Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 18 marzo 2019, n. 7621.
La massima estrapolata:
In caso di trust costituito in Stato estero ove non trovano applicazione né la Convenzione di Bruxelles, né i Regolamenti europei, né le Convenzioni di Lugano, da una cittadina italiana con individuazione del trustee in una società con domicilio in quello Stato e dei beneficiari in persone fisiche o giuridiche con domicilio in Italia, «la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato medesimo per le controversie in materia di administration del trust non si estende a quella in tema di validità del rapporto nel suo complesso considerato».
Ordinanza 18 marzo 2019, n. 7621
Data udienza 12 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f.
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8138-2018 proposto da:
(OMISSIS), in qualita’ di Amministratrice di Sostegno di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS) S.A., in qualita’ di trustee di (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) in qualita’ di Amministratrice di Sostegno di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO LU POI ed (OMISSIS);
– controricorrente all’incidentale –
e contro
FONDAZIONE (OMISSIS) ONLUS;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 27971/2017 r.g. del TRIBUNALE di MILANO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice italiano ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), quale amministratore di sostegno di (OMISSIS), ha proposto, con ricorso notificato il 07/03/2018, regolamento di giurisdizione in relazione alla domanda da lei proposta, con atto notificato il 16/05/2017, dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti della (OMISSIS) S.A., quale attuale trustee del trust (autodichiarato, irrevocabile e discrezionale) denominato ” (OMISSIS)”, di cui la (OMISSIS) era stata la settlor o disponente, nonche’ della beneficiaria finale Fondazione (OMISSIS), volta a conseguire la declaratoria della nullita’ del trust e della consequenziale insussistenza di crediti della beneficiaria sul relativo patrimonio o sui redditi prodotti, con condanna del trustee a rendere il conto della gestione fin dall’istituzione e a trasferire ogni cespite disponibile in forza del trust, tra cui i saldi dei conti bancari e degli investimenti al nome del trust o del trustee o della (OMISSIS) od altre societa’ controllate direttamente o indirettamente.
2. In particolare, detto trust era stato istituito con dichiarazione unilaterale del 05/07/2005 di (OMISSIS) ltd – agente quale de facto settlor con le disponibilita’ fornite dalla (OMISSIS) – ed a seguito di versamenti iniziali di UD 100 e poi di Euro 6.101.983,75 e UD 8.035.322,77, gli ultimi due eseguiti per contanti il 30/06/2005 sul conto della societa’ (OMISSIS) presso la (OMISSIS) di (OMISSIS), poi trasferiti senza corrispettivo a detto trustee; e, secondo la prospettazione dell’atto di citazione (punto 14, a pag. 4), era stato un mezzo per investire parte di un ben piu’ ingente patrimonio di cui la (OMISSIS) (classe (OMISSIS), ormai affetta dalla malattia di Alzheimer dopo un decadimento psichico ed intellettuale iniziato gia’ nel 2005 e culminato nel 2010 fino alla nomina dell’amministratore di sostegno) era venuta a disporre a seguito della morte, senza altri eredi, prima del marito (nel 1980) e poi (nel 2003) del marito della germana (OMISSIS) (poi, nel 2008, pure quest’ultima mancata ai vivi), patrimonio da costoro accumulato fino ad almeno 40-50 milioni di Euro, “collocato in Svizzera e non dichiarato in Italia” (punto 9, pag. 3, dell’atto di citazione).
3. Per quel che in questa sede – ed ai soli fini della soluzione delle questioni di giurisdizione – puo’ rilevare, si diffuse nell’atto di citazione la (OMISSIS) nel rappresentare le circostanze di fatto della costituzione del trust, la casualita’ della sua stessa scoperta da parte di essa quale amministratore di sostegno e dopo la nomina, la cessazione delle erogazioni di somme (circa UD 500.000 in piu’ versamenti, cessati pero’ nel 2010 col definitivo decadimento delle facolta’ intellettive e l’avvio di un procedimento di circonvenzione di incapace a carico del vicino, accusato di profittare della (OMISSIS), cui comunque fino a quel momento era garantita una somma di circa Euro 15.000 mensili), ma soprattutto le clausole di quello particolarmente onerose in quanto tali da privarla di qualunque diritto sui pure ingenti beni conferiti e senza nessun obbligo del trustee nei confronti delle germane (OMISSIS), pure definite beneficiarie, per tutta la durata del trust, fissata in centocinquant’anni (e con previsione di devoluzione alla Fondazione dei beni in trust dopo cinquant’anni dalla morte della (OMISSIS)).
4. E, ampiamente descritte le condizioni contrattuali, ne evidenzio’ numerosi profili di nullita’, anche sotto il profilo dell’evidente vizio del suo consenso, attesa la sostanziale indisponibilita’ del cospicuo patrimonio conferito in trust per una durata di gran lunga superiore alle aspettative di vita della settlor, senza garanzia di percepire neppure una rendita adeguata, ne’ obblighi di qualsiasi specie a carico del trustee, libero anche di trasferire i beni ad altro trust e prevedere beneficiari diversi, mai vincolato dalla “lettera di desideri” pure sottoscritta dalla disponente con analitica previsione degli impegni raccomandati al trustee (somme da destinare alla manutenzione della cappella di famiglia, alla Fondazione (OMISSIS) e ad altre entita’ operanti a favore dei malati di Alzheimer, in ragione di annui rispettivi da Euro 5.000 ad Euro 15.000, Euro 10.000 ed Euro 15.000 per cinquant’anni; rendita alla beneficiaria in ragione dello 0,3% del capitale del trust): in sostanza, con modalita’ (sebbene coerenti con la finalita’ di evitare le conseguenze tributarie a carico dei beneficiari ove si configurasse un loro diritto a percepire somme dal trustee) tali da non evitare il rischio che il trust “sia equivalente alla “rapina” a esclusivo vantaggio del trustee e dell’intermediario che gestisce le disponibilita’ finanziarie” (punto 48, a pag. 10, dell’atto di citazione).
5. Instaurato il contraddittorio sulla domanda, iscritta al n. 27971/17 r.g. del tribunale ambrosiano, le convenute si costituirono e, per quel che in questa sede rileva: la trustee, prima di ribadire la piena validita’ del trust (pienamente e consapevolmente voluto in ogni suo aspetto dalla settlor, secondo la propria ricostruzione dei fatti, ampia e circostanziata e non esattamente collimante con quella dell’avversaria) contesto’ preliminarmente la giurisdizione del giudice italiano, sostenendo essere le domande devolute a quella del giudice delle Isole Cayman o, in alternativa, a quella del giudice elvetico; la beneficiaria Fondazione, dal canto suo, contesto’ l’azione di accertamento nei suoi confronti, la connessione con la domanda di nullita’ del trust e quindi la giurisdizione dell’adito giudice italiano.
6. All’esito anche del rilievo di un difetto di rappresentanza in capo all’attrice fu conseguito decreto del 24/01/2018 del giudice tutelare, di autorizzazione a proporre anche in Italia le azioni di nullita’ e rendiconto e comunque come gia’ intentate nel giudizio incardinato al n. 27971/17 r.g. trib. Milano; ed il giudice istruttore di questo, con ordinanza 13-14/03/2018 e dopo la proposizione del presente regolamento, sospese il giudizio per la non manifesta infondatezza della questione di giurisdizione con quello sollevata.
7. Delle intimate resiste la sola (OMISSIS) S.A., societa’ di diritto elvetico, la quale ha, con successivo atto – notificato il 16-20/04/2018 a mezzo posta – qualificato “controricorso ex articolo 370 c.p.c. e ricorso incidentale”, ampiamente contestato l’avversa pretesa di declaratoria di giurisdizione del giudice italiano, fondata sulla sede in Italia di uno dei due convenuti e cioe’ della beneficiaria Fondazione, a tale scopo proponendo impugnazione incidentale per conseguire la declaratoria della giurisdizione del giudice delle Isole Cayman o di quello elvetico.
8. Replicato a detto ricorso incidentale con ulteriore controricorso della ricorrente originaria (notificato il 24/05/2018) con preliminare doglianza dell’inammissibilita’ di quello, la Procura Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta in data 10/10/2018 (ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., commi 1 e 2, come sostituito dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera g), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), concludendo per la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano.
9. Infine, per l’adunanza camerale del 12/02/2019 entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’ultimo inciso dell’articolo 380-ter c.p.c., comma 3, nel testo oggi vigente a seguito della citata novella, mentre la resistente produce altresi’ documentazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A. Questioni preliminari su ricorso principale e incidentale.
1. Va, in via preliminare, dato atto della dichiarazione di intervenuto mutamento di ragione sociale dell’originaria ricorrente incidentale da (OMISSIS) S.A. in (OMISSIS) S.A., secondo quanto risulta dalla certificazione, sia pure informale, versata in atti in uno alla memoria per l’adunanza, con ulteriore documentazione: una sentenza della Grand Court delle Isole Cayman sulla Beddoe Application del 17/09/2018 con traduzione in italiano, un parere dell’avv. (OMISSIS) con traduzione in italiano, una lettera di risposta del 23/04/2018 dell’avv. (OMISSIS) con traduzione in italiano, la traduzione della lettera della resistente del 06/04/2018 all’avv. (OMISSIS) e della sua risposta con allegato. Tale produzione e’ ammissibile nel regolamento di giurisdizione: a cui, non essendo un procedimento d’impugnazione, non si applica il divieto di cui all’articolo 372 c.p.c. e potendo cosi’ le parti produrre in quello le prove che avrebbero potuto – ancora – produrre nel giudizio di merito (tra molte, v. Cass. Sez. U. ord. 26/10/2009, n. 22584).
2. Ancora in via preliminare, e’ infondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per mancata indicazione di disposizioni di legge o di convenzioni internazionali a giustificazione dell’invocata giurisdizione italiana: l’istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, puo’ anche non contenere specifici motivi di ricorso e cioe’ l’indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, solo dovendo recare, a pena di inammissibilita’, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere (tra molte: Cass. Sez. U. ord. 16/05/2013, n. 11826, ovvero Cass. Sez. U. 20/10/2000, n. 1129; ancor piu’ di recente – Cass. Sez. U. 18/05/2015, n. 10092 – ribadendosi l’inammissibilita’ del regolamento di giurisdizione solo in caso di violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per il caso di omessa esposizione degli estremi della controversia necessari alla definizione della questione di giurisdizione ed alla verifica di proponibilita’ del mezzo, cioe’ le parti, l’oggetto e il titolo della domanda, il procedimento cui si riferisce l’istanza e la fase in cui esso si trova).
3. Sempre in via preliminare, deve respingersi l’eccezione della ricorrente principale di inammissibilita’ del ricorso incidentale dispiegato dalla (OMISSIS) S.A., sia pure adeguatamente interpretando le richieste e le difese di quest’ultima:
se, da un lato, non e’ certamente consentito alla Corte di cassazione italiana statuire su quale sia il giudice straniero munito di giurisdizione (tanto non potendo effettivamente rientrare nelle sue istituzionali attribuzioni, cui l’ordinamento dei giudici stranieri resta ovviamente del tutto estraneo), ma solo se quello italiano ne sia provvisto oppur no, dall’altro lato la domanda della trustee puo’ intendersi allora quanto meno intesa alla verifica dell’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano, in dipendenza della sussistenza di quella dei giudici stranieri.
4. Quest’ultima assurge allora non gia’ ad (inammissibile) oggetto principale, ma a presupposto della declaratoria richiesta, che puo’ ritenersi limitata, come il piu’ contiene il meno ed in ogni caso per il generalissimo principio della conservazione degli atti giuridici (nel senso tradizionale dell’obbligo di interpretarli, ove consentito dalla lettera delle espressioni usate, in modo che possano avere un senso, piuttosto che in modo tale che non possano condurre ad alcun utile risultato per chi li ha posti in essere), alla negazione della giurisdizione del giudice invocata dalla controparte, odierna ricorrente principale.
5. Del resto, le contestazioni attinenti alla giurisdizione, che le controparti del ricorrente intendessero dispiegare, dovrebbero necessariamente essere veicolate con ricorso incidentale, benche’ il regolamento di giurisdizione per definizione non assuma la struttura e la funzione di un’impugnazione (per l’obbligo di rispettare l’articolo 371 c.p.c., siccome richiamato dall’articolo 41 dello stesso codice: Cass. Sez. U. ord. 22/12/2003, n. 19667; in senso analogo, gia’ Cass. Sez. U. 12/05/1976, n. 1657), per la necessita’ di concentrare in un unico giudizio tutte le questioni attinenti alla giurisdizione (tra molte: Cass. Sez. U. 17/10/1992, n. 11436).
6. Anzi, il controricorso del resistente sarebbe comunque idoneo ad introdurre utilmente quale autonoma questione la propria tesi sulla sussistenza o meno della giurisdizione ove – come con ogni evidenza accade nella specie, sussistendone tutti i presupposti formali con indicazione della vicenda processuale e delle tesi in diritto in base alle quali e’ negata la giurisdizione del giudice italiano – possa convertirsi in ricorso autonomo di regolamento di giurisdizione (Cass. Sez. U. ord. 24/07/2013, n. 17935; Cass. Sez. U. 17/10/2002, n. 14767).
7. L’introduzione degli argomenti in base ai quali e’ contestata la giurisdizione italiana deve definirsi rituale e tanto rende priva di rilevanza ogni questione sull’interesse dell’altra convenuta originaria, qui non costituita, a sollevare le relative eccezioni, in ogni caso rese oggetto del presente procedimento dalle iniziative delle altre parti.
B. La questione di giurisdizione: domanda e tesi delle parti.
8. Puo’ infine passarsi al merito delle questioni di giurisdizione, alla cui disamina va premesso che la peculiarita’ della fattispecie consiste nel dispiegamento di un’azione di declaratoria di nullita’ (sotto diversi profili, tra cui anche la contestazione della validita’ della formazione del consenso della disponente) di un trust (come detto, autodichiarato, irrevocabile e discrezionale) istituito all’estero, con trustee originario e successivo entrambi stranieri e con beneficiari originari italiani; e, piu’ in particolare, di un trust:
– caratterizzato (per quel che in questa sede rileva, attenendo al merito l’ulteriore questione connessa alla scelta della legge che regola il rapporto, anch’essa individuata in quella delle Isole Cayman) da una clausola di proroga della giurisdizione in favore dei giudici di un’entita’ equiparabile (ai limitati fini che qui interessano e comunque, ove necessario, da intendersi, se del caso, meramente descrittivi) ad uno Stato indipendente – quali le Isole Cayman (territorio britannico oltremare, dotato di amplissima autonomia e retto da una Costituzione concessa dal Sovrano del Regno Unito, l’ultima delle quali del 2009) – cui non si applica ne’ il Regolamento (CE) 44/01 (Bruxelles I) e tanto meno il suo successore (Regolamento c.d. Bruxelles I-bis, il 1215/12), ne’ la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968;
– il cui originario trustee era un soggetto di nazionalita’ di tale Stato (ed ivi domiciliato), mentre il trustee al tempo della proposizione della domanda ha la nazionalita’ di uno Stato diverso, cioe’ della Confederazione elvetica ed e’ ivi domiciliato: ed almeno in relazione al secondo dei quali si applica la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall’Unione Europea con decisione del Consiglio del 27/11/2008 ed entrata in vigore, nei rapporti tra l’Unione e detta Confederazione, il di 01/01/2011), applicabile, ai sensi del suo articolo 63, alle azioni iniziate dopo la sua entrata in vigore (Cass. Sez. U. 13/09/2018, n. 22405) e quindi anche a quella odierna, iniziata nel giugno 2017.
9. In estrema sintesi, la tesi dell’odierna ricorrente principale (originaria attrice) si riconduce all’invocazione dell’applicazione dell’articolo 6, n. 1, di detta ultima Convenzione, che fonda la giurisdizione del giudice dello Stato del luogo in cui uno qualsiasi dei convenuti – e quindi, nella specie, il beneficiario, vale a dire una persona giuridica (fondazione) di diritto italiano – e’ domiciliato, “sempre che tra le domande esista un nesso cosi’ stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.
10. Dal canto suo, la ricorrente incidentale (originaria convenuta) deduce un articolato impianto difensivo, incentrato sulle eccezioni di litispendenza internazionale, di difetto di rappresentanza, di sussistenza di una clausola di proroga in esclusiva della giurisdizione, di rinuncia alla giurisdizione nazionale, di insussistenza dei criteri di collegamento previsti dall’articolo 6 della Convenzione di Lugano.
C. Le eccezioni preliminari della controricorrente.
11. Pregiudiziale ad ogni altra e’ la questione della litispendenza internazionale: ma, in disparte ogni analisi sull’effettiva anteriorita’ dell’introduzione del giudizio dinanzi alla Grand Court delle Isole Cayman (in ragione del momento di perfezionamento delle notifiche dei rispettivi atti introduttivi, essendo instaurata quella italiana in forza di notifica di citazione perfezionatasi anteriormente al momento di perfezionamento della notifica dell’atto di vocatio in ius dinanzi al giudice delle Isole Cayman, benche’ addotto come preventivamente adito), una tale questione neppure rileva.
12. Infatti, essa integra una questione di rito sulla sussistenza o meno dei presupposti di natura processuale inerenti l’identita’ delle cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente e non incide quindi in alcun modo sulla giurisdizione correttamente intesa: con la conseguenza che dovrebbe allora esperirsi, contro l’ordinanza che sospendesse il giudizio nazionale, il regolamento necessario di competenza ex articolo 42 c.p.c. (in tali esatti espressi termini: Cass. Sez. U. 22/12/2017, n. 30877), mentre al contrario, qualora la sospensione non fosse disposta, troverebbe applicazione la regola generale – tra molte, v. Cass. ord. 07/03/2017, n. 5645 – per la quale non e’ data impugnazione contro i provvedimenti che la negano e, a tutto concedere, il relativo vizio si propagherebbe, quale nullita’ del procedimento, alla successiva sentenza, essa sola da impugnare coi rimedi suoi propri.
13. Infondata e’ pure l’eccezione di difetto di rappresentanza sulla domanda contro la Fondazione, in quanto – tra l’altro – esulerebbe dal ben circoscritto ambito di autorizzazione del giudice tutelare: invero, va rimesso al giudice del merito ogni piu’ approfondito esame del decreto con cui il giudice tutelare ha autorizzato l’amministratrice di sostegno odierna ricorrente a stare in giudizio, il quale comunque ai limitati fini della risoluzione della qui sollevata questione di giurisdizione – pare operare sufficiente riferimento all’azione come identificata dal numero di ruolo generale del Tribunale di Milano e non solo quindi a quella contro il trustee, ma a tutte quelle con quella domanda dispiegate, sebbene solo la prima sia stata compiutamente descritta nel ricorso a quel giudice.
14. D’altra parte, la domanda specifica rivolta contro la Fondazione e’ con ogni evidenza strutturata come diretta ed immediata conseguenza dell’azione di nullita’ proposta in via principale contro il trustee e si atteggia quindi come strettamente dipendente da quella principale ed oggetto di espressa descrizione nella richiesta di autorizzazione.
15. A non diversa valutazione di infondatezza va incontro l’altra eccezione della ricorrente incidentale, collegata alla difesa della stessa Fondazione, che ha, in qualita’ di beneficiaria del trust, escluso la sussistenza di propri crediti e cosi’ di qualsiasi proprio interesse in causa: la negazione della sussistenza di qualunque credito da parte della convenuta non attiene al suo interesse alla partecipazione, ma al merito della domanda o, a tutto concedere, a questione preliminare a quest’ultimo e quindi irrilevante ai fini del presente regolamento, per essere devoluta al giudice munito di giurisdizione.
D. L’eccezione di proroga convenzionale della giurisdizione.
16. La prima eccezione sostanziale da esaminare attiene alla sussistenza, all’ambito ed al valore della clausola di proroga della giurisdizione (a seguito dell’impegno assunto dalle parti a riconoscere la competenza giurisdizionale del giudice di un determinato ordinamento su future liti inerenti ad un rapporto) in favore di quella dei giudici delle isole Cayman, contenuta nell’atto istitutivo del trust denominato (OMISSIS), il quale, al suo articolo 10, prevede:
“10.1. The governing law of this Trust shall be that of the Cayman Islands and, subject to the following provisions, all rights under this Trust and the rights, powers and duties of the Trustees and all persons interested under this Trust and the construction and effect of this Trust shall be governed by and construed according to the laws of the Cayman Islands.
10.2. The court of the Cayman Islands shall be the forum for the administration of the Trust”.
17. Un simile tenore testuale puo’ adeguatamente tradursi in:
“10.1. La legge regolatrice di questo Trust sara’ quella delle Isole Cayman e, soggetta alle seguenti previsioni, tutti i diritti derivanti da questo Trust e i diritti, poteri e doveri dei Trustees e tutte le persone interessate secondo questo Trust e l’esecuzione e gli effetti di questo Trust saranno governati da e ricostruiti secondo le leggi delle Isole Cayman.
10.2. L’autorita’ giudiziaria delle Isole Cayman sara’ il foro per la amministrazione del Trust”.
18. L’eccezione della controricorrente di modifica (e quindi di novita’) delle posizioni originariamente assunte nel giudizio di merito dalla controparte, soprattutto quanto alla doglianza della settlor (per il tramite della sua amministratrice di sostegno) di invalidita’ della clausola di proroga della giurisdizione, puo’ ritenersi assorbita dalla valutazione di inapplicabilita’ a priori della clausola e rimettersi quindi al merito della controversia, lasciata qui del tutto impregiudicata.
19. In proposito e’ invocata dalle parti giurisprudenza straniera di Paesi o Entita’ statali in cui particolarmente elaborato e’ l’istituto del trust: rispettivamente, il precedente del Privy Council del 26/11/2014, in causa Crociani v. Crociani, nel senso dell’esclusione delle controversie sulla validita’ del contratto dalla clausola attributiva di giurisdizione quanto alla administration del trust; in via soltanto indiretta quella riportata nella sua sezione 4 nel parere prodotto sub all. 3 alla memoria della ricorrente incidentale a firma dell’avv. (OMISSIS) e fondato pero’ su di una complessiva interpretazione, oltretutto correttamente espressa in termini prudenziali o dubitativi, della legge delle Isole Cayman, cioe’ gli articoli 89 e 90 della legge di quello Stato sul trust, nella revisione del 2018, nel senso dell’estensione della clausola di proroga della giurisdizione, per di piu’ esclusiva, anche alle controversie sulla validita’ stessa del trust.
20. Tale giurisprudenza, citata con esiti diametralmente opposti dalle odierne parti, puo’ peraltro solo costituire un punto di riferimento orientativo per la valutazione diretta, spettante istituzionalmente a questa Corte, che di certo non e’ formalmente vincolata – in mancanza di norme, nazionali o internazionali, a vario titolo cogenti all’elaborazione di specifiche istituzioni estere, ma solo dai criteri ermeneutici propri del diritto straniero, se riconosciuto applicabile alla fattispecie concreta (da ultimo: Cass. 05/12/2014, n. 25735, che raggiunge tale conclusione in base alla L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 15, ai cui sensi la legge straniera e’ applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo).
21. La clausola pattizia in esame, invero ed in difetto anche solo di allegazione di norme ermeneutiche diverse nella legislazione scelta dalle parti per regolare il contratto (cioe’ quella delle Isole Cayman), va interpretata, allora e prima di ogni altra cosa, alla stregua del tenore letterale delle espressioni adoperate e secondo l’intenzione delle parti.
22. A tal proposito puo’ rilevarsi come, nel tecniloquio giuridico di common law (secondo quanto si desume dai principali testi come disponibili anche in Italia e da presumersi a disposizione di una contraente non professionista che scelga la rischiosa via della formulazione del testo contrattuale in una lingua straniera), il termine administration (che equivale, riferito ad un contratto, al lemma management) comprende le “administrative functions related to dealing with contracts, like 1) request to bid, 2) evaluating bid, 3) allotment of contract, 4) Implementing contract, 5) measuring completed work, and 6) computing payments. It also involves supervising contract connection, addressing linked issues, integrating necessary alterations or adjustments in the deal, making sure that both parties adhere to or surpass each other”: vale a dire una serie di attivita’ riconducibili al concetto di conclusione (o stipula), ordinaria amministrazione o di esecuzione del contratto, cio’ che non si estende allora alla stessa validita’ del contratto e, nella specie, del trust (o, come si esprime il Privy Council nella decisione citata dalla ricorrente principale, alle questioni domestiche e interne del trust).
23. In conclusione, poiche’ nella presente fattispecie viene in questione la nullita’ del trust e cosi’ si contesta appunto e proprio la valida costituzione di un vincolo negoziale complessivo (a prescindere dal fatto che si investe cosi’ la medesima efficacia della clausola di proroga), la clausola in esame non si applica in nessun modo:
– sia o meno tale clausola stata validamente voluta dalla settlor: sicche’ la relativa questione, attinente al merito della controversia, resta pertanto del tutto impregiudicata;
– sia o meno essa esclusiva: questione la cui definizione non rileva in questa sede; ed a prescindere dal fatto che nel secondo senso non potrebbe applicarsi l’articolo 23 della Convenzione di Lugano, che tale la definisce solo se e’ in favore di uno degli Stati aderenti alla medesima, tra i quali non vi sono, come ricordato, le Isole Cayman;
– sia essa o meno vincolante per la settlor: anche in scrupolosa applicazione dei principi di Cass. Sez. U. ord. 20/06/2014, n. 14041 (invocata dalle parti in termini singolarmente antitetici), attesa la qualita’ di beneficiaria subordinata dell’attrice, sia pure dopo un periodo di tempo superiore alla durata media della vita di chiunque, soprattutto se sommato alla sua eta’ gia’ obiettivamente avanzata.
E. L’eccezione di preventiva rinuncia alla giurisdizione italiana.
24. E’ poi infondata l’eccezione di preventiva rinuncia alla giurisdizione italiana, che l’odierna ricorrente incidentale vorrebbe fondare sulla proposizione di un procedimento cautelare in Svizzera:
infatti, a meno di un giudicato espresso in tal senso, le parti non possono essere vincolate dalle pregresse loro scelte dei giudici di cui investire la controversia, fino ad escludere, ove invece sussistente per altre ragioni, la giurisdizione di altri; in altre parole, che su di una domanda, oltretutto cautelare e quindi orientata presumibilmente dal luogo in cui eseguire o attuare il provvedimento eventualmente conseguito, si sia adito il giudice di uno Stato non significa, di per se’ solo ed in carenza di pronuncia giudiziale espressa sul punto che diversamente statuisca, avere rinunciato da quel momento e per sempre alle altre eventualmente concorrenti giurisdizioni nazionali su ogni altra azione relativa allo stesso rapporto dedotto in giudizio la prima volta.
25. A tutto concedere, lo stesso giudicato sulla piena validita’ del trust, che si adombra conseguito nel giudizio davanti ai giudici svizzeri, potra’ valere esclusivamente ai fini della risoluzione nel merito delle questioni coinvolte dalla domanda, ma non gia’ ad identificare il giudice munito di giurisdizione sulla medesima.
F. La giurisdizione del giudice italiano: premessa.
26. Ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione dev’essere qui sufficiente una, sia pur del tutto sommaria, puntualizzazione degli elementi costitutivi del trust: il quale (tra le ultime, in tali espressi termini, Cass. 29/05/2018, n. 13388, ove piu’ ampi riferimenti), istituto di diritto straniero che puo’ dirsi recepito nell’ordinamento italiano in forza e nei limiti della L. 16 ottobre 1989, n. 364 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 10 luglio 1985”), resta regolato dalla legge scelta dal costituente (articolo 6, o da quella che con esso ha piu’ stretti legami – articolo 7), secondo i requisiti contemplati dalla stessa legge di ratifica, imperniandosi sul rapporto costituito dal disponente (o settlor), in base al quale i beni vengono posti sotto il controllo – attraverso la formale titolarita’ dei medesimi – di un trustee nell’interesse del beneficiario o per un fine specifico; con la peculiarita’ che i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, pur essendo a lui intestati, mentre il trustee deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust (articolo 2).
27. Ai fini che qui interessano, giova premettere che, dal punto di vista processuale, il trust – di cui e’ costantemente esclusa qualsiasi entificazione (Cass. 27/01/2017, n. 2043), risolvendosi in un insieme di rapporti giuridici facenti capo al trustee (o, piu’ compiutamente, un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che e’ l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto: Cass. 09/05/2014, n. 10105) – e’ stato preso in considerazione – tra l’altro – ai fini dell’individuazione delle parti necessarie nelle azioni revocatorie che quello hanno ad oggetto.
28. Al riguardo, da un lato la definizione recepita – e sopra sommariamente ricordata – dell’istituto ha consentito di escludere sempre e comunque il beneficiario dal novero dei litisconsorti necessari, identificando quale unico convenuto necessario il trustee (Cass. 03/08/2017, n. 19376, secondo la quale l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall’atto istitutivo soltanto facolta’, non connotate da realita’, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee, restando quest’ultimo l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi).
29. Dall’altro lato, pero’, si e’ esteso il litisconsorzio al beneficiario, talvolta – sia pure con piu’ sobria affermazione (Cass. 25/05/2017, n. 13175, che ha ritenuto sussistente un interesse giuridicamente rilevante, ai fini della relativa legittimazione processuale, dei beneficiari del trust in relazione all’impugnazione dell’atto istitutivo dello stesso, trattandosi propriamente del riconoscimento dell’interesse degli stessi a resistere all’aggressione del titolo negoziale costituente il fondamento di una propria posizione soggettiva di natura creditoria) – sic et simpliciter, talaltra, con piu’ estesa analisi dei presupposti, almeno ove si tratti di trust a titolo oneroso o gratuito (distinzione tra i differenti titoli rilevante gia’ a fini fiscali: per tutte, Cass. 25/05/2018, n. 13141) ed a seconda dell’interesse del beneficiario e del disponente, in base alla corretta premessa che l’estensione del litisconsorzio necessario e’ proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie e con articolata disamina dell’istituto (Cass. n. 13388/18, cit., ove piu’ ampi riferimenti).
30. Non risulta esaminata, almeno ex professo o con particolare approfondimento, la questione della legittimazione, oltretutto se necessaria o meno, del beneficiario nei casi di azione di nullita’ del trust: la quale va allora affrontata in questa sede, ma al limitato fine di valutare i presupposti per applicare alla fattispecie la deroga prevista dall’articolo 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007 alla regola generale di devoluzione della giurisdizione al giudice del domicilio del convenuto, essendo pacifico che il trustee convenuto ha domicilio nella Confederazione elvetica.
31. In particolare, a tal fine va premesso – come correttamente ricorda la ricorrente incidentale – che, nell’interpretazione ed applicazione di tutte le disposizioni della Convenzione, i giudici dei Paesi aderenti (e quindi anche quelli italiani e questa Corte) devono, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo 2 allegato a detta Convenzione, tenere “debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla Convenzione e della Corte di giustizia delle Comunita’ Europee in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del 1988 o degli atti normativi di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione” (cioe’ il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successive modifiche, la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, il Protocollo relativo all’interpretazione di detta Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunita’ Europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle Convenzioni di adesione a detta Convenzione e a detto Protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunita’ Europee, nonche’ l’accordo tra la Comunita’ Europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005).
32. Ne consegue che i principi di elaborazione Eurounitaria sulla corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 6 della Convenzione di Lugano sono gli stessi elaborati quanto all’articolo 6 del Regolamento 44/2001.
G. La giurisdizione in caso di pluralita’ di convenuti.
33. In proposito, la regola generale posta dalla Convenzione di Lugano (del 1988 come del 2007), sul punto di tenore identico a quella corrispondente del Regolamento Bruxelles I (cioe’ il 44/01) ed a quella del successivo Regolamento Bruxelles I-bis (cioe’ il 1215/12), e’ la determinazione della giurisdizione in base al luogo del domicilio del convenuto: sicche’ costituisce un’eccezione o deroga, da interpretare in modo rigoroso, la successiva previsione dell’articolo 6 (fin da Corte Giust. 27/09/1988, Kalfelis, in causa C-189/87, p. 8).
34. In particolare (Corte Giust. 20/04/2016, Profit Investment SIM spa in liq.ne, in causa C-366/13, punto 65, con richiamo a: Corte Giust. 13/07/2006, Roche Nederland e a., in causa C-539/03, punto 26; Corte Giust. 11/10/2007, Freeport, in causa C-98/06, punto 40; Corte Giust. 01/12/ 2011, Painer, in causa C-145/10, punto 79; Cass. 12/07/2012, Solvay, in causa C-616/10, punto 24), “affinche’ due decisioni possano essere considerate incompatibili, ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, non e’ sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto”; sicche’ solo “nell’ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralita’ di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra una relazione di subordinazione o d’incompatibilita’, non e’ sufficiente che l’eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull’entita’ dell’interesse a tutela del quale l’altra domanda e’ stata proposta affinche’ vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione”.
35. Infatti (Corte Giust., Freeport, cit., in dispositivo), la regola dell’articolo 6, paragrafo 1, n. 1, del Regolamento (e quindi, per quanto ricordato al precedente punto 32, della Convenzione di Lugano) dev’essere interpretata “nel senso che la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralita’ di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all’applicazione di tale disposizione” e comunque “si applica qualora le domande promosse nei confronti di piu’ convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un interesse ad un’istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio”.
36. Ma neppure (p. 66 delle conclusioni dell’Avvocato Generale nel medesimo caso Freeport cit.) la prova dell’intento fraudolento o abusivo dell’attore potrebbe pero’ trarsi dal semplice fatto che l’azione diretta nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito appaia infondata, dovendo invece quest’ultima apparire, al momento della sua introduzione, manifestamente priva di ogni fondamento al punto da risultare artificiosa ovvero sprovvista di ogni interesse reale per l’attore.
37. La giurisprudenza della Corte di Giustizia e’ stata applicata dalla Cassazione italiana con rigore (come nel caso deciso da Cass. Sez. U. 09/02/2015, n. 2360, citata dalla ricorrente incidentale in memoria, in cui e’ stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell’impugnazione del licenziamento proposta nei confronti dell’armatore e del cessionario ex articolo 2112 c.c. da parte di comandante di nave battente bandiera straniera e stabilmente ormeggiata all’estero, attesa la palese estraneita’ del raccomandatario italiano, pur evocato in giudizio, senza che assumesse rilievo, a tal fine, la proposizione di ulteriori domande, inerenti pretese retributive, fondate su diversa causa petendi), essendo stata esclusa la deroga di cui all’articolo 6, comma 1, n. 1 del Regolamento quando la prospettazione stessa della domanda fosse artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. Sez. U. ord. 02/12/2013, n. 26937, anch’essa citata dalla ricorrente incidentale in memoria).
38. In definitiva, tema di giurisdizione, l’articolo 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001 (oggi sostituito dall’articolo 8, n. 1, di quello n. 1215/2012) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente articolo 2, per cui non puo’ essere esteso oltre le ipotesi previste: sicche’ una persona domiciliata in uno Stato membro non puo’ essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove e’ domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all’altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilita’ di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneita’ dell’accoglimento di una di esse a riflettersi indirettamente sull’entita’ dell’interesse sotteso all’altra (Cass. ord. 11/05/2017, n. 11519, che, in applicazione di tale principio, ha affermato la giurisdizione italiana rispetto alla domanda di responsabilita’ aquiliana ex articolo 2497 c.c., ma l’ha esclusa relativamente alla domanda connessa di nullita’ del contratto e ripetizione del corrispettivo, non comportando l’incidenza della restituzione del prezzo sulla quantificazione del danno il rischio di decisioni inconciliabili; Cass. 13/09/2018, n. 22405; in senso piu’ articolato, Cass. Sez. U. 23/11/2018, n. 30420).
39. E, sempre per queste Sezioni Unite, il coinvolgimento di un convenuto ulteriore vale senz’altro a radicare la giurisdizione del giudice italiano quando sia unitaria l’azione intrapresa (come nell’evenienza della revocatoria ordinaria di cui agli articoli 2901 c.c. e ss.: Cass. Sez. U. ord. 03/11/2017, n. 26145), ma non anche quando sia chiaro il suo carattere pretestuoso, cioe’ la sua esclusiva finalizzazione allo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione (Cass. Sez. U. 13/09/2018, n. 22405, che richiama: Cass. Sez. U. 09/02/2015, n. 2360; Cass. Sez. U. 12/03/2009, n. 5965; Cass. Sez. U. 19/10/2006, n. 6217; Cass. Sez. U. 03/04/2000, n. 86).
H. L’estensione del contraddittorio al beneficiario.
40. Questa premessa, pero’, anziche’ escluderla, fonda a sufficienza la giurisdizione del giudice italiano: infatti, lo stato della giurisprudenza nazionale non consente di qualificare come pacifica l’esclusione della legittimazione passiva del beneficiario nelle azioni di nullita’ del trust, visto che quella e’ si’ negata, ma soltanto secondo un’impostazione interpretativa maggioritaria (per tutte: Cass. 03/08/2017, n. 19376) e comunque sostanzialmente nei rapporti coi terzi (Cass. 27/01/2017, n. 2043; Cass. 22/12/2015, n. 25800; Cass. 09/05/2014, n. 10105), impostazione che, nella sua assolutezza, altre pronunce iniziano a mettere in dubbio per la configurabilita’ di una posizione lato sensu creditoria in capo al beneficiario (v. Cass. 25/05/2017, n. 13175) o per la necessita’ almeno di approfondire e verificare la natura del trust ed in particolar modo se esso sia stato istituito a titolo oneroso (Cass. 29/05/2018, n. 13388).
41. Al contrario, nella presente fattispecie si tratta, con tutta evidenza, di domande rivolte contro piu’ soggetti comunque tutti – e solo – parti dell’unitario complesso rapporto di trust, le cui posizioni giuridiche soggettive (nonostante la qualificazione di quello come trust discrezionale, oltre che irrevocabile, per l’ampiezza sostanzialmente priva di qualunque vincolo dei poteri loro riconosciuti ai punti 1, 8, 9 e 11 dell’atto costitutivo ed all’articolo 1 del relativo allegato 1) sono quindi indissolubilmente avvinte e condizionate dalla contestazione della validita’ genetica della stessa costituzione del rapporto, anziche’ di quella della sua opponibilita’ ai terzi.
42. Il titolo e’, pertanto, unitario e sussiste un’evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullita’ e quella di restituzione dei beni ai quali, se non altro in base al complesso meccanismo di operativita’ del trust da verificare nel suo concreto atteggiarsi nella fattispecie ad opera del giudice munito di giurisdizione, la beneficiaria potrebbe avere un’aspettativa giuridicamente tutelabile; infatti, nel caso fosse accolta la domanda che mira a travolgere in radice il trust verrebbe meno qualunque posizione giuridica soggettiva, di qualsivoglia specie, anche in capo a quella.
43. Ed atterra’ allora al merito – senza potere influenzare la giurisdizione, visto che si tratta di indagine a compiersi e di possibilita’ non escludibile a priori – tanto la verifica o l’accertamento della sussistenza o meno di un diritto della beneficiaria, quanto la valutazione della dichiarazione od ammissione di questa di insussistenza di pretese comunque in base al trust di cui si mette qui in discussione la stessa validita’: come pure al merito atterra’ la valutazione della legge in concreto applicabile in forza dell’articolo 10.1 dell’atto istitutivo del trust, nonche’ degli effetti delle relative previsioni.
I. Conclusioni.
44. Sul ricorso va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
“in caso di trust (nella specie, discrezionale ed irrevocabile), costituito in Stato estero (quale le Isole Cayman) ove non trovano applicazione ne’ la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ne’ i Regolamenti (CE) 44/01 o (UE) 1215/12, ne’ le Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 o del 30 ottobre 2007, da una cittadina italiana con individuazione del trustee in una societa’ con domicilio in quello Stato e dei beneficiari in persone fisiche o giuridiche con domicilio in Italia, la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato medesimo per le controversie in materia di administration del trust non si estende a quella in tema di validita’ del rapporto nel suo complesso considerato”;
“ai sensi dell’articolo 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007, di tenore identico all’articolo 6, n. 1, del Regolamento (CE) n. 44/01 (ora trasfuso nell’articolo 8, n. 1, del Regolamento UE 1215/12 e che, in caso di pluralita’ di convenuti, fonda la giurisdizione del giudice del luogo di domicilio di uno di questi, alla condizione che tra le domande esista un nesso cosi’ stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dalla disponente o settlor nei confronti del trustee successivo di un trust costituito all’estero (nella specie, Isole Cayman, ove non si applica ne’ la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ne’ alcuno strumento eurounitario), persona giuridica avente domicilio nella Confederazione elvetica, e della beneficiaria avente domicilio in Italia, non potendo definirsi artificiosa, ne’ volta in modo pretestuoso al solo fine di provocare lo spostamento della giurisdizione, l’instaurazione di un unitario giudizio per fare valere l’invalidita’ della costituzione del rapporto tra le parti del trust, questo integrando un titolo unitario e sussistendo un’evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullita’ e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un’aspettativa giuridicamente tutelabile”.
45. Infine, esclusa la necessita’ di ulteriori statuizioni per essere gia’ pendente il giudizio dinanzi al giudice qui dichiarato munito di giurisdizione, per l’obiettiva complessita’ della questione trattata in punto di diritto, ad ogni effetto qualificabile come nuova, e’ di giustizia l’integrale compensazione delle spese del presente procedimento.
46. Peraltro, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione, non sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
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