Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2023| n. 7141.
In tema di clausola risolutiva espressa e la tolleranza della parte creditrice
In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, manifesti l’intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all’esatto adempimento delle proprie obbligazioni
Ordinanza|10 marzo 2023| n. 7141. In tema di clausola risolutiva espressa e la tolleranza della parte creditrice
Data udienza 9 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Contratto – Inadempimento – Mancato pagamento del 40% del prezzo – Presenza di una clausola risolutiva epsressa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7914/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PRIVITERA GAETANO, ( (OMISSIS)), CERRA SILVIO, ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato BATTIATO ANTONIO, ( (OMISSIS)), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 2002/2021 depositata il 19/10/2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
In tema di clausola risolutiva espressa e la tolleranza della parte creditrice
FATTI DI CAUSA
Adito da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per ottenere la risoluzione del preliminare 2 ottobre 1998 stipulato dal loro dante causa (OMISSIS) con (OMISSIS), il Tribunale di Catania pronunzio’ la risoluzione invocata, per esclusivo inadempimento del convenuto, in virtu’ di una clausola risolutiva espressa.
A seguito di rituale impugnazione principale del (OMISSIS) ed incidentale delle controparti, la Corte d’appello di Catania respinse il gravame principale ed accolse parzialmente quello incidentale.
Il giudice di secondo grado ritenne che il (OMISSIS) non avesse rispettato la scadenza tassativa, contenuta nel preliminare, per la stipula del definitivo, e tale inadempimento sarebbe proseguito, nonostante reiterate diffide, effettuando solo pagamenti parziali e restando debitore del 40% del dovuto. Avrebbe percio’ trovato applicazione la clausola risolutiva espressa, contenuta nel preliminare del 1998. Inoltre, il comportamento illecito dell’appellante sarebbe emerso dall’edificazione di alcuni fabbricati sul terreno del quale aveva la mera detenzione.
Contro la predetta sentenza (n. 2002/2021) ricorre per cassazione (OMISSIS), sulla scorta di tre motivi.
Si sono costituiti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), depositando controricorso, illustrato da successiva memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DI DIRITTO
1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omessa e insufficiente motivazione.
La Corte d’appello avrebbe ricostruito e censurato le vicende fattuali ed i presunti inadempimenti del (OMISSIS), ricavando da esse le ragioni di risoluzione del contratto, in difetto totale di una sostanziale ed esaustiva motivazione circa la sussistenza della clausola risolutiva espressa, che aveva costituito l’unica ragione esplicitata nella sentenza di primo grado.
2) Con il secondo mezzo, il (OMISSIS) si duole della violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1456 c.c..
La sentenza impugnata avrebbe dovuto tenere conto che le parti dovevano precisare con la clausola di cui all’articolo 1456 c.c., quale o quali fossero le obbligazioni contrattuali da adempiere, pena la risoluzione, perche’ nel caso in cui l’indicazione fosse stata generica o, addirittura, avesse fatto riferimento alla totalita’ degli accordi contenuti nel contratto, essa non avrebbe avuto alcun valore e si sarebbe dovuta ritenere nulla per indeterminatezza o inefficacia, perche’ considerata di “mero stile”.
3) Mediante la terza doglianza, il ricorrente assume la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli articoli 1366 e 1375 c.c., in relazione all’articolo 1456 c.c..
Anche in presenza della clausola risolutiva espressa, il giudice avrebbe dovuto valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorquando adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex articolo 1456 c.c.. Ed, invece, la Corte di merito avrebbe omesso qualsiasi indagine in tal senso, nonostante sia l’originario promittente venditore che i suoi aventi causa avessero per anni pacificamente tollerato la circostanza che il ricorrente avesse edificato sull’area promessa in vendita, manifestando cosi’ il chiaro intento di mantenere l’integrita’ del contratto, e accettando i pagamenti parziali.
4) Il primo ed il secondo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.
Il ricorrente si attarda a contestare il contenuto di una clausola contrattuale, che resta ignota alla Corte, perche’ non e’ trascritta nel ricorso, ne’ sarebbe possibile accedere agli atti, posto che, per un verso, si deduce una violazione di legge, che non lo consente, e che, per altro verso, neppure potrebbe essere invocato il ricorso all’error in procedendo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, in presenza di una “doppia conforme” (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016).
4.1) Ma anche ove si volesse per un attimo valorizzare il contenuto delle doglianze e considerare il solo articolo 112 c.p.c., i motivi sarebbero comunque inammissibili. Invero – non essendo la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., rilevabile d’ufficio – la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto puo’ esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilita’, adempiuto all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021; Sez. 3, n. 41205 del 22 dicembre 2021).
5) Il terzo motivo e’ anch’esso inammissibile.
La Corte d’appello ha svolto un’indagine, sia pur sbrigativa, sulla condotta del (OMISSIS), rilevando che il comportamento inadempiente era continuato, nonostante il ricevimento di ben quattro diffide, ed era consistito nel mancato pagamento del 40% del prezzo nonche’ nella costruzione di un immobile su un terreno del quale egli sarebbe stato solo detentore. E tanto deve reputarsi sufficiente, alla luce del principio di questa Suprema Corte, secondo cui l’agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione (Sez. 1, n. 23868 del 23 novembre 2015).
5.1) D’altronde, in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, ne’ determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, manifesti l’intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volonta’, che non richiede forme rituali e puo’ desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all’esatto adempimento delle proprie obbligazioni (Sez. 2, n. 14195 del 5 maggio 2022; Sez. 6-3, n. 14508 del 6 giugno 2018).
Nella specie, la Corte d’appello ha affermato che il (OMISSIS) non aveva adempiuto alla sua obbligazione neppure a seguito dell’ultima diffida del (OMISSIS) “munita di espressa comminatoria di risoluzione”, il che dimostra quanto meno la volonta’ del creditore di dar seguito alla richiesta di risoluzione.
Alla statuizione di inammissibilita’ consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo.
Si da’ atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente e’ tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 4.500 (quattromila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Da’ atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente e’ tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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