Impugnazione tardiva della parte rimasta contumace

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32371.

Impugnazione tardiva della parte rimasta contumace

Per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui all’articolo 327, secondo comma, cod. proc. civ. la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo (Nel caso di specie, riaffermato l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, ex articolo 384, comma 2, cod. proc. civ., con la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione comunale, ed odierna controricorrente, non avendo la stessa dimostrato di averlo proposto tardivamente a causa dell’incolpevole mancata conoscenza del giudizio, determinata dalla nullità della notifica dell’atto introduttivo effettuata, nella circostanza, a mezzo Pec presso un indirizzo non risultante dal Registro delle Pa gestito dal Ministero della Giustizia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 dicembre 2022, n. 36181; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 30 settembre 2015, n. 19574; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 novembre 2012, n. 20307).

Ordinanza|| n. 32371. Impugnazione tardiva della parte rimasta contumace

Data udienza 5 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Notifiche – Pubblici elenchi – Reperimento dell’indirizzo pec – Impugnazione tardiva di cui all’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. – Parte rimasta contumace – Onere della prova della causa di nullità della notificazione dell’atto e dell’impossibilità di conoscenza dell’atto e del conseguente processo

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