Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 maggio 2019, n. 13049.
La massima estrapolata:
In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la società, stabilita nell’art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall’onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto più che, nel caso di una società priva di personalità giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale.
Ordinanza 15 maggio 2019, n. 13049
Data udienza 21 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24027-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– resistenti –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che conclude per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Napoli alla trattazione della suddetta controversia.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione notificata il 10 marzo 2017 (OMISSIS) ha convenuto in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse dichiarata la nullita’ sopravvenuta della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nell’atto costitutivo della societa’ in accomandita semplice (OMISSIS) s.a.s., per violazione del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5l, articolo 34, poiche’ la stessa prevedeva la nomina dell’arbitro unico da parte dei soci e, in caso di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale, e quindi non da un soggetto terzo.
I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo, preliminarmente, l’incompetenza per territorio del Tribunale adito in quanto, ai sensi dell’articolo 23 c.p.c., la sede legale della societa’ era sita in (OMISSIS), Comune appartenente al circondario del Tribunale di Napoli Nord. Essi hanno inoltre contestato la nullita’ dell’atto di citazione ed hanno chiesto il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con ordinanza del 19 giugno 2018, definitivamente pronunciando, ha accolto l’eccezione di incompetenza e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord, condannando l’attore al pagamento delle spese di giudizio.
Ha osservato quel Giudice che dal contenuto dell’atto di citazione risultava che i due convenuti erano stati citati quali soci della societa’ in accomandita semplice e che, pertanto, doveva trovare applicazione l’articolo 23 c.p.c., in base al quale nelle cause tra soci e’ competente il tribunale del luogo dove ha sede la societa’; e poiche’ quest’ultima aveva, appunto, sede in (OMISSIS), la competenza per territorio era quella indicata dai convenuti. Ne’ poteva condurre a diverse conclusioni la circostanza che la sede sociale fosse risultata non operativa ai fini delle notifiche, poiche’ la competenza viene regolata sulla base degli atti e non vi erano elementi di incertezza al riguardo, risultando la sede della societa’ “chiaramente fissata in (OMISSIS)”.
2. Contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli propone regolamento di competenza (OMISSIS) con un complesso atto dove sono individuabili tre diverse censure.
Resistono (OMISSIS) e (OMISSIS) con un’unica memoria difensiva affiancata da successiva memoria.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, chiedendo che il regolamento di competenza venga accolto, con declaratoria della competenza del Tribunale di Napoli.
Le parti hanno depositato memorie (quella del ricorrente e’ tardiva).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente premette un’ampia ricostruzione in fatto della vicenda processuale, osservando, tra l’altro, che la s.a.s. (OMISSIS) fu costituita con atto pubblico del 5 ottobre 1984 e che egli aveva esercitato il diritto di recesso dalla medesima con atto del 18 dicembre 1992. Aggiunge che alcuni tentativi di notifica eseguiti nella sede di (OMISSIS) contro i due convenuti non erano andati a buon fine, perche’ entrambi risultavano essersi trasferiti altrove.
2. Tanto premesso, con la prima parte del ricorso si rileva che l’ordinanza impugnata sarebbe errata poiche’ non sussiste, in effetti, alcuna causa tra soci.
Osserva il ricorrente che la competenza di cui all’articolo 23 c.p.c. presuppone che vi sia una lite il cui fondamento riposi sull’esistenza del rapporto sociale, cioe’ l’esercizio in comune dell’attivita’ economica previsto dall’articolo 2247 c.c.. Nella specie, al contrario, la domanda giudiziale e’ finalizzata a vedersi riconoscere il diritto, garantito dalla Costituzione, di rivolgere le proprie pretese davanti ad un giudice togato anziche’ davanti ad un arbitro. Oltre a cio’, il ricorrente ricorda di aver esercitato il proprio recesso dalla societa’ fin dal 1992, benche’ lo stesso non sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese, per cui egli risulta ancora formalmente socio accomandante della societa’. L’articolo 23 cit., inoltre, presuppone l’attualita’ del rapporto societario, come risulta dalla previsione del comma 2 che prevede la permanenza del foro nel limite di due anni dallo scioglimento della societa’. E sarebbe pacifico, secondo il ricorrente, che l’attivita’ sociale alla quale egli aveva partecipato – cioe’ lo svolgimento di analisi cliniche – era stata dismessa con la cessione di azienda in data 30 dicembre 2014.
3. Con la seconda parte del ricorso si rileva che l’ordinanza impugnata sarebbe errata perche’ l’eccezione di incompetenza per territorio era stata sollevata in modo incompleto, non tenendo conto della previsione dell’articolo 19 c.p.c..
Richiamando alcune pronunce della Corte di legittimita’, il ricorrente rileva che, a norma dell’articolo 19, comma 1, cit., quando sia convenuta in giudizio una persona giuridica, e’ competente anche il giudice del luogo dove essa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; per cui la mancata contestazione, nell’eccezione di incompetenza, di tale foro ulteriore determina l’incompletezza della stessa, che puo’ essere considerata come non proposta. E comunque, osserva il ricorrente, la sede sociale non puo’ mai giovare ai convenuti ove si tratti di una sede di comodo; il che sarebbe confermato, nella specie, dal fatto che numerose notifiche tentate nella sede di (OMISSIS), non erano andate a buon fine, a dimostrazione che si tratterebbe di una sede solo fittizia.
4. Con la terza parte del ricorso si rileva che l’ordinanza impugnata sarebbe errata perche’ l’attore avrebbe offerto la prova contraria, dimostrando la sostanziale inesistenza della sede legale in (OMISSIS).
Il ricorrente premette che, per costante giurisprudenza di legittimita’, la coincidenza tra sede legale e sede effettiva di una societa’ configura una presunzione imis tantum, come tale superabile grazie alla prova contraria. Cio’ detto, la doglianza pone in luce che la causa non avrebbe comunque un contenuto societario e che i convenuti avrebbero tenuto un comportamento contraddittorio, considerando il ricorrente come socio o come non socio a seconda delle diverse circostanze. Risulterebbe dalla prodotta documentazione della Camera di commercio che la sede di (OMISSIS) era fittizia e di comodo gia’ dalla fine del 2014 e, comunque, dal gennaio 2017, perche’ in quel luogo non verrebbe svolta alcuna “attivita’ in modo continuativo”, cosi’ come ritenuto rilevante dall’articolo 19 c.p.c., comma 2.
5. Rileva la Corte che il ricorso e’ infondato.
5.1. Giova innanzitutto premettere che il foro di cui all’articolo 23 c.p.c. e’ un foro speciale esclusivo (v. l’ordinanza 25 agosto 2015, n. 17130, anche se in relazione alle cause condominiali), il che comporta, ai fini della completezza dell’eccezione di incompetenza per territorio, che l’aver invocato il criterio di competenza di cui ad un foro di tal genere esime la parte eccipiente dall’onere di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti (v. l’ordinanza 8 febbraio 2005, n. 2543). Ne consegue che e’ irrilevante ogni discussione circa la mancanza di contestazione del foro di cui all’articolo 19 c.p.c., questione che e’ stata viceversa posta sia dalla parte ricorrente che dal Procuratore generale nelle sue conclusioni. In altri termini, la mancata contestazione del foro di cui all’articolo 19 cit. – che, trattandosi, nella specie, di societa’ priva di personalita’ giuridica, non potrebbe che essere il foro dove la medesima svolge attivita’ in modo continuativo – non rende in alcun modo incompleta l’eccezione. Ne’ puo’ essere taciuto che questa Corte ha gia’ affermato che per le societa’ prive di personalita’ giuridica il riferimento, nell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo dov’e’ ubicata la sede legale della societa’ e’ sufficiente ad implicare anche la contestazione del foro generale dell’articolo 19, comma 2, cit., posto che anche per tali societa’ si deve presumere la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attivita’ sociale (v. l’ordinanza 21 luglio 2006, n. 16800).
E’ poi opportuno ricordare che questa Corte ha affermato che il criterio di competenza di cui all’articolo 23 cit. vale anche per le cause tra ex soci o tra soci ed ex soci (v. la sentenza 23 marzo 2001, n. 4233) e si riferisce alle cause aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale (v. l’ordinanza 2 febbraio 2006, n. 2318).
5.2. Tanto premesso, risultano prive di fondamento le censure poste dal ricorrente nella prima e seconda parte del ricorso (v. i punti 2 e 3 della presente motivazione). La controversia in questione, infatti, avendo ad oggetto la presunta invalidita’ di una clausola di arbitrato prevista dall’atto costitutivo della societa’, e’ senza dubbio una causa tra soci ed e’ ininfluente la circostanza, sostenuta dal ricorrente, secondo cui egli avrebbe esercitato il proprio recesso dalla societa’ fin dal 1992, benche’ tale recesso non sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese. Analogamente, nessun rilievo assume la mancata contestazione del foro di cui all’articolo 19 c.p.c..
5.3. Restano da valutare le censure di cui alla terza parte del ricorso (punto 4 della presente motivazione).
Osserva il Collegio, in proposito, che, anche volendo tralasciare la genericita’ e ripetitivita’ delle considerazioni ivi svolte dal ricorrente, la decisione sulla competenza e’ una decisione allo stato degli atti e non puo’, per sua natura, richiedere un’approfondita attivita’ istruttoria (articolo 38 c.p.c., u.c.). Ne consegue che, nella specie, sono prive di decisivita’ tanto le considerazioni svolte dal ricorrente circa la presunta inesistenza di una qualsiasi attivita’ della societa’ presso la sede sociale, quanto le considerazioni secondo cui i convenuti avrebbero artificiosamente effettuato strategici cambi di residenza proprio allo scopo di creare all’attore difficolta’ nell’individuazione del foro competente. Il dato di fatto obiettivo, giustamente evidenziato dal Tribunale di Napoli nell’impugnato provvedimento, e’ costituito dalla sicura individuazione della sede legale della societa’ in (OMISSIS), Comune inserito nella circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord. Ed il fatto che nella sede legale non vi sia, in ipotesi, alcuna attivita’, non per questo fa venire meno quel luogo come punto di riferimento ai fini dell’individuazione del foro speciale di cui all’articolo 23 c.p.c..
6. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato, confermandosi la competenza del Tribunale di Napoli Nord, davanti al quale la causa dovra’ essere riassunta.
A quel Tribunale e’ rimessa anche ogni decisione sulle spese del presente regolamento di competenza.
Sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord. Spese rimesse.
Ai sensi de Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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