Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2021| n. 6578.

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l’imprenditore individuale o il professionista va considerato “consumatore” allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente dalla mera apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l’acquisto dell’autovettura).

Ordinanza|10 marzo 2021| n. 6578

Data udienza 14 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: CONTRATTO – CONTRATTO – DEL CONSUMATORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14643/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1425/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/7/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado;
udito l’Avvocato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/11/2017 la Corte d’Appello di Brescia ha respinto i gravami interposti dal sig. (OMISSIS), in via principale, e dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Brescia n. 2792/2012, di rigetto: a) della domanda proposta nei confronti delle societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) (rispettivamente venditrice, concedente in leasing e produttrice) di nullita’ o, in subordine, di risoluzione del contratto di leasing stipulato con la societa’ (OMISSIS) s.p.a. avente ad oggetto l’autovettura (OMISSIS), in ragione di “gravissimi vizi dell’autovettura” e della “violazione di norme previste a pena di nullita’ dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 2005)”; b) della domanda (in origine separatamente proposta e successivamente riunita) proposta nei confronti delle societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (la quale ultima ha chiamato in garanzia la societa’ (OMISSIS)) di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura dell’auto de qua e di risarcimento dei conseguentemente lamentati danni; c) della domanda dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. in via riconvenzionale spiegata nei confronti del (OMISSIS) di pagamento di somma a titolo di “corrispettivo per il deposito dell’autovettura durante il tempo necessario per le riparazioni)”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resistono con separati controricorsi le societa’ (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), la societa’ (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., che spiega altresi’ ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 2 motivo (da esaminarsi per primo in quanto logicamente prioritario) il ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 52 cod. consumo e falsa applicazione dell’articolo 50 cod. consumo, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia negato l’applicabilita’ nel caso della disciplina di tutela del consumatore, erroneamente parificandolo al piccolo imprenditore “in virtu’ della apposizione del numero della partita Iva nell’apposito spazio del modulo contrattuale”.
Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, ai fini dell’assunzione della veste di consumatore l’elemento significativo non e’ il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensi’ lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attivita’ imprenditoriale o professionale deve considerarsi “consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attivita’ (cfr. Cass., 5/5/2015, n. 8904; Cass., 4/11/2013, n. 24731; Cass., 18/9/2006, n. 20175. Cfr. altresi’, con riferimento alla fideiussione, Cass., 15/10/2019, n. 25914).
Orbene, nell’affermare che “l’apposizione della partita IVA sul contratto rappresenta un indicatore evidente della circostanza che la parte e’ un operatore professionale e, dunque, non un consumatore, con la conseguenza che e’ impossibile applicare allo stesso i diritti di recesso o la disapplicazione automatica di clausole vessatorie prevista dal codice del consumo” la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Atteso che l’odierno ricorrente svolge pacificamente l’attivita’ professionale di notaio, e non risulta dalla corte di merito accertato ed indicato che abbia acquistato l’autovettura in argomento al fine (esclusivo) di esplicazione della medesima, in luogo della soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee al relativo esercizio, va osservato che, diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza, nemmeno la mera indicazione nel contratto -tra le indicazioni delle sue generalita’ – della partita IVA puo’ assumere invero rilievo decisivo al fine di escludersi che il medesimo possa considerarsi “consumatore” e, conseguentemente, l’applicazione nel caso della relativa disciplina di tutela.
Trattasi di indicazione di valenza assolutamente neutra al riguardo, stante la relativa genericita’ ed equivocita’ e la mancanza di indicazione alcuna rinvenibile nell’impugnata sentenza in tal senso deponente, sicche’ la motivazione al riguardo si appalesa meramente apparente, in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2016, n. 22232), e pertanto in realta’ insussistente (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente, Cass., 20/11/2018, n. 29898), non sottraendosi al controllo in sede di legittimita’ (cfr. Cass., 5/5/2017, n. 10973).
Dell’impugnata sentenza, assorbito il 1 motivo del ricorso principale (con il quale il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1490, 1492, 1495, 1497, 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito abbia rigettato la domanda in ragione della ravvisata “mancata allegazione dei vizi redibitori da parte dell’odierno ricorrente”, laddove tale affermazione “e’ totalmente erronea, apparendo smentita gia’ prima facie dalle risultanze acquisite come pacifiche fino dai rispettivi atti introduttivi e di risposta del giudizio dinanzi al Tribunale, quali:… (v. pagg. 8 ss. ric.)) nonche’ il ricorso incidentale condizionato (con il cui unico motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi che la corte di merito non abbia pronunziato in ordine alla eccepita rinunzia dell’odierno ricorrente a far valere la nullita’ del contratto di leasing in oggetto avendo proceduto alla relativa cessione a terzi), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia che, in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 2 motivo del ricorso principale, assorbito il 1 motivo nonche’ il ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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