In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 34838.

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio, al fine di valorizzare l’effettivo valore di mercato del bene, va assegnato valore conformativo anche alle disposizioni dei piani di attuazione, allorché siano suscettibili di ripetuta applicazione e produttive di effetto lesivo al momento della loro adozione, atteso che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla loro collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell’atto di pianificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in quanto non aveva considerato che le norme di attuazione avevano prodotto, in via immediata, una modifica delle potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, avendo introdotto, per esse, nuovi e diversi indici edilizi correlati al piano di rischio aeroportuale).

Sentenza|| n. 34838. In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

Data udienza  28 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave:Espropriazione per pubblico interesse (o utilita’) – Procedimento – Liquidazione dell’indennita’ – Determinazione (stima) – In genere indennità di esproprio – Valore di mercato del bene – Disposizioni dei piani di attuazione – Rilevanza – Valore conformativo degli stessi – Condizioni – Ragioni – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19419/2017 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), con procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza ex articolo 702bis c.p.c. della Corte d’appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano- pubblicata il 23.1.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Cons. rel., Dott. ROSARIO CAIAZZO.

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

FATTI DI CAUSA

Con decreto di stima del 2014, il direttore della ripartizione della Provincia autonoma di Bolzano, nel dichiarare di pubblica utilita’ gli interventi per realizzare una nuova zona produttiva di interesse provinciale- denominata “(OMISSIS)”-relativamente ad un’area da espropriare di 7902 mq, determino’ l’indennita’ d’esproprio dovuta alla (OMISSIS) s.r.l., proprietaria esclusiva degli immobili in questione, nella somma di Euro 1.865.370,00. Avverso tale decreto di stima propose opposizione la societa’ proprietaria, a norma del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29 innanzi alla Corte d’appello di Trento- sezione distaccata di Bolzano- esponendo che: con Delib. 4 luglio 2006 della Giunta Provinciale di Bolzano era stata approvata in via definitiva una modifica del PUC del Comune di Bolzano, prevedendo la realizzazione di una nuova zona produttiva d’interesse provinciale (denominata come sopra), con estensione di ca. 24 ettari; con successiva Delib. 31 luglio 2006 era stato approvato il piano di attuazione della predetta zona produttiva che, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 42 delle NA del PUC di Bolzano, oltre ad aver suddiviso l’intera zona produttiva in lotti, aveva introdotto nuovi e diversi indici valevoli per ogni singolo lotto, introducendo una disciplina differente riguardante il limite di edificabilita’, la distanza tra gli edifici, gli allineamenti, l’altezza, la delimitazione dei lotti e le costruzioni interrate; in particolare, per l’area corrispondente al lotto A/15716, il predetto piano consentiva la realizzazione di fabbricati con altezza massima pari a 24 mq, con una cubatura massima di mc 110.363 su una superficie coperta pari a mq 6438; nel 2010, il c.c. di Bolzano aveva approvato, con Delib. 2 dicembre 2010, il piano di rischio aeroportuale per le aree situate in direzione nord della pista di atterraggio e decollo dell'(OMISSIS) con la conseguenza che una parte di tale area era stata ricompresa all’interno della zona di tutela A) del suddetto piano di rischio; l’indennita’ era stata offerta in misura identica sia per le aree libere che per quelle sottoposte al vincolo di tutela A; l’indennita’ stimata non era congrua in quanto si trattava di immobili dotati delle necessarie infrastrutture e caratterizzati da un’ottima accessibilita’, anche riguardo alla minor somma stimata per la parte di superficie ricompresa all’interno della zona di tutela A) del suddetto piano di rischio, data la potenzialita’ edificatoria di tale lotto.

Si costituivano la Provincia autonoma di Bolzano e la (OMISSIS) s.p.a., resistendo all’opposizione.

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

Con ordinanza depositata il 23.1.17, la Corte territoriale determino’ l’indennita’ nella somma di Euro 1.890.330,00 oltre interessi legali, osservando che dalla c.t.u. era emerso che: gli immobili oggetto d’esproprio erano situati nella periferia sud di Bolzano, in zona “per insediamenti produttivi d’interesse provinciale”, denominata come sopra; tale zona era inserita nel PUC del comune di Bolzano con Delib. 4 luglio 05, d’approvazione di modifica d’ufficio del PUC; per l’intera zona produttiva valevano, a livello generale, le prescrizioni di cui all’articolo 42 delle NA al suddetto PUC; ai fini attuativi, e per definire le aree effettivamente edificabili, era stato redatto un piano di attuazione che, nella sua versione originaria, era stato approvato con D.G.P. 12 marzo 2007, modificato piu’ volte negli anni successivi adattandolo alle successive variazioni del PUC; con Delib. 10 ottobre 2011, la GP aveva deliberato di modificare il PUC comunale mediante l’inserimento delle prescrizioni e limitazioni fissate dal piano di rischio aeroportuale integrando le NA con l’articolo 32bis; all’atto del decreto di stima, in data 21 luglio 14, l’area in questione era stata classificata nel piano urbanistico di Bolzano come zona produttiva d’interesse provinciale di tipo D3; nel periodo antecedente l’inserimento della nuova zona produttiva nel PUC la parte prevalente dei relativi fondi faceva parte della zona di “verde agricolo” ed era destinata a campagna; i terreni espropriati erano parte, in base al piano d’attuazione, del lotto A16, in parte all’interno e in parte all’esterno della zona A; dal punto di vista quantitativo il vincolo Enac non consentiva l’edificazione di quella cubatura realizzabile in assenza dello stesso vincolo, in quanto all’interno di tale zona la densita’ edilizia non poteva superare il limite indicato; dal punto di vista qualitativo il suddetto piano introduceva alcune limitazioni (divieto di volume residenziale o alberghiero; limitazione del commercio al dettaglio e dell’attivita’ terziaria, nonche’ del carico antropico massimo consentito); ai fini della stima dell’indennita’ in questione, l’inserimento del suddetto piano nel PUC di Bolzano e il recepimento delle relative prescrizioni nel piano d’attuazione erano da considerare alla stregua di una variante al piano urbanistico comunale e dunque di disciplina a carattere generale con valenza conformativa dei diritti di proprieta’, in quanto le relative prescrizioni s’inserivano nella disciplina astratta e generale sull’utilizzazione edificatoria dei suoli interessati della zona a rischio aeroportuale; come desumibile dalla delimitazione della zona A) Enac del piano in questione, la stessa individuava una nuova zona dall’interno del piano urbanistico comunale, e le sue prescrizioni incidevano su una generalita’ d’immobili, nei confronti di una pluralita’ indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione dell’intera zona in cui gli immobili ricadono; si configurava dunque una variante al piano regolatore generale con carattere conformativo del quale occorreva tener conto ai fini indennitari; quanto al piano d’attuazione, predisposto per espressa previsione dall’articolo 45 dell’ordinamento urbanistico provinciale all’epoca in vigore, esso non poteva essere considerato una variante dello stesso piano regolatore – di cui tener conto nella valutazione dell’edificabilita’ ai fini indennitari – in quanto tale piano aveva avuto fini attuativi per definire le aree da destinare alla costruzione delle strade d’accesso e alle infrastrutture, e quelle da destinare direttamente agli insediamenti produttivi; cio’ posto, il c.t.u., con metodo sintetico-comparativo, aveva determinato il valore venale degli immobili in questione, alla data di riferimento del 21 luglio 14, in Euro 334,85 al mq; i contratti presi a riferimento corrispondevano in larga misura a terreni edificabili interni alla medesima zona produttiva e situati nelle immediate vicinanze dei terreni oggetto d’esproprio; era da escludere una maggiore stima per la potenzialita’ edificatoria maggiore rispetto alla media prevista dal piano regolatore in quanto cio’ era da ascrivere alla sola attuazione del PUC ma non costituiva variante del piano regolatore generale e dunque era privo della generalita’ ed astrattezza delle disposizioni di carattere conformativo della proprieta’ privata; per gli immobili siti nella zona A Enac, vigendo il suddetto piano di rischio aeroportuale, la relativa stima ammontava a Euro 195 mq; pertanto, la somma complessiva da liquidare a titolo d’indennita’ d’esproprio ammontava a Euro 1.890.330,00 maggiorata dagli interessi legali.

La (OMISSIS) s.r.l. ricorre in cassazione con unico motivo. La Provincia autonoma di Bolzano e la (OMISSIS) s.p.a. resistevano con controricorso.

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione L.P. n. 13 del 1997, articoli 38 e 45, L.P. n. 10 del 1991, articolo 7quinquies, comma 1, 2, nonche’ degli articoli 1 ss. delle NA del piano di attuazione della zona produttiva d’interesse provinciale “(OMISSIS)”, approvate con Delib. giunta provinciale 12 marzo 2007, e successive varianti, per non aver la Corte territoriale considerato, ai fini dell’indennita’ d’esproprio, le specifiche caratteristiche urbanistiche e le concrete possibilita’ edificatorie impresse alle aree espropriate dal piano di attuazione della citata zona produttiva e dalle successive varianti, vigenti alla data del decreto di stima del 21 luglio 14.

In particolare, la societa’ ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto che le disposizioni contenute nel piano di attuazione vigente alla data del decreto di stima impugnato non dovessero essere considerate nella valutazione dell’edificabilita’ al fine della liquidazione dell’indennita’ d’esproprio, trattandosi di piano meramente esecutivo del piano urbanistico comunale approvato nel 2005, dissentendo dalle osservazioni del c.t.u. il quale aveva determinato il valore di mercato dei terreni in questione con riferimento alle caratteristiche urbanistiche alla data del suddetto decreto. Al riguardo, la ricorrente espone che: all’atto dell’approvazione della nuova zona produttiva d’interesse provinciale, nel 2006, erano vigenti le prescrizioni di cui all’articolo 42 delle norme attuazione del PUC di Bolzano le quali prevedevano unicamente un rapporto di copertura pari al 705 della superficie fondiaria, un’altezza massima e una distanza tra confini e edifici, mentre non indicavano alcun indice di edificabilita’ per i singoli lotti oggetto di causa; solo con il piano di attuazione erano stati introdotti indici edilizi riferiti alle singole aree prevedendosi per gli immobili occupati, in deroga al suddetto articolo 42 e tenuto conto dei citati vincoli relativi al piano di rischio aeroportuale, nuovi e diversi indici e limiti edilizi; con la prima variante al piano di attuazione dell’anno 2008 era stata ridotta la distanza del limite di edificabilita’ dalla linea ferroviaria, con l’ulteriore possibilita’ di frazionare piu’ lotti.

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

La ricorrente espone altresi’ che da quanto esposto possa desumersi che le disposizioni del suddetto piano di attuazione, ivi comprese le successive varianti, non siano qualificabili come meramente attuative delle norme originarie del PUC, atteso che proprio attraverso le disposizioni del piano d’attuazione era stata apportata una significativa variazione della pianificazione originaria, modificando le possibilita’ edificatorie impresse ai singoli lotti, anche in conseguenza del recepimento dei vincoli aeroportuali; pertanto, secondo la ricorrente, le caratteristiche urbanistiche dei terreni in questione, alla data del decreto di stima (2014), erano diverse rispetto a quelle vigenti alla data d’approvazione della variante al PUC (2006) con cui era stata creata la nuova zona produttiva di Bolzano sud, avendo i successivi piani di attuazione introdotto un differente limite d’edificazione e dei differenti parametri urbanistici rispetto a quelli originari, in deroga a quelli contenuti nel citato articolo 42 della norme d’attuazione del PUC, anche al fine di compensare le gravose limitazioni introdotte medio tempore dal suddetto piano di rischio.

Inoltre, la ricorrente si duole anche che la Corte d’appello abbia determinato l’indennita’ d’esproprio senza tener conto delle possibilita’ edificatoria dell’area inclusa nel vincolo Enac.

La ricorrente si duole, infine, che la Corte d’appello abbia determinato l’indennita’ d’espropriazione sulla base delle disposizioni contenute nel PUC e nell’articolo 42 delle relative NdA, qualificate come di carattere conformativo, senza tener conto delle piu’ ampie possibilita’ edificatorie contemplate dal piano d’attuazione approvato successivamente, che avrebbe dovuto essere considerato come variante al piano regolatore comunale.

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

Con ordinanza interlocutoria del 2022 la Corte ha rinviato la causa all’udienza pubblica, osservando che: in tema di espropriazione per pubblica utilita’, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell’azione per la determinazione della corrispondente indennita’ – sicche’ il giudice non puo’ esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza – resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non e’ possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull’indennita’ in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest’ultimo, sorge ed e’ azionabile il diritto del proprietario a percepire l’indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo (Cass. 11261/2016).

All’udienza pubblica del 28 settembre scorso i difensori delle parti hanno dato atto del deposito del decreto d’espropriazione in questione, come peraltro desumibile dalla memoria del ricorrente, per cui e’ superata la questione ipotizzata nella suddetta ordinanza interlocutoria in ordine alla mancanza di una condizione dell’azione.

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

Premesso cio’, il ricorso e’ fondato.

Sul punto, nella giurisprudenza di questa Corte si ravvisano due diversi orientamenti.

Un primo, nell’ambito del quale e’ stato affermato che: “in tema d’espropriazione, l’accertamento del requisito previsto per la valutazione delle edificabilita’ delle aree dal Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, articolo 5 bis conv. con mod. dalla L. n. 359 del 1992, consistente nelle possibilita’ legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, non puo’ limitarsi alla verifica se il piano regolatore (o strumento equivalente) preveda l’edificabilita’ della zona in cui e’ ubicato l’immobile, poiche’ la destinazione urbanistica ad usi edilizi, quale presupposto necessario a conferire in astratto la natura edificatoria, deve essere completata dalle condizioni che, in concreto, inducono a determinarne il valore venale (c.d. “edificabilita’ di fatto”), atteso che la volumetria esprimibile e’ condizionata dalle disposizioni urbanistiche – incluse le previsioni di un piano di attuazione ad iniziativa privata (nella specie disciplinato dalla L.P. provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, articolo 39) – riguardanti altezze cubature, superfici coperte, distanze, zone di rispetto, nonche’ dagli indici di fabbricabilita’ della zona urbanistica e va calcolata al netto degli spazi assegnabili a “standards”, cui il proprietario e’ comunque tenuto nell’ipotesi di sfruttamento edificatorio; ed inoltre, deve tenersi conto delle eventuali cessioni, di potenzialita’ volumetrica operate e favore di aree limitrofe, che ne abbiano assorbito l’edificabilita’ in concreto (Cass., n. 22961/07).

Con il medesimo orientamento, e’ stato altresi’ affermato che, in tema di espropriazione per pubblica utilita’, ai fini della determinazione dell’indennita’ d’esproprio deve essere esclusa la qualita’ edificatoria dell’area che risulti destinata a pubblici impianti in base a progetti approvati dall’autorita’ amministrativa, in virtu’ delle norme di attuazione del p.r.g. che regolino il territorio comunale con previsione generale e astratta, comportando cosi’ un vincolo di tipo non ablativo ma conformativo, cosicche’ dell’incidenza della suddetta destinazione sul valore del bene dovra’ tenersi conto per la determinazione dell’indennita’ (Cass., n. 6486/2020; SU, n. 28051/08).

Alla stregua del predetto principio, appare che la potenzialita’ edificatoria di terreni debba essere determinata non solo sulla base delle norme del piano regolatore, ma anche delle disposizioni dei piani di attuazione.

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

Secondo altro orientamento, le norme che direttamente o indirettamente ripartiscono costruzioni e spazi liberi nel singolo fondo da espropriare o in piu’ fondi espropriandi coinvolti dall’opera pubblica o dalle opere pubbliche previste a scopo residenziale, non hanno funzione di variante del piano regolatore, ma restano interne al programma di edificazione mediante esproprio, mancando della generalita’ ed astrattezza proprie delle disposizioni conformative della proprieta’ privata. In fase di definizione dei connotati di un futuro complesso residenziale, da realizzare previa espropriazione dei suoli necessari, la decisione di collocare in alcuni fondi una cubatura diversa rispetto a quella mediamente prevista dal (piano regolatore o) dal Piano di zona, ovvero dei servizi, e’ momento attuativo ed esecutivo dello strumento urbanistico generale attraverso il piano particolareggiato, non esprime una revisione di valutazioni generali inerenti alla densita’ abitativa, e quindi non incide sull’indennita’, insuscettibile di essere incrementata o compressa per mero effetto della sorte assegnata a ciascun terreno nell’ambito di un programma di edificazioni pubbliche mediante espropriazioni (Cass., n. 26495/13). Al riguardo, e’ stato altresi’ affermato che non puo’ riconoscersi la prerogativa dell’edificabilita’, con conseguente necessita’ di commisurare l’indennita’ di esproprio al valore agricolo, riguardo alla destinazione urbanistica di terreni a servizi di pubblica utilita’, quali i parcheggi pubblici, preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, che, anche se previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi, e cio’ anche quando le norme tecniche di attuazione prevedano, per i parcheggi in generale, la possibilita’ di singoli interventi, ovvero di piani attuativi, non potendo tali norme, in quanto gerarchicamente subordinate al piano, modificare la qualificazione urbanistica della zona, ma solo indicarne i modi di realizzazione (Cass., n. 29768/08; n. 3753/12).

Alla luce di tale secondo orientamento, appare che, invece, le prescrizioni dei piani di attuazione non possano essere qualificate come forme di variante al piano regolatore generale, difettando dei requisiti di generalita’ ed astrattezza, restando interne al programma di edificazione mediante esproprio.

Il collegio ritiene piu’ corretta la tesi che assegna valore conformativo anche alle previsioni del piano di attuazione, in un’ottica doverosamente volta a valorizzare l’effettivo valore di mercato del bene in relazione alle concrete possibilita’ di sfruttamento giuridicamente ammissibili. Invero, secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato della giurisprudenza amministrativa, che il collegio condivide, in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialita’ edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, piu’ in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attivita’ edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attivita’ costruttiva, ecc.).

Secondo il suddetto indirizzo, le disposizioni appartenenti alla prima categoria determinano un immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati (derivandone, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio).

Invece, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attivita’ edilizia sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui e’ adottato l’atto applicativo (C.d.S., 15.1.2018, n. 332; sez. IV, n. 5235 del 2015).

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

Nella fattispecie, le richiamate norme d’attuazione dello strumento urbanistico generale hanno prodotto, in via immediata, le potenzialita’ edificatorie della porzione di territorio interessata, in quanto solo con il piano di attuazione erano stati introdotti indici edilizi riferiti alle singole aree prevedendosi per gli immobili occupati, tenuto conto dei citati vincoli relativi al piano di rischio aeroportuale, nuovi e diversi indici e limiti edilizi.

Tale orientamento, che esclude dunque una rigida partizione tra strumenti regolatori generali e norme d’attuazione, nel senso di escluderne un rigido rapporto gerarchico, trova conferma nel consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell’atto di pianificazione, derivandone che ove esso miri ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, si’ da incidere su una generalita’ di beni, nei confronti di una pluralita’ indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo presenta carattere conformativo, mentre ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve dunque prescindersi nella qualificazione dell’area (SU, n. 173/2001).

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

Orbene, nel caso concreto, alla stregua dei richiamati principi, la decisione della Corte territoriale, secondo la quale il piano d’attuazione, predisposto per espressa previsione dall’articolo 45 dell’ordinamento urbanistico provinciale all’epoca in vigore, non poteva essere considerato una variante dello stesso piano regolatore da tener conto nella valutazione dell’edificabilita’ ai fini indennitari, anche perche’ privo della generalita’ ed astrattezza delle disposizioni di carattere conformativo della proprieta’ privata, non puo’ essere condiviso.

Per quanto esposto, il motivo va accolto, cassando l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – perche’ si attenga ai principi di diritto posti a base dell’orientamento condiviso anche per la regolazione delle spese di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento- sezione distaccata di Bolzano- anche per la regolazione delle spese di legittimita’.

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