Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13111.

La massima estrapolata:

Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie. (La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l’opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).

Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13111

Data udienza 31 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4896-2018 proposto da:
(OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Societa’ (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO DA CELANO 110, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
RFGGIANI;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 21/2018 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositata il 10/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Vibo Valentia, assumendo i provvedimenti di cui all’articolo 49 c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

che:
(OMISSIS) s.r.l. proponeva regolamento ex articolo 42 c.p.c., avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vibo Valentia, in un giudizio di opposizione al precetto intimatole dal (OMISSIS), s.p.a., introdotto con ulteriori domande di accertamento negativo della risoluzione di sottesi mutui e decadenza dal beneficio del termine, in uno, altresi’, a pretese di ripetizione d’indebito e risarcitorie;
il Tribunale affermava la natura assorbente della competenza inderogabile fissata dal combinato disposto degli articoli 27 e 480, c.p.c., sulla causa di opposizione a precetto, indicando che la relativa questione era stata tempestivamente eccepita e comunque rilevata d’ufficio;
parte ricorrente sostiene che la pronuncia, peraltro espressa nella forma di sentenza invece che di ordinanza, sarebbe erronea per due motivi;
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 19, 20, 28, 38 e 42 c.p.c., poiche’ l’eccezione d’incompetenza territoriale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile attesa la mancata contestazione dei criteri di competenza afferenti alle domande connesse e ulteriori rispetto a quella di opposizione al precetto;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 27, 28, 38, 40 e 42 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato nell’omettere di rilevare che, una volta non contestati i criteri di competenza appena richiamati, la competenza territoriale inderogabile affermata avrebbe dovuto invece cedere in favore di quella cristallizzatasi con riferimento cause connesse, tenuto altresi’ conto dei vari fori convenzionali pure risultanti quanto a queste ultime, e non contestati;
resiste il (OMISSIS) s.p.a.;
il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte;
parte ricorrente ha depositato memoria.

RILEVATO

che:
il ricorso per regolamento e’ infondato e deve affermarsi la competenza del Tribunale di Vibo Valentia;
come osservato dal pubblico ministero, la competenza ex articolo 27 c.p.c., e ex articolo 480 c.p.c., comma 3, e’ territorialmente inderogabile e al contempo funzionale, in quanto stabilita in funzione e ragione dell’esecuzione in tal caso minacciata e dei possibili radicamenti territoriali del giudice di quest’ultima;
tale competenza, stante quanto appena osservato, non e’ modificabile (Cass., 22/11/2018, n. 30183, pag. 8, proprio percio’ ha affermato che “il “simultaneus processus” di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto”, relativamente al medesimo credito, e’ possibile se il giudice che ha emesso l’ingiunzione”, anch’esso funzionalmente competente, “coincida con quello del luogo dell’esecuzione, competente per materia e per valore”);
in questa cornice risultano prive di decisivita’ le argomentazioni formulate anche in memoria dalla parte ricorrente sulla novellazione dell’articolo 38 riferita agli anni 1990-1995;
lo stesso precedente invocato dalla ricorrente per sostenere la cedevolezza della competenza ex articoli 27 e 480 c.p.c. (Cass., 21/09/2005, n. 18606) fa salva l’ipotesi di competenza funzionale (pag. 14);
per le medesime ragioni questa Corte ha affermato il carattere non cedevole della suddetta competenza nel contiguo caso di cause soggettivamente connesse ex articolo 33 c.p.c., e radicabili presso fori derogabili, quali enucleati dagli articoli 18 e 19 c.p.c. (Cass., 17/12/1991, n. 13594), ovvero alternativi concorrenti, come quello ex articolo 20 c.p.c.;
analogo discorso e’ stato fatto per il foro convenzionale, che come tale e’ derogabile (Cass., 25/07/2018, n. 19714);
nella fattispecie, peraltro, non si tratta di connessione soggettiva ma oggettiva e relativa al titolo;
tale connessione sussiste poiche’:
– l’opposizione preventiva all’esecuzione e’ relativa a titolo stragiudiziale, sicche’ e’ stata legittimamente fondata sulla validita’ ed efficacia del contratto azionato e impugnato con le domande ulteriori rispetto a quella di annullamento del precetto;
– le domande di ripetizione e risarcitoria divengono a loro volta accessorie rispetto a quelle inerenti alla validita’ ed efficacia del contratto oggetto di precetto, con conseguente operativita’ dell’articolo 31 c.p.c.;
– logicamente, il principio della necessita’ di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo quale quello in esame, neppure quanto alle domande accessorie (cfr. Cass., 29/12/2011, n. 29824, pag. 9);
nel caso, dunque, non e’ ipotizzabile il pericolo di processi non simultanei, posto che tutte le domande verranno giudicate dal Tribunale di Vibo Valentia, competente ex articoli 27 e 480 c.p.c.;
nel citato precedente del 2005 invocato dalla ricorrente e’ stato escluso che il foro inderogabile ex articolo 25, c.p.c., sussistente per presenza di una domanda risarcitoria cumulata nei confronti dell’amministrazione statale, dovesse determinare una scissione processuale dalla causa introdotta con la domanda L. 25 febbraio 1992, n. 210, ex articolo 2, comma 3, per cui, trattandosi di prestazione assistenziale, risultava funzionalmente competente, ex articolo 444, c.p.c., il giudice del lavoro davanti al quale le parti erano state rimesse, su istanza del giudice ordinario adito, con provvedimento del presidente del medesimo Tribunale;
nell’odierna fattispecie, invece, le cause per scelta cumulate per ragioni oggettive e soggette a fori territoriali derogabili, risultano attratte, per le sopra esposte ragioni, alla competenza inderogabile e funzionale sussistente sulla domanda di annullamento del precetto ex articoli 27 e 480 c.p.c.;
deve pertanto affermarsi la competenza del Tribunale di Vibo Valentia e formularsi il seguente principio di diritto:
“nel caso di opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande afferenti alla validita’, efficacia e risoluzione del sotteso contratto, in uno alle correlate pretese di ripetizione d’indebito e risarcitorie, risultano connesse oggettivamente e per accessorieta’, sicche’ sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale sussistente sulla domanda di annullamento del precetto ex articoli 27 e 480 c.p.c., senza che possa operare il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse e accessorie”;
spese secondo soccombenza;
in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, deve dichiararsi che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, ex articolo 13, comma 1-quater (Cass., 22/05/2014, n. 11331).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia, davanti al quale rimette le parti con termine di tre mesi per la riassunzione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

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