La notifica si perfeziona per il notificante nel momento della consegna al notificatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2023| n. 7150.

La notifica si perfeziona per il notificante nel momento della consegna al notificatore

La notifica si perfeziona per il notificante nel momento della consegna al notificatore, e, per il destinatario, nel momento in cui è ritirato e, ove non sia possibile risalire documentalmente alla data di deposito del piego non consegnato, presso l’ufficio postale e questa, collocandosi tra la data di spedizione del piego e quella di ritiro dello stesso da parte del destinatario, si ponga, in un arco temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del notificante, come nel caso di termine perentorio assegnato per l’integrazione del contraddittorio a norma dell’articolo 331 cod. proc. civ., incombe sul notificante l’onere di provare la tempestività della notifica, dovendo quest’ultima, in mancanza, considerarsi intempestiva. Tale principio si fonda sull’illegittimità costituzionale di un’interpretazione che addebiti al notificante l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata di estinzione del giudizio, in quanto il ricorrente, ai fini della sua tempestività, aveva dimostrato di aver consegnato all’ufficiale giudiziario la notifica entro il termine imposto, cosicché, il ritardo nella consegna, e quindi la circostanza che l’atto era giunto a conoscenza di controparte oltre tale termine, non era addebitabile al notificante medesimo e non poteva pertanto comportare per costui decadenze di sorta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 maggio 2005, n. 9279; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 novembre 2004, n. 21409; Corte costituzionale, sentenza 23 gennai0 2004, n. 28; Corte costituzionale, sentenza 20 novembre 2002, n. 477; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 14 aprile 2000, n. 137).

Ordinanza|10 marzo 2023| n. 7150. La notifica si perfeziona per il notificante nel momento della consegna al notificatore

Data udienza 6 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Notifiche – Perfezionamento – Consegna al notificatore – Ritiro per il destinatario – Data di deposito del piego non identificata – Data collocata tra la data di spedizione del piego e quella di ritiro – Arco temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del notificante – Art. 331 cod. proc. civ. – Notificante – Onere di provare la tempestività della notifica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6213/2021 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MANNO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza n. R.G. 75773/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

La notifica si perfeziona per il notificante nel momento della consegna al notificatore

RITENUTO

Che:
1.- La societa’ (OMISSIS) S.r.l. ricorre per la cassazione dell’ordinanza di estinzione del giudizio resa dal Tribunale di Roma nel giudizio R.G. n. 75733/2017. La societa’ ha premesso che, nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale, ha accettato in pagamento, in luogo dell’adempimento, una cessione del credito pari a Euro 546,00 dal Sig. (OMISSIS), che era creditore di un risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS). Ceduto il credito, la societa’ non e’ riuscita a riscuoterlo, ed ha agito in giudizio davanti al GDP di (OMISSIS) citando la (OMISSIS) Spa (oggi (OMISSIS) spa) e (OMISSIS), tenute in solido a risarcire il sig. (OMISSIS), al fine di ottenere la somma oggetto di cessione ex articolo 1260 c.c., ed il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento per le attivita’ di recupero del credito.
La societa’, inoltre, sospettando la non sussistenza del credito originario, ha chiesto, in via subordinata, la condanna dello stesso Sig. (OMISSIS), litisconsorte per connessione oggettiva impropria, ex articolo 1267, a garanzia della cessione pro solvendo, quale obbligato al pagamento ai sensi degli articoli 1218 e 1374 c.c..
2.- Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 177/2012, ha rigettato la domanda principale nei confronti delle cedute ed ha condannato il cedente all’adempimento di quanto, per contratto, dovuto in favore della societa’, a sua volta condannata alle spese in favore della ceduta.
Con distinti atti di citazione in appello (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) hanno impugnato la suddetta decisione.
Previa riunione dei due procedimenti, il Tribunale di Roma ha inizialmente disposto la notifica a (OMISSIS), dichiarata poi nulla, e ne ha disposto la rinnovazione.
A seguito della rinnovazione ha tuttavia deciso che “atteso che ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., comma 4, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta, tra l’altro, di integrare il giudizio, non via abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (e tra questi vi rientra l’ipotesi di cui all’articolo 102 c.p.c., di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari); (…)dichiara l’estinzione del giudizio”.
3.- Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione la (OMISSIS) con un solo motivo.
Nessuno degli intimati si e’ costituito.

CONSIDERATO

Che:4.- Con l’unico motivo la societa’ censura la decisione impugnata per violazione o falsa applicazione dell’articolo 307 c.p.c., comma 4, e per difetto di motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4) poiche’, in seguito all’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), la (OMISSIS) S.r.l., secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe provveduto alla rinnovazione della notifica mediante consegna del plico all’Ufficiale Giudiziario in data 2 dicembre 2019, ma la notifica si e’ perfezionata in data 12 dicembre 2019, oltre i termini ex articolo 163 bis c.p.c., da individuarsi nel 4 dicembre 2019 e nonostante la (OMISSIS) avesse esibito nell’udienza del 4 marzo 2020 l’originale della notificazione nei termini di legge.
Il motivo e’ fondato.
Vale il principio di diritto per cui la notifica si perfeziona per il notificante nel momento della consegna al notificatore, e, per il destinatario, nel momento in cui e’ ritirato e, ove non sia possibile risalire documentalmente alla data di deposito del piego non consegnato, presso l’ufficio postale e questa, collocandosi tra la data di spedizione del piego e quella di ritiro dello stesso da parte del destinatario, si ponga, in un arco temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del notificante, come nel caso di specie, di termine perentorio assegnato per l’integrazione del contraddittorio a norma dell’articolo 331 c.p.c., incombe sul notificante l’onere di provare la tempestivita’ della notifica, dovendo quest’ultima, in mancanza, considerarsi intempestiva (Cass. sez. Un. 137 del 2000; Corte Cost. 477 del 2002 e 28 del 2004).
Tale principio si fonda sull’illegittimita’ costituzionale di un’interpretazione che addebiti al notificante l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri quanto alle attivita’ a lui non riferibili. (Cass. 21409/2004; Cass. 9279/2005).
La ricorrente ha dimostrato di avere consegnato all’Ufficiale giudiziario la notifica entro il termine imposto, e dunque cio’ basta al rispetto di tale termine.
Il ritardo nella consegna, e dunque la circostanza che l’atto sia giunto a conoscenza della controparte oltre il detto termine, non e’ addebitabile al notificante e non puo’ comportare per costui decadenze di sorta.
Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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