In tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13163.

La massima estrapolata:

In tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non è richiesta l’espressa previsione statutaria dei limiti quantitativi entro cui possono essere riconosciuti emolumenti in favore degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell’associazione, essendo ricavabili direttamente dall’10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 460 del 1997, né è consentito all’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’iscrizione nell’anagrafica unica delle ONLUS, imporre all’ente ulteriori oneri che non trovino fondamento nella stessa legge.

Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13163

Data udienza 28 marzo 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Est. Consigliere

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– ricorrente –
contro
Associazione (OMISSIS) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via (OMISSIS);
– intimata –
Avverso la sentenza n. 1882, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari il giorno 11.07.2014, e pubblicata il 26.09.2014;
ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Di Marzio Paolo;
la Corte osserva.

FATTI DI CAUSA

con proprio provvedimento del 16.4.2016 l’Agenzia delle Entrate, odierna ricorrente, opponeva il proprio diniego all’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Onlus dell’Associazione (OMISSIS), odierna intimata.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria affermava che nello Statuto dell’Associazione non risultava assicurato il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve e capitale, per quanto il divieto fosse riportato allo Statuto, articolo 13. Questo perche’ non era stata prevista la quantificazione degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti ai componenti del Consiglio direttivo, al tesoriere e ai revisori dei conti. Avverso il provvedimento di diniego l’associazione proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari che, ritenute fondate le difese proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, lamentando la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, comma 1, lettera d). La CTR osservava che l’Agenzia delle Entrate, nonostante lo Statuto, articolo 13, preveda l’espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonche’ fondi, in forma diretta o indiretta, salva la previsione di cui al ricordato articolo 10, sosteneva che, nondimeno, il testo carente dello Statuto avrebbe consentito l’occulta o indiretta distribuzione di utili o avanzi. Il Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, comma 6, lettera c), rilevava la CTR, consente la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo delle Onlus di emolumenti individuali non superiori al compenso previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle societa’ per azioni. Secondo la CTR, la disposizione assumeva la natura di norma antielusiva sostanziale, non necessitando di specifiche previsioni statutarie. Evidenziava, quindi, che tra le clausole limitative di cui il legislatore ha obbligatoriamente previsto l’espressa previsione nello Statuto non e’ compresa quella prospettata dall’Ufficio, cioe’ la specificazione degli emolumenti degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell’Associazione, come del resto confermato con proprie disposizioni regolamentari dalla stessa Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 9 del 25.1.2007). In conseguenza, la CTR confermava la decisione di primo grado, rigettando l’appello introdotto dall’Amministrazione finanziaria.
Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. L’Associazione (OMISSIS) non si e’ costituita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – L’Agenzia delle Entrate contesta mediante il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, comma 1, lettera d), in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere che il divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione di una Onlus non occorre sia specificamente previsto nello Statuto dell’Associazione, che puo’ anche operarvi riferimento in termini generali.
2.1. – L’Amministrazione finanziaria, con il suo motivo di ricorso, censura l’impugnata CTR per essersi pronunciata senza comprendere esattamente il fondamento dell’impugnazione che le era stata proposta. Infatti, il diniego all’iscrizione dell’Associazione (OMISSIS) all’anagrafe delle Onlus era stato opposto “non solo e non tanto perche’ nello statuto non era stato inserito l’espresso divieto per i membri apicali della stessa di percepire, anche in via indiretta, gli utili e gli avanzi di gestione… ma soprattutto perche’ la clausola statutaria, che riconosceva i compensi agli amministratori per l’espletamento dell’attivita’ professionale, non conteneva alcun criterio di quantificazione degli stessi in spregio della ratio sottesa al Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, comma 1, lettera d). La omessa previsione di parametri di liquidazione dei compensi… avrebbe potuto consentire agli organi gestori dell’associazione di percepire un compenso del tutto slegato dal tipo e dall’entita’ del lavoro da essi eventualmente svolto” (ric. p. V e s.).
Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate risulta in parte inammissibile, e per il resto e’ infondato.
Invero, poiche’ non e’ consentito all’Amministrazione finanziaria invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle esposte nei propri atti d’imposizione, come portati a conoscenza del contribuente, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto riportare, anche in sintesi, non solo il ricorso proposto in appello, onere cui ha ottemperato, ma anche le parti del proprio atto di diniego nelle quali aveva contestato alla Associazione (OMISSIS) – non solo di non aver preveduto espressamente, nel proprio Statuto, il divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione agli esponenti di vertice dell’ente, ma anche – di non aver indicato i criteri di quantificazione delle somme che avrebbero potuto essere riconosciute per l’espletamento dell’attivita’ istituzionale, cfr. Cass. sez. V, 8.5.2006, n. 10526. Altrimenti, l’Ente impositore avrebbe dovuto dimostrare di essere venuta a conoscenza della circostanza contestata al contribuente solo dopo l’emissione del provvedimento di diniego, cfr. Cass. sez. V, 3.6.2015, n, 11421.
Per quanto attiene alle critiche che l’Amministrazione finanziaria propone direttamente avverso quanto affermato dalla CTR, e non quanto essa avrebbe omesso di valutare, puo’ rilevarsi che la decisione assunta dal giudice di appello non deve ritenersi sia incorsa nel vizio di violazione di legge, avendo fornito un’interpretazione della normativa regolatrice della materia compatibile con le sue previsioni.
La CTR ha osservato che la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, comma 6, lettera c), ha la natura di norma antielusiva sostanziale, “con la conseguenza che non necessita di specifiche previsioni statutarie, appalesandosi a tal fine sufficiente quella generale inserita nello Statuto adottato dalla ricorrente, articolo 13” (sent. CTR, p. III) Associazione (OMISSIS). Puo’ allora chiarirsi, in accordo con la Commissione Tributaria Regionale, che tra le clausole limitative di cui il legislatore ha obbligatoriamente richiesto l’espressa previsione nello Statuto di una Onlus, non e’ compresa l’indicazione dei limiti quantitativi entro cui possono essere riconosciuti emolumenti in favore dei componenti degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell’associazione trattandosi, del resto, di limite indicato direttamente dalla legge, e non essendo consentito all’Amministrazione imporre ulteriori oneri, al fine di consentire l’iscrizione nell’anagrafe unica delle Onlus, che non trovino fondamento nella stessa legge. Sembra ancora opportuno rilevare, invero, che la stessa Amministrazione finanziaria, con risoluzione 25 gennaio 2007, n. 9, “ha implicitamente confermato che il limite di cui al piu’ volte cit. Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, comma 6, non necessiterebbe di espresse clausole limitative da inserire nello Statuto dell’Ente, dovendosi invece verificare l’eventuale ipotesi di distribuzione indiretta di utili o avanzi caso per caso, in relazione agli elusivi comportamenti posti in essere dall’Associazione” (sent. CTR, p. 3 s.). Queste ragioni fondanti della decisione assunta dalla CTR non sono sottoposte a specifica critica dalla ricorrente, che non spiega per quali ragioni le normative richiamate nel suo atto d’impugnazione avrebbero dovuto, necessariamente, essere interpretate in modo diverso.
Da quanto osservato discende che il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta infondato, e deve percio’ essere respinto.
Non occorre provvedere sulle spese di lite, stante la soccombenza della ricorrente e la mancata costituzione dell’intimata Associazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

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