Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1990.

Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali

Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex articolo 31 del codice di procedura civile, tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell’articolo 40, comma 3, codice di procedura civile – il quale dispone che nel caso di cause cumulativamente proposte, soggetta l’una al rito ordinario e l’altra a quello speciale, si applichi il rito ordinario se tra esse vi è connessione ai sensi degli articoli precedenti – sussiste in tutti i casi in cui la domanda, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all’altra, fondandosi sui medesimi fatti costitutivi della causa principale (Nel caso di specie, in cui il ricorrente aveva impugnato, con ricorso ex articolo 6 del Dlgs n. 150 del 2011, la determinazione dirigenziale regionale che, nel disporre la revoca di contributi comunitari, gli aveva intimato la restituzione di quanto percepito, oltre gli interessi al tasso legale vigente maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa in caso di ritardato pagamento, disponendo altresì la sua esclusione per il periodo di dieci giorni da ogni agevolazione in materia di agricoltura, la Suprema corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza sollevata dall’Amministrazione regionale, aveva dichiarato che, non avendo la domanda proposta dall’attore a oggetto un provvedimento sanzionatorio, la competenza andava definita sulla base non della regola del luogo in cui era stata commessa la violazione contestata di cui al citato articolo 6 del citato Dlgs n. 150 del 2011, bensì secondo le regole ordinarie, ai sensi degli artt. 19 e 20 del codice di procedura civile, designando, di conseguenza, quale giudice competente il tribunale del luogo della sede legale della convenuta ed in cui l’obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere adempiuta; nella circostanza, infatti, osserva la decisione in esame, sussiste l’ipotesi di connessione tra cause ai sensi dell’articolo 31 codice di procedura civile, in ragione del vincolo di accessorietà che lega le domande concernenti l’applicazione delle sanzioni con quella di accertamento della illegittimità della revoca, da considerarsi principale, atteso che le misure sanzionatorie appaiono dipendenti giuridicamente e logicamente dalla revoca del contributo e dalla domanda della sua restituzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22700; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 ottobre 2011, n. 21261).

Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1990. Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali

Data udienza 17 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Competenza – Vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali ex articolo 31 cpc – Cumulo e trattazione congiunta ex articolo 40, comma 3, Cpc – Domanda obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all’altra – Fondamento sui medesimi fatti costitutivi della causa principale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27222-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 24/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
La Corte:

Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali

RILEVATO

che:
(OMISSIS), con ricorso Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 6 proposto dinanzi al Tribunale di Ravenna, ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 6758 del 15. 4. 2021, che gli revocava i contributi comunitari a lui concessi quale giovane agricoltore e gli intimava la restituzione di quanto percepito, pari ad Euro 224.967,32, oltre gli interessi al tasso legale vigente maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa in caso di ritardato pagamento, disponendo altresi’ la sua esclusione per il periodo di dieci giorni da ogni agevolazione in materia di agricoltura;
la Regione Emilia Romagna, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, rilevando che, non avendo l’atto impugnato applicato sanzioni amministrative ma solo disposto la revoca del finanziamento comunitario e la rua restituzione, l’individuazione del giudice competente per territorio avrebbe dovuto seguire i criteri posti dagli articoli 19 e 20 c.p.c., che indicavano il Tribunale di Bologna, luogo nel cui territorio la Regione aveva la sua sede legale ed in cui l’obbligazione restitutoria avrebbe dovuto essere adempiuta;
con ordinanza del 24. 9. 2021 il Tribunale di Ravenna, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza, ha dichiarato che, non avendo la domanda proposta dall’attore ad oggetto un provvedimento sanzionatorio, la competenza andava regolata sulla base non della regola del luogo in cui era stata commessa la violazione contestata di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6 ma secondo le regole ordinarie, ai sensi degli articoli 19 e 20 c.p.c., e ha designato per l’effetto quale competente il Tribunale di Bologna, luogo della sede legale della convenuta ed in cui l’obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere adempiuta;
per la cassazione di questa ordinanza, comunicata il 27. 9. 2021, con atto notificato il 22.10.2021, ha proposto regolamento di competenza (OMISSIS), sulla base di tre motivi;
la Regione Emilia-Romagna ha notificato memoria difensiva;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il regolamento di competenza sia respinto.

CONSIDERATO

che:
il primo motivo di ricorso, denunziando omessa o insufficiente motivazione, censura l’ordinanza impugnata per non avere esposto le ragioni per cui ha escluso la natura sanzionatoria dell’atto impugnato, con l’effetto di non ritenere applicabile nella fattispecie il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6 che indica come territorialmente competente il giudice del luogo in cui e’ stata commessa la violazione;
il secondo motivo di ricorso denunzia violazione il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6 censurando la decisione del Tribunale di Ravenna per non avere qualificato l’atto impugnato come sanzionatorio, cosi’ escludendo la sottoposizione del giudizio alla disciplina dettata dall’articolo 6 citato, omettendo di considerare che con esso l’Amministrazione non solo aveva dichiarato la decadenza dall’aiuto ed intimato la restituzione della somma ricevuta, ma altresi’ applicato la maggiorazione degli interessi legali proprio a titolo di sanzione amministrativa e disposto la sospensione del ricorrente da ogni agevolazione, misura anch’essa di natura sanzionatoria, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 15 del 1997, articolo 18;
il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’articolo 20 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la propria incompetenza anche a mente della suddetta disposizione, senza considerare che essa stabilisce anche il criterio del luogo in cui e’ sorta l’obbligazione, che nella specie andava individuato in Cervia, nella circoscrizione del Tribunale di Ravenna, ove ha sede l’azienda dell’esponente ed in cui risulta sottoscritto il contratto di rete con l’azienda (OMISSIS) che, secondo la ricostruzione della regione, ha dato causa al provvedimento di revoca;
i motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati; l’atto impugnato ha ad oggetto il provvedimento con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto la revoca del premio e del contributo in precedenza concessi all’esponente quale giovane agricoltore, chiesto la restituzione delle somme erogate, disposto che, allo scadere del termine di 60 giorni dalla sua comunicazione, sulla somma dovuta dovranno essere corrisposti gli interessi legali maggiorati di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa nonche’ l’esclusione dell’interessato per il periodo di dieci giorni da ogni agevolazione in materia di agricoltura;
l’esame del contenuto dell’atto impugnato porta a ravvisare gli estremi della natura di sanzione amministrativa solo per la parte che dispone l’applicazione della maggiorazione di quattro punti sugli interessi legali moratori e la sospensione per 10 giorni dalle agevolazioni previste dalla legge in materia di agricoltura, non anche per la parte che ha revocato il contributo e ne ha chiesto la restituzione;
in particolare, il provvedimento di revoca non ha natura di sanzione amministrativa, essendo riconducibile all’esercizio della generale potesta’ di autotutela della pubblica amministrazione, per il venir meno dei presupposti in presenza dei quali la deliberazione di concessione della agevolazione fu adottata, espressamente previsto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 30 maggio 1997, n. 15, articolo 18 mentre la natura sanzionatoria delle altre misure va riconosciuta tenuto conto che l’articolo 18 sopra citato, richiamato nel provvedimento impugnato, inserito nel titolo IV intitolato Norme procedurali e sanzioni, qualifica espressamente la maggiorazione degli interessi legali moratori come ” sanzione amministrativa ” e che la sospensione delle agevolazioni in materia di agricoltura ha il fine punitivo proprio della sanzione amministrativa, stabilendo conseguenze ulteriori rispetto a quelle dello scioglimento del rapporto instauratosi tra le parti per effetto dell’erogazione del contributo;
non e’ condivisibile al riguardo la deduzione della Regione controricorrente secondo cui tali misure, essendo previste nel bando, avrebbero natura di clausole penali, come tali riconducibile alla sfera negoziale, atteso che l’atto in questione richiama espressamente l’applicabilita’ dell’articolo 18 della citata legge regionale e ne riproduce il contenuto;
la domanda proposta dal ricorrente riveste pertanto natura di opposizione a sanzione solo per quanto riguarda la richiesta di annullamento delle misure sopra indicate, come tale soggetta al Decreto Legislativo n. 150 del 2001, mentre si configura come causa sottoposta al rito ordinario laddove investe l’atto di revoca del contributo e la richiesta della sua restituzione, che non hanno natura di sanzione amministrativa;
l’articolo 40 c.p.c., comma 3, stabilisce che nel caso di cause cumulativamente proposte, soggetta l’una al rito ordinario e l’altra a quello speciale, si applichi il rito ordinario se tra esse vi e’ connessione ai sensi degli articoli precedenti;
nel caso di specie si riscontra l’ipotesi di connessione tra cause ai sensi dell’articolo 31 c.p.c., in ragione del vincolo di accessorieta’ che lega le domande concernenti l’applicazione delle sanzioni con quella di accertamento della illegittimita’ della revoca, da considerarsi principale, atteso che le misure sanzionatorie appaiono dipendenti giuridicamente e logicamente dalla revoca del contributo e dalla domanda della sua restituzione;
il vincolo di accessorieta’ tra due pretese giudiziali, ex articolo 31 c.p.c., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell’articolo 40, comma 3, citato, sussiste infatti in tutti i casi in cui la domanda, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulta obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all’altra, fondandosi sui medesimi della causa principale (Cass. n. 22700 del 2021; Cass. n. 21261 del 2011);
dovendosi nella specie applicare il rito ordinario, appare quindi corretta ed esente da censure la decisione del Tribunale di Ravenna che ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna ai sensi degli articoli 19 e 20 c.p.c.;
anche il terzo motivo appare infondato, atteso che l’obbligazione di restituzione e’ sorta per effetto dell’adozione del provvedimento di revoca del contributo da parte della Regione;
il ricorso va pertanto respinto;
il Tribunale di Bologna, davanti a cui la causa dovra’ essere riassunta, provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio;
deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara che competente a decidere la controversia e’ il Tribunale di Bologna, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del regolamento.
Fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio.
Da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 

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