Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11459.
La massima estrapolata:
In tema di giudizio per cassazione, l’illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11459
Data udienza 11 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere
Dott. CIRESE Marina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8480-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4939/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 24/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO
che:
1. la commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza in data 24 settembre 2014, n. 4939 – in controversia sorta dalla impugnazione, da parte di (OMISSIS), dell’avviso di accertamento a lui notificato dalla srl (OMISSIS), concessionaria del servizio di riscossione tributi del Comune di Sirmione, per imposta di pubblicita’ pretesa per avere esso (OMISSIS) pubblicizzato nell’anno 2010, tramite un’insegna su spazio comunale, a forma di freccia, il “(OMISSIS)”- dichiarava che il ricorrente non aveva dimostrato il pagamento dell’imposta asseritamente effettuato tramite la snc (OMISSIS), confermava la sentenza di primo grado e, con essa, la legittimita’ dell’avviso. La commissione dichiarava assorbita la questione della sussistenza del presupposto impositivo sollevata dal contribuente in riferimento alla dimensione dell’insegna e al Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 17, comma 1 bis, prima parte (secondo cui “l’imposta non e’ dovuta per le insegne di esercizio di attivita’ commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attivita’ cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”);
2. il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza suddetta;
3. la societa’ (OMISSIS) resiste con controricorso;
4. entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta vizi di motivazione e violazioni di legge (articoli 2697, 2702, 2712, 2733 c.c.) deducendo che l’affermazione dei giudici di appello, secondo cui il pagamento dell’imposta era rimasto indimostrato, era stata condizionata dall’omesso esame di tre elementi: il documento della societa’ (OMISSIS) snc, prodotto gia’ in primo grado, nel quale la stessa, rivolta all’odierno ricorrente, scrive: “allego le due denunce e relativi pagamenti delle frecce a noleggio. All’ (OMISSIS) fanno i furbetti per incassare qualche spicciolo in piu’; risponda in raccomandata allegando i pagamenti 2010”; il riconoscimento, da parte dell’ (OMISSIS), del fatto che “una dichiarazione della (OMISSIS) snc del 6 maggio 2010… e il successivo pagamento per la pubblicita’ del (OMISSIS) esauriscono il debito d’imposta di quest’ultimo”;
l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, per cui “c’e’ stato un passaggio di titolarita’ tra il gestore del (OMISSIS) al gestore del (OMISSIS)”;
2. con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 17, comma 1 bis, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando che la superficie dell’insegna a forma di freccia, alla quale si riferiva la pretesa impositiva, era di dimensione inferiore a quella (5 mq), entro la quale, ai sensi del suddetto articolo 17, comma 1 bis, l’imposta non e’ dovuta;
3. il secondo motivo di ricorso, che attenendo alla sussistenza del presupposto oggettivo dell’imposta e’ logicamente pregiudiziale al primo, afferente al pagamento dell’imposta medesima, e’ inammissibile in quanto veicola una doglianza di violazione o falsa applicazione di una legge (Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 17, comma 1 bis) che la commissione non ha applicato affatto perche’ ha ritenuto la questione della sussistenza del presupposto oggettivo dell’imposta, assorbita dalla decisione sul mancato pagamento del debito. Posto che questo ritenuto assorbimento e’ logicamente insostenibile, la dichiarazione di assorbimento si risolve in una omessa pronuncia e come tale avrebbe potuto essere censurata solo ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
4. il primo motivo di ricorso e’ infondato in quanto nella sentenza impugnata si legge che “la societa’ (OMISSIS) ha fornito un fax con l’indicazione dei nominativi per conto dei quali aveva corrisposto l’imposta di pubblicita’ e in tale elenco non risulta sia indicato il (OMISSIS). Ne’ i documenti prodotti in appello dimostrano che il (OMISSIS) abbia corrisposto per conto del (OMISSIS) le somme dovute per la pubblicita’”;
5. la commissione non ha quindi trascurato di valutare alcunche’ (di significativo);
6. il ricorso va pertanto rigettato;
7. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla srl (OMISSIS) le spese del giudizio di legittimita’,
liquidate in Euro 400,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;
ai sensi del Testo Unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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