Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2023| n. 7132.
In tema di aperture sul fondo del vicino e la natura di veduta o luce
In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell’apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l’intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; sicché, un’apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione.
Ordinanza|10 marzo 2023| n. 7132. In tema di aperture sul fondo del vicino e la natura di veduta o luce
Data udienza 8 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1765/2022 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avv. GIANNI MORROCCHI, e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. CORRADO QUAGLIERINI, e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1143/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale di Firenze con la quale era stata accolta la domanda di regolarizzazione di due luci proposta, nei confronti degli appellanti, da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari dell’immobile confinante con quello dei predetti appellanti.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
In prossimita’ dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 900, 901 c.c. e articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato come luci le due aperture oggetto di causa, le quali, in realta’, avrebbero le caratteristiche della veduta. Esse, infatti, ancorche’ munite di grata, consentirebbero comunque di esercitare una visuale agevole sul fondo confinante, e cio’ sarebbe sufficiente ai fini della loro qualificazione come vedute, essendo la prospectio un elemento aggiuntivo rispetto alla possibilita’ di inspectio, gia’ di per se’ sufficiente.
La censura e’ inammissibile, alla luce del principio secondo cui “La veduta si distingue dalla luce giacche’ implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilita’ di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicche’ un’apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell’edificio) che impedisca l’esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3924 del 29/02/2016, Rv. 638835). Il principio e’ stato ribadito ancora di recente, allorquando questa Corte ha affermato che “In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell’apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l’intenzione del suo autore o la finalita’ dal medesimo perseguita; sicche’, un’apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, puo’ configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per se’ poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensi’ solo la regolarizzazione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25864 del 23/09/2021, Rv. 662259).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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