del 2010, Cass. n. 22506 del 2015). E’ stato, infatti, anche precisato che: ” In tema di impugnazioni, avverso la sentenza d’appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revocazione ex articolo 395 c.p.c., n. 5 e non ricorso per cassazione, in quanto l’esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicche’ nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno puo’ essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitivita’, anche mediante un’apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo” (Cass. n. 13987 del 2019). A tale proposito, il Collegio osserva che i ricorrenti hanno prodotto, unitamente al ricorso, la sentenza n. 1380/2/17, pronunciata il 26.1.2017 e depositata il 17.2.017, che risulta essere passata in giudicato (come da attestazione della cancelleria) in data 21.2.2018, mentre la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2881/2018, pronunciata il 12.6.2017, e’ stata depositata il 28.3.2018.
Il motivo e’, altresi’, infondato, atteso che dalla piana lettura della sentenza n. 1380/2/2017, di cui si invoca l’estensione del giudicato esterno, non emerge che i giudici di appello abbiano affrontato direttamente la questione del rilievo territoriale della qualifica di I.A.P. sull’intero territorio nazionale, con la conseguenza che non e’ stato compiuto dal giudice del merito l’invocato accertamento o la risoluzione della medesima valutazione di diritto per cui si procede nel presente giudizio. Pertanto, non sussiste alcuna preclusione per l’esame della questione relativa alla limitazione territoriale del riconoscimento della qualifica di I.A.P.. Va ribadito, infatti, il principio sostenuto da questa Corte secondo cui: “Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non e’ vincolante in altri giudi7j aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento” (Cass. n. 12111 del 2020; cass. n. 23918 del 2010).
5. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
5.1. Il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, riconosce una riqualificazione, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, dei terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attivita’ dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento degli animali: tali terreni, benche’ urbanisticamente edificabili, ai fini I.C.I., sono considerati agricoli, con la conseguenza che l’imposta non risulta dovuta in forza dell’esenzione riconosciuta a favore di coltivatori diretti e I.A.P.
Il Decreto Legislativo n. 99 del 2004, successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 2005, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) che ha sostituito ed abrogato le previgente figura di imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P.). Il Decreto Legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, richiede il possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, nonche’ il rispetto di specifici requisiti di tempo e lavoro.
E’ previsto che l’imprenditore agricolo professionale dedichi all’attivita’ agricola la prevalenza del proprio tempo di lavoro complessivo e, dall’altro, che i ricavi delle suddette attivita’ siano prevalenti sul proprio reddito globale.
Il Decreto Legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, infatti, stabilisce: “Ai fini dell’applicazione della normativa statale, e’ imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del Reg. (CE) n. 1237 del 1999 17 maggio 1999 del Consiglio, articolo 5, dedichi alle attivita’ agricole di cui all’articolo 2135 c.c., direttamente o in qualita’ di socio di societa’, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita’ medesime almento il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.”
L’attribuzione all’imprenditore agricolo della qualifica di I.A.P. e’ di competenza delle Regioni, che accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 99 del 2004; ogni Regione regolamenta le condizioni per ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ed i criteri per la verifica del requisito del tempo dedicato oltre che per le modalita’ di computo del requisito del reddito ricavato.
5.2. Ai fini dell’esame della questione controversa, e’ necessario delineare le differenze tra la figura dell’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) e la figura del coltivatore diretto.
La definizione di coltivatore diretto e’ contenuta in norme di carattere speciale previste per il settore agricolo quali:
a) la L. n. 454 del 1961, articolo 48, che definisce coltivatori diretti “coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita’ della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame”.
b) la L. 3 maggio 1982, n. 203, articolo 6, secondo cui: “ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreche’ tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita’ di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole”.
c) la L. n. 1047 del 1957, articolo 2, ai sensi del quale: “agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all’allevamento ed al governo del bestiame”.
Dalle suddette disposizioni, emerge chiaramente che, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e’ necessario che il soggetto dedichi alle attivita’ agricole di cui all’articolo 2735 c.c….. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita’ medesime almento il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
Ne consegue che lo I.A.P. non e’ tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma e’ sufficiente che lo stesso “conduca” direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attivita’ di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo.
Ne consegue che se per il coltivatore diretto rimane forte il legame con il fondo agricolo, cosi’ non e’ per lo I.A.P., in quanto e’ evidente l’assenza di un collegamento diretto con l’esercizio di un’attivita’ sul campo, che puo’ esprimersi con modalita’ direzionali e organizzative dell’attivita’ agricola e di allevamento del bestiame.
Lo I.A.P. rappresenta, pertanto, una figura moderna di imprenditore del settore agricolo, che riveste un ruolo dirigenziale e non meramente esecutivo e manuale.
5.3. Quanto alla limitazione territoriale della qualifica di I.A.P., va precisato quanto segue.
Si e’ gia’ detto che il legislatore, con il Decreto Legislativo n. 99 del 2004, ha espressamente delegato alle singole Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti di conoscenze e competenze professionali di cui al Reg. (CE) n. 1257 del 1999, articolo 5, per conseguire la qualifica di I.A.P..
Ai sensi delle suddette disposizioni, l’attribuzione all’imprenditore agricolo della qualifica di I.A.P. e’ di competenza di ogni singola Regione che accerta, ad ogni effetto, il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 99 del 2004, tenendo conto delle caratteristiche del proprio territorio ai fini agricoli; ogni Regione regolamenta le condizioni per ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed i criteri che presuppongono la verifica del requisito del tempo dedicato alla coltivazione dei terreni agricoli, nonche’ le modalita’ di computo del requisito del reddito ricavato. Cio’ in ragione della statuizione espressa dal Decreto Legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, secondo cui: “Ai fini dell’applicazione della normativa statale, e’ imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del Reg. (CE) del Consiglio, 17 maggio 1999, n. 1257, articolo 5, dedichi alle attivita’ agricole di cui all’articolo 2135 c.c., direttamente o in qualita’ di socio di societa’, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita’ medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.”
Tali requisiti, ovviamente, vengono modulati con riferimento alle caratteristiche territoriali regionali, tenuto conto che in ogni Regione prevalgono colture diverse per le differenti caratteristiche climatiche, che, per la produzione, necessitano di un impiego lavorativo complessivo diversificato, anche sulla base dei diversi settori produttivi dell’agricoltura e dell’allevamento.
Per tale motivo, considerata la diversita’ dei requisiti e delle condizioni individuate da ogni singola Regione per il rilascio della certificazione I.A.P., tale qualifica non puo’ essere utilizzata ai fini agevolativi sull’intero territorio nazionale.
Diversamente opinando si disattenderebbe la “ratio” del presupposto agevolativo, che richiede evidentemente di modulare i criteri di accertamento della qualifica di I.A.P. sulla base della verifica dell’impiego di “almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ” e del conseguimento di ricavi che coprono “almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro”. Tali presupposti vanno calcolati tenuto conto del tempo e dell’impegno nella coltivazione di terreni secondo le diverse tipologie di colture agricole (e di allevamento) che si realizzano, in maniera diversificata per ragioni geografiche e climatiche, nelle varie Regioni del territorio nazionale.
Cio’ si giustifica anche per la necessita’ di stretta interpretazione delle disposizioni agevolative (articolo 14 preleggi), quale eccezioni all’imposizione, atteso che nella specie il legislatore non ha inteso consentire di usufruire in maniera generalizzata del beneficio, ritenendolo, invece, ammissibile solo alla presenza di alcune condizioni e, tra queste, la necessita’ che il proprietario di un terreno edificabile, che provveda alla conduzione diretta del fondo, debba essere riconosciuto I.A.P. dalla Regione di residenza, l’unica deputata ad accertarne la professionalita’ nella conduzione e coltivazione dei terreni agricoli (e nell’allevamento degli animali), secondo le specie vegetali ed animali prevalenti per le caratteristiche peculiari del territorio.
Ne consegue che la qualifica di I.A.P. accertata da una Regione e’ limitata al territorio della Regione che l’ha riconosciuta.
6. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto che non sono state rinvenute pronunce della giurisprudenza di legittimita’ sulle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma dell’articolo 1, comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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