In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese in Cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5082.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese in Cassazione

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5082. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

Data udienza 16 gennaio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Spese giudiziali civili – Distrazione delle spese richiesta presentata dal difensore – Omessa pronuncia – Rimedio esperibile – Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante – Esclusione – Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere Rel.

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12861/2023 R.G. proposto da:

Ma.Gi., difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: …);

– ricorrente –

contro

De.Ma. + Altri Omessi, Condominio di Via (…), (…) Ass.ni Spa (già (…) Ass.ni Spa);

– intimati –

nonché sul ricorso proposto da

Gu.Em., rappresentata e difesa dall’Avv. Fi.Vi. (p.e.c. indicata: …);

– ricorrente incidentale-

contro

De.Ma., Comune di Salerno, Condominio di Via L. Guercio, 207, (…) Ass.ni Spa (già (…) Ass.ni Spa);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 15726/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17 maggio 2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere Emilio Iannello.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

Rilevato che

l’Avv. Ma.Gi. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ.;

analoga istanza ha depositato Gu.Em., per ministero del proprio difensore nel giudizio de quo Avv. Fi.Vi.;

entrambi detti atti sono diretti ad ottenere la correzione della ordinanza n. 15726/2022, depositata il 17 maggio 2022, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da De.Ma. nei confronti, tra gli altri, del Comune di Salerno (difeso nel giudizio di cassazione dall’Avv. Ma.Gi.) e di Gu.Em. (difesa in quel giudizio, come detto, dall’Avv. Fi.Vi.), avverso sentenza della Corte di appello di Salerno depositata il 30 aprile 2018;

gli errori di cui si dice affetta l’ordinanza sono, in tesi, contenuti nella parte in cui la S.C., nel pronunciare condanna degli allora ricorrenti De.Ma. alla rifusione delle spese in favore sia del Comune di Salerno che di Gu.Em., che avevano in quel giudizio depositato separati controricorsi, ha omesso di disporne la distrazione in favore dei predetti difensori, che ne avevano fatto entrambi richiesta nei rispettivi atti;

il ricorso proposto dall’Avv. Ma.Gi. e stato notificato a mezzo p.e.c. alle altre parti del giudizio;

l’istanza di Gu.Em., previa iscrizione d’ufficio disposta dal Presidente Titolare della Sezione, è stata comunicata dalla cancelleria alle altre parti a mezzo p.e.c., unitamente al decreto che tale iscrizione aveva disposto;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

ritenuto che:

non osta all’esame della seconda istanza il fatto che la stessa sia stata presentata dall’Avv. Fi.Vi. non in proprio ma “nell’interesse” della propria assistita nel giudizio a quo, Gu.Em.;

con riferimento alla richiesta di che trattasi non è dato distinguere, infatti, tra parte sostanziale e parte processuale (l’avvocato);

in tal senso questa Corte ha già condivisibilmente affermato che “il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura” (Cass. Sez. L Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023, Rv. 667798 – 01; v. anche, in motivazione, Cass. n. 34033 del 05/12/2023);

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

ciò precisato, deve riconoscersi che entrambe le richieste di correzione meritano accoglimento;

risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l’Avv. Ma.Gi., difensore dell’ente controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi “antistatario” ed aveva iterato tale richiesta anche nella memoria;

risulta altresì dal controricorso in quella sede depositato in difesa di Gu.Em. che fu con esso richiesta r”attribuzione” delle spese in favore del di lei difensore, Avv. Fi.Vi.;

in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);

deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213);

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

P.Q.M.

dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 15726/2022, depositata il 17 maggio 2022, sia corretto:

a) sostituendo nel dispositivo, alle parole “a favore di Gu.Em.”, l’inciso “per l’attività svolta in difesa di Gu.Em., distratte in favore dell’Avv. Fi.Vi. ex art. 93 cod. proc. civ.”;

b) sostituendo nel dispositivo, alle parole “a favore del Comune di Salerno”, l’inciso “per l’attività svolta in difesa del Comune di Salerno, distratte in favore dell’Avv. Ma.Gi. ex art. 93 cod. proc. civ.”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2024.

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