In tema di condominio negli edifici per avere diritto al rimborso della spesa affrontata

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|1 marzo 2021| n. 5570.

In tema di condominio negli edifici, per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini. Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito e detto giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Ordinanza|1 marzo 2021| n. 5570

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Condomino – Anticipazione spese – Opere urgenti cosa comune – Rimborso spese – Prova dell’urgenza della tempestività dell’intervento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32085-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 621/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS), di condanna dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento pro quota di opere eseguite dall’attore su edificio condominiale, in quanto ritenute giustificate dal presupposto dell’urgenza.
La corte d’appello, adita dai soccombenti, riformava la sentenza, negando che l’attore avesse dato prova del requisito dell’urgenza.
Per la cassazione della sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell’articolo 1134 c.c..
(OMISSIS), (OMISSIS) rimangono intimati.
La causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza.
Il ricorso e’ inammissibile.
Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’articolo 1134 – applicabile anche nel caso di due soli condomini, onde evitare, anche nei cosiddetti condominii minimi, dannose interferenze del singolo condomino, esigenza estranea alla comunione (articolo 1110 c.c.) – ossia la necessita’ – da valutare dal giudice di merito – di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Cass. n. 7181/1997).
Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purche’ ne dimostri, ex articolo 1134 c.c., l’urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a se’, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilita’ di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Cass. n. 18759/2016; n. 9280/2018).
Nella sentenza impugnata non si leggono affermazioni in contrasto con tali principi. La corte di merito infatti ha negato il rimborso in base al rilievo che mancava “la prova che dall’omesso compimento degli stessi poteva derivarne un possibile nocumento alla cosa comune od alla stessa incolumita’ dei condomini o di terzi, ad eccezione delle opere di ripristino del sotto balcone del terzo piano e degli altri sottostanti, il cui immediato mancato compimento avrebbero potuto cagionare, a causa di pericoli di crolli, danni a cose o persone; che in particolare va precisato che mentre appare del tutto evidente che la sostituzione dell’intonaco esterno dell’edificio, sebbene indubbiamente necessario in quanto quello esistente non impediva le infiltrazioni acquifere, non puo’ affatto ritenersi urgente, in assenza della prova del rischio di pericolo di crolli, e che, ugualmente, non puo’ ritenersi che dall’esistenza di semplici macchie di umidita’ nelle scale possa conseguire il rischio di danni alla cosa comune o all’incolumita’ delle persone, con conseguente insussistenza della necessita’ di provvedere senza ritardo al compimento delle opere effettuate nelle scale; che per quanto attiene alle ulteriori opere compiute, in precedenza elencate, appare evidente che, per la loro tipologia, e’ da escludere a priori che dal loro immediato omesso compimento poteva derivarne il rischio di danni alla cosa comune o all’incolumita’ delle persone, trattandosi di opere dirette a migliorare l’estetica e/o la funzionalita’ della cosa comune”.
Tali considerazioni, sopra letteralmente trascritte, sono in linea con la giurisprudenza della corte di legittimita’, anche per quanto riguarda la distinzione fra necessita’ e urgenza. E’ stato chiarito che per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’articolo 1134 c.c., ossia la necessita’ di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini. Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito e detto giudi7io e’ insindacabile in sede di legittimita’, se adeguatamente motivato (Cass. n. 4364/2001; n. 21015/2011).
In verita’, risulta del tutto evidente in base al contenuto della censura, che il ricorrente, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, vorrebbe, in realta’, dalla Corte una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Cio’ in cassazione non e’ consentito, conseguendone pertanto l’inammissibilita’ del ricorso (Cass., S.U., n. 34476/2019).
Nulla sulle spese.
Ci sono le condizioni per dare atto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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