In tema di responsabilità del vettore per danni riportati dal trasportato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2023| n. 7151.

In tema di responsabilità del vettore per danni riportati dal trasportato

In tema di responsabilità del vettore per danni riportati dal trasportato, quest’ultimo è tenuto a fornire prova che l’evento lesivo è stato determinato per un fatto oggettivo del vettore, nel caso di specie sull’imbarcazione vi era la pavimentazione rialzata, senza necessità di fornire prova della consistenza del fatto, cioè dell’altezza del rialzo. Mentre al vettore spetta, conseguentemente, fornire prova dell’assenza di diligenza del danneggiato ai fini liberatori della propria posizione.

Ordinanza|10 marzo 2023| n. 7151. In tema di responsabilità del vettore per danni riportati dal trasportato

Data udienza 6 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione natanti – caduta a causa del pavimento di un’imbarcazione – Art. 1681 cc – Presunzione di responsabilità a carico del vettore – Nesso causale – Danneggiato – Onere della prova

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6911-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ATTILIO DORIA;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3678-2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

In tema di responsabilità del vettore per danni riportati dal trasportato

Ritenuto che

1.- Con atto di citazione notificato il 19.11.2012 (OMISSIS) ha convenuto in giudizio la societa’ (OMISSIS), innanzi al Tribunale di Napoli, al fine ottenere la condanna per responsabilita’ contrattuale, oppure ex articolo 2043 c.c., di tale societa’ al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data (OMISSIS), allorquando l’odierna ricorrente si trovava a bordo della motonave (OMISSIS) ed inciampava a causa della presenza di un rialzo della pavimentazione dell’imbarcazione.
Non si e’ costituita la societa’ convenuta in giudizio.
2.- Il Tribunale di Napoli con sentenza 8433-2017 ha rigettato la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra l’evento e il danno, non essendo emerso in giudizio che il rialzo del pavimento fosse non visibile e non segnalato, ed ha concluso, di conseguenza, che la responsabilita’ della caduta era da ascriversi alla disattenzione della parte attrice.
La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 3678-2020 ha rigettato l’impugnazione, confermando la sentenza di prime cure, ed ha condannato l’attore alle spese di causa.
3.- Avverso tale decisione (OMISSIS) ricorre con due motivi.
Non vi e’ costituzione della societa’ di navigazione.

Considerato che

4.- Con il primo motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli articoli 1681 – 1693 c.c., dell’articolo 409 cod. navigazione e degli articoli 115 – 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., e si contesta alla Corte, nel ritenere il difetto di prova da parte dell’attrice della lamentata anomalia della pavimentazione, in particolare, dell’altezza di tale rialzo e della sua collocazione, di avere invertito l’onere della prova: grava infatti sul vettore l’onere di fornire la prova liberatoria ai sensi degli articoli 1861 c.c. e 409 cod. navig..
Il motivo e’ fondato.
Come statuito da questa Corte:” L’articolo 1681 c.c. pone una presunzione di responsabilita’ a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attivita’ del vettore nell’esecuzione del trasporto. A tali fini non e’ necessario che il passeggero individui la precisa anormalita’ del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l’evento lesivo e’ stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attivita’ del trasporto.” (Cass. 7423/ 1999).
Il danneggiato deve dunque dimostrare il nesso di causa, spettando al vettore la dimostrazione della causa a lui non imputabile (Cass. 13635/ 2001; Cass. 3285/ 2006; Cass. 9593/ 2011).
Nel provare il nesso di causa il danneggiato puo’ limitarsi a dimostrare che l’evento lesivo e’ “stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore” (Cass. 7423/ 1999), mentre “non e’ necessario che il passeggero individui la precisa anormalita’ del servizio che ha determinato il sinistro”(Cass. 7423/ 1999).
Nella fattispecie, la Corte di Appello ha dato atto che “i testi hanno confermato che l’istante e’ caduta per un anomalo posizionamento della pavimentazione” (p.5), e tuttavia, secondo i giudici di merito, tale dimostrazione non integra prova della causa del danno, in quanto il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare di “quanti centimetri era – eventualmente- sollevato il ridetto pavimento” (p.5).
Dicendo questo, si ammette che il danneggiato ha dato prova del nesso di causalita’, ossia di essere caduta a causa di un rialzo del pavimento, prova del nesso di causalita’ che consiste nella mera dimostrazione di aver subito danno a causa della cosa (in questo caso il pavimento): detto cio’, non e’ necessario dimostrare quale sia la precisa anomalia (ossia di quanto centimetri fosse quel rialzo) della cosa, ed e’ contraddittorio, dopo aver ammesso che il danneggiato ha fornito prova del fatto di essere caduto per via della cosa, negare che cio’ non sia ancora sufficiente a dimostrare il nesso di causa.
Si tratta, inoltre, di una inversione dell’onere della prova: una volta che il danneggiato ha dimostrato di essere caduto per un oggettivo fatto del vettore (Cass. 7423/ 1999), ossia il rialzo del pavimento all’interno della nave, non deve dimostrare che e’ caduto per “un’anomalia tale da dover esse segnalata” (p. 5 della sentenza impugnata), ne’ ovviamente dimostrare di quanti centimetri fosse il rialzo per cui e’ caduto, in quanto, per l’appunto, e’ sufficiente che dimostri che l’incidente e’ avvenuto durante il trasporto, posto che “la presunzione di colpa stabilita dall’articolo 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalita’ tra l’evento e l’esecuzione del trasporto” (Cass. 9503/2011).
Spetta poi al vettore la prova liberatoria, che puo’ consistere anche nella mancanza di diligenza del danneggiato: circostanza questa di cui pero’ non si e’ discusso in giudizio a causa del preliminare, e qui censurato, giudizio circa il difetto di prova del nesso di causa.
5.- Con il secondo motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli articoli 2051 – 2697 c.c. e degli articoli 115 – 116 c.p.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.,: la ricorrente avrebbe posto in alternativa anche le domande di responsabilita’ ex articoli 2051 e 2043 c.c.: la Corte avrebbe implicitamente rigettato anche tali domande sulla base della mancata prova da parte del fatto che la caduta sia stata causata dalla presenza di un’insidia della motonave soggetta a controllo ed alla signoria della societa’ di navigazione percio’ tenuta ad assicurane l’agibilita’.
Il motivo e’ inammissibile.
La ricorrente non dimostra di avere svolto tali domande; non ne riporta il contenuto, non dice in che termini le avrebbe proposte.
Inoltre, non e’ vero che la Corte le ha rigettate con i medesimi argomenti con cui ha rigettato la domanda principale: la Corte di Appello non ha affatto pronunciato su di esse.
Il ricorso va dunque accolto in tali termini, e la decisione annullata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo. Dichiara inammissibile il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

 

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