In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 aprile 2024| n. 10250.

In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti

In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti può essere disposto dal Giudice solo quando sia accertato un preciso vantaggio per i minori derivante dalla partecipazione dei nonni al progetto educativo, formativo e di crescita, senza imporre rapporti contro la volontà dei nipoti e non essendo sufficiente la mera assenza di questioni pregiudizievoli.

 

Ordinanza|16 aprile 2024| n. 10250. In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti

Data udienza 6 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Figli minori – Disciplina degli incontri – Ascendenti – Elevata conflittualità tra i genitori – Artt. 315 bis e 317 bis, cpc
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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Rel.

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ORDINANZA

sul ricorso 634/2023 proposto da:

Te.Ma., elett.te domic. presso l’avv. Ri.Pr., dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;

– ricorrente –

– contro –

An.Va., elett.te domic. presso l’avv. An.Bo., rappres. e difesa dagli avv.ti Ca.Ra. e La.Du. per procura speciale in atti;

Mo.Ga., in persona della curatrice speciale, avv. Cl.Ca., elett.te domic. presso l’avv. Fe.Ra. dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; MO.MI., elett.te domic. presso l’avv. Gi.Be. dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti,

– contro ricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Torino del 12.10.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti

RILEVATO CHE

Con decreto del 4.11.22 il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle D’Aosta ha rigettato il ricorso presentato ex art. 317-bis da Te.Ma. in ordine alla frequentazione della nipote minore Mo.Ga., nata nel …, in considerazione dell’inadeguatezza della stessa e del fatto che non era nella mente della minore.

La Corte d’appello ha respinto il reclamo della Te.Ma., osservando che: come eccepito dal curatore speciale, alla luce della c.t.u., il percorso di riavvicinamento della minore alla nonna paterna era subordinato alla valutazione delle condizioni psicologiche della minore, ritenuta molto fragile, e al superamento – tra i genitori – della loro elevata conflittualità, nella quale la reclamante era coinvolta; la situazione familiare si era inasprita, con una recrudescenza del conflitto che sconsigliava l’inserimento della nonna, pur considerando che quest’ultima aveva avuto comunque contatti con la minore, seppure con la compiacenza del padre.

Te.Ma. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso An.Va., con memoria, e la curatrice speciale della minore, Mo.Ga.; deposita altresì controricorso il padre, Mo.Mi., aderendo al ricorso.

In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, 132, c.p.c., per difetto di motivazione sull’ammissione della c.t.u., per aver la Corte d’appello fondato la decisione impugnata sulla relazione della c.t.p. di parte (poi revocata) dott.ssa Ra., senza esaminare gli elementi istruttori acquisiti in primo grado, quale la c.t.u., un parere pro-veritate circa l’utilità della figura della nonna per la minore, e le stesse richieste di quest’ultima la quale, pur non incontrando la nonna da otto anni, ne serbava un buon ricordo, chiedendo sempre di lei.

La ricorrente si duole altresì del fatto che la Corte territoriale avesse inteso far gravare la conflittualità tra i coniugi sulla nonna, senza indagare quale sarebbe la reazione della minore in caso di riavvicinamento alla stessa ricorrente, adottando una motivazione contraddittoria e sostanzialmente apparente.

Il secondo motivo deduce violazione del contraddittorio e violazione degli artt. 12 Convenzione New York e 6 Convenzione Strasburgo, in quanto la minore non era stata mai sentita, neppure attraverso il c.t.u., senza nessuna motivazione.

Il terzo motivo denunzia, in via gradata, violazione degli artt. 315-bis e 317-bis, c.p.c., per aver la decisione impugnata precluso la possibilità per la ricorrente, quale ascendente, di intrattenere rapporti significativi con la minore, ciò che avrebbe potuto consentire anche di superare la conflittualità tra i genitori.

Il primo e terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto diretti al riesame dei fatti in ordine alla rispondenza all’interesse del minore della richiesta di frequentazione con la nonna ricorrente.

Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass., n. 2881/23; n. 15238/18).

Nella specie, la Corte territoriale ha posto a sostegno della decisione sia la c.t.u., espletata nel giudizio divorzile, che le relazioni della dott.ssa Ra., psicologa incaricata dal padre della minore, poi da quest’ultimo revocata, recependo in sostanza i rilievi di tali professionisti a tenore dei quali la decisione di consentire il riavvicinamento della minore alla nonna (i cui rapporti erano sospesi fin dall’accordo di divorzio) era subordinata a una previa valutazione delle condizioni psicologiche della stessa minore e al superamento della conflittualità familiare nella quale la ricorrente era risultata profondamente coinvolta (come peraltro confermato in motivazione con riferimento ai riferiti incontri tra nonna e figli, in violazione delle prescrizioni dettata dal giudice), tentativo questo che non era riuscito con una recrudescenza della predetta conflittualità.

In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti

Pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto ancora insussistenti i presupposti per la ripresa della relazione in questione, essendo evidente l’inopportunità di una introduzione nel conflitto in atto della figura della nonna, anche considerando la fragilità mostrata dalla minore, priva di una effettiva “mentalizzazione” di quella figura. Inoltre, è stata evidenziata la correttezza delle preoccupazioni espresse dagli operatori (c.t.u. e psicoterapeuta) circa il coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e sulla necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la minore.

Il secondo motivo è infondato.

In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione dell’ascolto, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato espletamento, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione (Cass., n. 16410/20, che ha dettato il principio in un giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore – critica respinta – e della mancata audizione di quest’ultimo, censura che è stata invece accolta, con rinvio della causa al giudice dell’appello).

Nel caso concreto, dagli atti non emerge che il minore sia stato sentito in ordine alla questione della frequentazione con la nonna ricorrente, né è stata fornita una motivazione giustificatrice del mancato ascolto. Sul punto, è stato ritenuto che l’art. 315-bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012 , n. 219, prevede il diritto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, e quindi anche in quelle relative all’affidamento ai genitori, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con il suo “superiore interesse”.

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l’audizione è adempimento necessario, a meno che l’ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell’età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore (Cass., n. 24626/23; n. 1474/21; n. 9691/22).

In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti

Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince la fragilità della minore la quale non aveva “mentalizzato” la figura della nonna paterna, come rilevato dal c.t.u.; inoltre, come detto, i vari operatori avevano evidenziato l’inopportunità del coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e la necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la nipote.

Se ne deve dunque dedurre che l’omesso ascolto della minore sia stato adeguatamente giustificato dalla Corte territoriale, non rispondendo la relativa audizione all’interesse della stessa. Infatti, nel decreto impugnato è stato rilevato che la nonna era stata messa ampiamente in contatto con la nipote, liberamente e al di fuori di ogni cautela, ciò attraverso contatti telefonici e poi, durante le vacanza estive del 2022, grazie alla compiacenza dello stesso padre.

Invero, in tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l’esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l’ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere (Cass., n. 23247/23).

Nel caso concreto, è dunque evidente come il mancato ascolto della minore fosse stato ritenuto necessario nel suo interesse, nell’ambito del percorso terapeutico volto a tutelare Mo.Ga. riguardo alle conflittuali relazioni familiari.

Sussistono giusti motivi compensare le spese tra le parti, attesa la natura della controversia.

In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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