Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 21 maggio 2018, n. 12517.
La massima estrapolata:
In materia di infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell’individuazione del giudice competente, ne’ rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrate sull’importo della sola sanzione pecuniaria.
Ordinanza 21 maggio 2018, n. 12517
Data udienza 27 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. Criscuolo Mauro – Consigliere
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29858/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio legale dell’Avv. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
Comune di Catania, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), della Direzione Affari Legali dell’Ente, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Suprema Corte in Roma, alla Piazza Cavour n. 3;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2651/2014 del Tribunale di CATANIA depositata il 07/07/2014 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27/02/2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
RITENUTO IN FATTO
Con citazione notificata il 28.6.2010 il Comune di Catania proponeva appello avverso la sentenza n. 7872/09 emanata dal Giudice di Pace di Catania in data 29/1/2010 con la quale era stato accolto il ricorso da (OMISSIS) proposto avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) per violazione dell’articolo 146/3 del C.d.S. emesso dalla Polizia Municipale di Catania, compensandosi interamente tra le parti le spese del processo. Costituitasi in giudizio la appellata, chiedendo il rigetto del proposto gravame, il Tribunale di Catania, con sentenza del 7.7.2014, accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava l’opposizione.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi. Il Comune di Catania ha resistito con controricorso.
In prossimita’ dell’udienza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione “del principio di temerarieta’ della lite e della L. n. 69 del 2009”, per averla il Tribunale condannata al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio, nonostante al momento del deposito del ricorso in opposizione l’orientamento prevalente della Suprema Corte fosse in senso contrario a quello poi condiviso da SU n. 17355/2009 (secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, e’ riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realta’ degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti) e per aver applicato la responsabilita’ aggravata pur in assenza dei due presupposti imprescindibili – mala fede o colpa grave – e di una specifica nota spese.
1.1. Il motivo e’ inammissibile.
In primo luogo, in nessun passaggio della motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento alla condanna per lite temeraria, essendosi il tribunale limitato (cfr. la penultima pagina) a censurare “la assoluta infondatezza della temeraria opposizione in prime cure esperita”.
In secondo luogo, il superamento, da parte del giudice, dei limiti massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e, pertanto, per l’ammissibilita’ della censura, e’ necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati analiticamente i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimita’, senza dover espletare un’ammissibile indagine sugli atti di causa (cfr., di recente, Sez. 1, Sentenza n. 22983 del 29/10/2014), laddove nella fattispecie la ricorrente si e’ limitata a sostenere l’eccessivita’ (“spropositata”) della liquidazione operata dal tribunale a fronte dell’entita’ esigua della pretesa sanzionatoria in gioco. In terzo luogo, la liquidazione delle spese processuali relative al doppio grado del giudizio di merito va effettuata, in caso di riforma della sentenza di primo grado, anche in mancanza di una richiesta in tal senso (Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016) e di una nota specifica delle spese di parte (Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 13/05/2011). Inoltre, nel riformare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese tenendo conto dell’esito complessivo della lite.
La doglianza concernente l’asserita “violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009” e’ estremamente generica, non essendosi la ricorrente neppure peritata di indicare la disposizione che sarebbe stata violata o mal applicata.
Infine, nessuna censura sul piano dell’esistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” (si pensi alla oscillante soluzione data alla questione in giurisprudenza), tali da eventualmente giustificare la compensazione, integrale o parziale, delle spese, e’ stata sollevata. In ogni caso, a tal ultimo proposito, per quanto erroneamente abbia affermato (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) che la sentenza n. 25676/2009 (che ancora avallava la tesi prospettata dalla (OMISSIS)) fosse anteriore alla pronuncia a sezioni unite (atteso che la prima risulta pubblicata in data 4.12.2009 e, quindi, oltre quattro mesi dopo quella a sezioni unite – la n. 17355/2009, infatti, risulta pubblicata il 24.7.2009 -), il tribunale (quale giudice d’appello), a ben vedere, ha inteso stigmatizzare la condotta dell’allora appellata la quale, sebbene ormai l’orientamento di segno contrario dovesse considerarsi superato dalla detta pronuncia a sezioni unite, persisteva, ancora con la comparsa conclusionale depositata il 31.3.2014, nel configurarlo quale “costante giurisprudenza della Corte di Cassazione” (cfr. pag. 7 della sentenza). Senza tralasciare che il giudizio di appello risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 28.6.2010 e, quindi, allorquando l’intervento nomofilattico era gia’ avvenuto.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione “dell’enunciato Nomofilattico reso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con Sent. n. 17355 del 14.07.2009”, per avere il Tribunale applicato alla fattispecie la menzionata sentenza, anziche’ quella successiva n. 25676 del 4.12.2009.
2.1. Il motivo e’ inammissibile.
Nel richiamare le considerazioni gia’ espresse nell’analisi del precedente motivo, il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilita’ del motivo, giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
La ricorrente, invece, ha del tutto omesso di indicare quali norme di legge sarebbero state violate.
Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato il principio enunciato da Cass. SU n. 17355/2009, il quale, peraltro, per l’autorevolezza dell’organo dal quale proviene e proprio per la funzione nomofilattica affidata alle Sezioni Unite, prevale su eventuali pronunce di segno contrario adottate dalle sezioni semplici, vieppiu’ se si considera che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 374 c.p.c., se una sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, deve rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. E’ sufficiente, peraltro, una lettura del provvedimento di segno contrario fatto proprio dalla (OMISSIS) per rilevare che l’apparente contrasto e’ inconsapevole, non avendo il collegio neppure menzionato la decisione a sezioni unite medio tempore intervenuta.
In ogni caso, la ricorrente non ha esposto valide ragioni per discostarsi dall’orientamento cui il Tribunale ha inteso aderire.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 14 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 4 e 5 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver il Tribunale ritenuto, ai fini della quantificazione delle spese processuali, la causa di valore indeterminabile, laddove ella aveva impugnato la sola sanzione pecuniaria di Euro 143,00, e non anche la misura accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
3.1. Il motivo e’, per quanto di ragione, fondato.
Invero, in materia di infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell’individuazione del giudice competente, ne’ rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrate sull’importo della sola sanzione pecuniaria (Sez. 6-2, Sentenza n. 13598 del 16/06/2014).
Ne deriva che il Tribunale avrebbe dovuto calcolare le spese di giudizio avuto riguardo al valore della causa quale risultante dall’importo della sanzione.
4. Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto limitatamente al terzo motivo, con conseguente rinvio della causa, anche ai fini delle spese processuali, al Tribunale di Catania in differente composizione soggettiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa, con riferimento al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche ai fini del governo delle spese processuali del presente grado di giudizio, al Tribunale di Catania in differente composizione soggettiva.
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