Procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 2001.

Procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti

Nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti, può non procedersi direttamente alla loro audizione, laddove siano già stati sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali sulla base di una specifica ed espressa motivazione (manifesta superfluità, contrasto con l’interesse dei minori, ascolto già effettuato da esperti), in deroga così ad un adempimento ritenuto essenziale ed ineliminabile.

Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 2001. Procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti

Data udienza 15 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Figli – Affidamento condiviso – Diritti di visita – Audizione dei minori – Artt. 315 bis e 336 bis, cc – Condotta pregiudizievole per i figli – Art. 333 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22068/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
-controricorrente-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 18983/2019 depositato il 18/05/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

 

Procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Torino la modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS) – nati rispettivamente il (OMISSIS) e l'(OMISSIS) dall’unione con (OMISSIS), gia’ convivente more uxorio – concordate nel (OMISSIS) e omologate dallo stesso tribunale con decreto del (OMISSIS), rappresentando, tra l’altro, che “il (OMISSIS) aveva iniziato una relazione sentimentale con (OMISSIS), ex moglie di (OMISSIS), nuovo partner dell’ (OMISSIS)” e che da quel momento i minori avevano cominciato a manifestare un crescente malessere, tanto da rendere necessario un sostegno psicologico, poi effettivamente intrapreso. Esponeva: che (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati troppo precocemente introdotti dal padre nel nuovo nucleo formato dalla coppia (OMISSIS)- (OMISSIS) e dalle due figlie di lei, e che il padre li coinvolgeva costantemente nelle dinamiche conflittuali degli adulti; che tra le parti (OMISSIS)- (OMISSIS) pendeva procedimento di separazione giudiziale in cui era stata disposta CTU, nell’ambito della quale il nuovo nucleo (OMISSIS)- (OMISSIS) era stato definito preoccupante; che la (OMISSIS) aveva un condizionamento negativo sui figli (OMISSIS) e (OMISSIS) e tendeva a sostituirsi al ruolo educativo materno, oltre a denigrarne la figura; di qui la richiesta che gli incontri fra i minori e la (OMISSIS) fossero vietati o almeno dovessero avvenire solo in presenza del padre.
1.1. – Nel costituirsi in giudizio, (OMISSIS): chiedeva il rigetto della domanda, facendo presente che il compagno della ricorrente, (OMISSIS), era stato rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti in famiglia, su denuncia della ex moglie (sua attuale compagna) (OMISSIS); negava la convivenza con quest’ultima, la quale abitava in diverso appartamento dello stesso condominio; chiedeva che il tribunale inibisse la frequentazione dei figli con (OMISSIS) sino alla definizione del procedimento penale e disponesse un ampliamento dei tempi della loro permanenza presso di se’, con la previsione del pernottamento la domenica sera nel weekend di sua competenza.
1.2. – Espletata CTU psicologica (Dott.ssa (OMISSIS)), il Tribunale, a parziale modifica delle originarie statuizioni, e fermo l’affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, disponeva:
che il padre potesse tenere con se’ i figli in weekend alternati, dal venerdi’ all’uscita di scuola fino alla domenica sera, e in due pomeriggi alla settima, non consecutivi, con pernotto nella settimana in cui i minori trascorrevano il weekend con la madre; che le due settimane di vacanza estiva da trascorrere con il padre non fossero consecutive; che la frequentazione dei minori con la compagna del papa’ fosse limitata a un pomeriggio a settimana, in presenza del padre; che proseguisse il percorso psicologico individuale gia’ intrapreso dai minori, raccomandando ai genitori di intraprendere/mantenere un percorso psicologico individuale; che proseguisse il monitoraggio da parte dei Servizi sociali, in particolare per vigilare sulla corretta applicazione delle nupve condizioni di affidamento; il tutto con compensazione integrale delle spese di lite e con spese di CTU poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
1.3. – Proponeva reclamo il (OMISSIS), chiedendo alla Corte d’appello di Torino: l’ampliamento del proprio diritto di visita, con pernottamento della domenica sera; la limitazione della possibilita’ per il (OMISSIS) di soggiornare in pianta stabile presso l’abitazione di residenza dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS); il ripristino delle condizioni originarie; la libera frequentazione della (OMISSIS) con (OMISSIS) e (OMISSIS); la disposizione di CTU psicologica e l’audizione dei minori.
1.4. – Resisteva la (OMISSIS), chiedendo il rigetto delle domande e, in via incidentale: l’imposizione a carico del padre del 50% della spesa per la prosecuzione della terapia psicologica dei minori; l’acquisizione della sentenza penale di assoluzione del (OMISSIS); l’audizione dei mediatori incaricati dal Servizio sociale; quanto all’audizione dei minori si rimetteva alla valutazione della corte, aderendo pero’ alla valutazione del tribunale circa la sua non opportunita’, opponendosi invece alla CTU, in quanto gia’ espletata.
1.5. – Acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del 29 marzo 2021 e ritenuta superflua tanto l’ulteriore CTU quanto l’audizione dei minori, la corte d’appello ha modificato parzialmente il decreto del tribunale, invitando ” (OMISSIS) a non ospitare e a non frequentare Domenico (OMISSIS) e a non consentirgli di occupare in tutto o in parte alcuna stanza della abitazione nei periodi in cui i minori non sono presso il padre”, ponendo a carico di (OMISSIS) il 50% della spesa per la prosecuzione della terapia psicologica di (OMISSIS) e (OMISSIS), con conferma delle restanti statuizioni e compensazione delle spese.
1.6. – Avverso detto decreto il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi, cui la (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

2. – Il primo motivo denunzia, testualmente: “Motivazione apparente, violazione dell’articolo 132 c.p.c. n. 4; travisamento dei fatti, error in iudicando in ordine agli elementi probatori a tutela dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS) violazione dell’articolo 360, comma I, n. 5, p.c. (Cass.civ., Ordinanza 08.06.2018 n. 15037); difetto di motivazione relativamente al ragionamento logico deduttivo che ha condotto alla errata conclusione violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 (Cass. civ., Ordinanza n. 7022/2020); violazione ex articoli 112, 113, 115 c.p.c., mancata ed errata valutazione dei mezzi istruttori ai sensi dell’articolo 116 c.p.c.; errore di computo delle date in cui sarebbero avvenuti le opposizioni genitore/figli violazione e falsa applicazione di norme di diritto; mancata audizione dei minori ex articoli 315 bis e 336 bis del Codice Civile e nullita’ del procedimento per violazione di legge (Cass. n. 16410/2020 e Cass. n. 32309 del 2018); violazione dell’articolo 333 del Codice Civile in tema di condotta pregiudizievole per i figli; mancata applicazione dell’articolo 709 ter c p.c.”.
2.1. – Le censure articolate presentano profili di inammissibilita’ e di infondatezza.
2.2. – Innanzitutto, il motivo e’ formulato in modo non ortodosso, poiche’ veicola confusamente plurimi vizi eterogenei, ex articolo 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., in contrasto col principio di tassativita’ dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimita’ il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 23995/2022, 6581/2022, 16756/2019, 26790/2018, 11222/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/(OMISSIS)).
2.3. – In secondo luogo, le censure motivazionali non sono conformi ai canoni del novellato articolo 360, n. 5) c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto degli articoli 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonche’, soprattutto, la sua “decisivita’” (ex multis Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020).

 

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2.4. – Manifestamente infondata e’ la censura di nullita’ della motivazione, che gia’ alla semplice lettura risulta in linea con il “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimita’ (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014; cfr. Cass. Sez.U, 22232/(OMISSIS), Cass. 13977/2019), tanto piu’ che, dopo la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ad opera del Decreto Legge n. 83 del 2012 articolo 54, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non e’ piu’ consentito censurare in sede di legittimita’ la contraddittorieta’ o l’insufficienza della motivazione (Cass. 23940 del 2017, 22598 del2018, 7090 del 2022). E’ difatti evidente che ammettere in sede di legittimita’ la verifica della sufficienza o della razionalita’ della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220 del 2018; Cass. 28643 del 2020, 33858 del 2019, 32064 del 2018, 8758 del 2017).
2.5. – Non ricorre nemmeno la violazione dell’articolo 115 c.p.c., avendo le Sezioni Unite di questa Corte piu’ volte osservato che tale vizio resta integrato solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio), mentre e’ inammissibile la doglianza per cui il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune di esse piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ valutativa consentita dall’articolo 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 20867 del 2020, 16598 del (OMISSIS)).
2.6. – Quanto alla pretesa violazione dell’articolo 116 c.p.c., essa e’ riscontrabile solo ove si alleghi (come non ha fatto il ricorrente) che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca solamente che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lo e’ ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass. Sez.U, nn. 8053 e 8054 del 2014 (cfr. Cass. Sez.U, 34474 del 2019 e 16598 del (OMISSIS); Cass. 13960 del 2014, 26965 del 2007).
2.7. – Del tutto fuori centro e’ la denunziata violazione dell’articolo 112 c.p.c., perche’ riferita alla “mancata valutazione delle prove”; la denuncia di violazione dell’articolo 333 c.c. e’ invece associata a una serie di argomentazioni di natura meritale, quando il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non puo’ certo essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (Cass. Sez.U, 10313 del 2006; Cass. 6000 del 2022, 2959 del 2021, 195 del (OMISSIS)), pena la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere i temi gia’ valutati nella decisione impugnata, censurati in quanto non condivisi, al fine di ottenerne la sostituzione con altri piu’ consoni alle proprie aspettative (Cass., Sez. U, 34476 del 2019; Cass. 2959 del 2021).
3. – Merita invece autonoma disamina la censura di violazione degli articoli 315-bis e 336-bis c.c. e di nullita’ del procedimento per la mancata audizione dei minori.
3.1. – Va innanzitutto premesso che non sono applicabili ratione temporis le nuove disposizioni sull’audizione del minore dettate dalla recente “riforma Cartabia”, per cui la fattispecie in esame resta disciplinata dalle norme di cui si deduce la violazione,
Data pubblicazione 23/01/2023
segnatamente: l’articolo 315-bis, comma 3 c.c., per cui “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”; l’articolo 336-bis (“Ascolto del minore”), in base al quale: “1. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto e’ in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. 2. L’ascolto e’ condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia’ nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. 3. Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. 4. Dell’adempimento e’ redatto processo verbale nel quale e’ descritto il contegno del minore, ovvero e’ effettuata registrazione audio video”.
3.2. – Nel caso in esame, gia’ in primo grado i giudici avevano ritenuto manifestamente superflua l’audizione dei minori, poiche’ essi avevano manifestato chiaramente il loro pensiero nei colloqui con gli assistenti sociali, esprimendo a questi ultimi, in data 9/10/2020, l’esigenza “di essere lasciati tranquilli”.
Lo stesso tribunale, considerati i “meccanismi fortemente patologici e potenzialmente patogenetici presenti nel nucleo (OMISSIS)- (OMISSIS)” (essendo emerso un disturbo borderline di personalita’ a carico di quest’ultima, ritenuta capace di “ingenti strumentalizzazioni agite verso (OMISSIS) e (OMISSIS)”), aveva peraltro ritenuto che, rispetto alle soluzioni individuate, dovessero “recedere anche eventuali diverse volonta’ espresse dai minori stessi, evidentemente non in grado di rendersi conto dei complessi meccanismi disfunzionali in cui si trovano a vivere e del rischio psicopatologico che corrono nel rimanere costantemente esposti” (v. pag. 3 decreto, ove si fa riferimento a “un ambiente tanto patologico, anche se da loro amato”).

 

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La corte d’appello riporta a pag. 8 del decreto impugnato la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del (OMISSIS), dove, nel darsi atto degli esiti dell’incontro tenutosi dapprima con i soli genitori e poi con essi insieme ai figli, si e’ ritenuto – con motivazione esplicitamente condivisa dalla corte territoriale – “che non fosse opportuno sentire nuovamente i minori “per evitare che fossero nuovamente fagocitati da argomenti che gli adulti dovrebbero prima chiarire” nonche’ “per evitare di dare adito ad ipotetiche alleanze con loro, desiderosi di apparire e sentirsi “il genitore migliore””.
La stessa corte territoriale attesta di aver puntualmente valutato le “ampie risultanze in atti in ordine alle posizioni assunte” dai minori medesimi (“sbobinatura di registrazione e copie dei numerosissimi messaggi di whats app prodotte dal padre”), le quali “consentono di comprendere chiaramente” la loro volonta’; di qui la ritenuta “manifesta superfluita’” di una diretta audizione da parte del collegio.
3.3. – Emerge dunque che i giudici di merito hanno deciso di non procedere direttamente all’audizione dei due minori, entrambi adolescenti – comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali – sulla base di una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (manifesta superfluita’, ascolto gia’ effettuato da esperti, contrasto con l’interesse dei minori), cosi’ come consentito dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 336-bis c.c. e come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte per derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile (v. Cass. 1474 del 2021, 1471 del 2021, 16569 del 2021; cfr. Cass. 16410 del 2020, 23804 del 2021, 9691 del 2022).
3.4. – Del resto, si tratta di una soluzione in linea con il Regolamento (UE) 2019,1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita’ genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), in base al quale, pur dovendosi, “quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilita’ concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell’interesse superiore del minore (…) conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, della Carta e alla luce dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”, “tuttavia, il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalita’ di stabilire chi ascoltera’ il minore e le modalita’ dell’audizione”, restando in loro facolta’ “stabilire se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da un consulente tecnico che riferisca poi all’autorita’ giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula di tribunale o in altro luogo o con altri mezzi”; inoltre, “pur rimanendo un diritto del minore, l’audizione di quest’ultimo non puo’ costituire un obbligo assoluto, ma deve essere valutata tenendo conto dell’interesse superiore del minore” (Cons. 39).
Di conseguenza, l’articolo 21 del Regolamento (intitolato “Diritto del minore di esprimere la propria opinione”) prevede che “le autorita’ giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilita’ concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato” (par. 1) e che, “qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilita’ di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l’autorita’ giurisdizionale tiene debito conto dell’opinione del minore in funzione della sua eta’ e del suo grado di maturita’” (par. 2).

 

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4. – Il secondo mezzo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 63 c.p.c., C.Testo Unico assolutamente non terza e per nulla imparziale (Cass. n. 19468 del 2019); violazione della Costituzione, articoli 24 e 111, violazione dell’articolo 194 c.p.c.; errori di valutazione delle prove versate in atti e, consequenzialmente, assoluta illegittimita’ del Decreto pronunziato dalla Corte di Appello Civile di Torino nonche’ dell’originario Decreto reso dal Giudice di Prime Cure”.
4.1. – Anche in questo caso le censure, oltre che generiche, sono di natura prettamente meritale, risolvendosi nel rinnovo delle contestazioni di merito mosse alla CTU espletata in primo grado (cfr. Cass. Sez. U, 5624 del 2022), sulle quali la corte territoriale ha osservato congruamente, a pag. 6 del decreto impugnato, che il reclamante contesta la consulenza “sostenendo che il ctu abbia svolto indagini ulteriori rispetto ai propri poteri e che non siano state tenute in considerazione le critiche alla ctu svolte dal consulente di parte dopo il deposito della ctu (e quindi – si noti fin d’ora – tardivamente, fuori dal contraddittorio tecnico da svolgersi in sede di ctu)”, senza indicare “perche’ e sotto quali profili la descrizione sarebbe discriminatoria sotto il profilo dell’estrazione sociale, rimanendo la critica del tutto vaga e priva di specifico esame dei contenuti della ctu”.
5. – Il terzo mezzo lamenta la “Violazione dell’articolo 360, comma I, n. 3, c. p. c., rilevante errore di diritto, in ordine alla valutazione del sempre crescente malessere psicofisico dei minori in virtu’ dell’attuale stato di cose; violazione dell’articolo 63 c.p.c., errori ed omissioni del C.Testo Unico determinanti ai fini della decisione; violazione della Costituzione, articolo 111, comma VII, , C.Testo Unico travalicante i propri poteri d’ufficio; eccesso assoluto di potere, necessita’ di salvaguardia della figura del cosiddetto “genitore sociale”, costituzionalmente riconosciuta e garantita”.
5.1. – Le censure sollevate, ancora una volta meritali, si espongono ai rilievi di inammissibilita’ gia’ illustrati con riguardo al primo motivo, cui si rinvia (in particolare sub 2.4, 2.6 e 2.7).
6. – Con il quarto motivo si deduce la “Violazione dell’articolo 116 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 360, comma I, n. 5, c. p. c., false ed erronee rappresentazioni e valutazioni della figura della Signora (OMISSIS); violazione dell’articolo 360, comma I, n. 3, grave errore di diritto, violazione della Costituzione, articolo 111, comma VII, eccesso di potere; assoluto e gravissimo travisamento dei fatti; necessaria rivalutazione delle prove regolarmente versate in atti da parte ricorrente a suffragio delle proprie richieste e censure”.
6.1. – Anche in questo caso le censure impingono nel merito, potendo quindi ripetersi le valutazioni di inammissibilita’ gia’
formulate rispetto al primo motivo, segnatamente al punto 2.6.
7. – Il quinto motivo lamenta; “Violazione della Costituzione, articoli 24 e 111, violazione degli articoli 91 e 92 c. p. c. (Cass. Civ., Ordinanza n. 15993 del 2020), gravissima ed assai rilevante differenza di trattamento tra le parti in causa in ordine alla condanna alla refusione delle spese di lite adottata da parte della Corte di Appello di Torino, manifesta ingiustizia”; “motivazione assolutamente apparente, il tutto in aperta violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 132 c. p. c., n. 4. Non e’ dato infatti sapere, per il Sig. (OMISSIS), in che modo sia stato svolto il calcolo per quanto afferisce la liquidazione delle spese di lite portata nel Decreto oggetto del presente gravame”; si aggiunge che “quello della soccombenza (peraltro non totalmente avvenuta nel caso di specie) e’ una regolazione delle spese di giudizio mitigata dal principio della causalita’; laddove infatti si possa ritenere che la stessa condotta di una delle parti abbia influito a determinare la lite giudiziale, non puo’ non tenersi conto di siffatta circostanza”.

 

Procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti

7.1. – La censura e’ contorta e poco comprensibile, avendo la corte territoriale sul punto osservato: “occorre tener conto che il reclamo di parte (OMISSIS) e’ stato accolto in misura molto ridotta (come emerge dal sopraesteso esame) e in gran parte respinto, laddove il reclamo incidentale di parte (OMISSIS) e’ stato accolto. Fermo restando che in questo contesto parte delle spese di lite devono essere poste a carico del (OMISSIS), la parziale compensazione delle spese non puo’ peraltro operarsi in misura minima ma appare congrua nella misura del 50%, tenuto conto peraltro che la condotta della (OMISSIS) ha aggravato la situazione dei minori per un periodo piuttosto significativo ed e’ cambiata solo di recente. Pertanto si compensano fra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio nella misura del 50% e si pongono -per il restante 50% -a carico del (OMISSIS). Si liquidano le spese (per il 50% non compensato) come da dispositivo, tenendo conto del valore medio (data la media complessita’ della causa) previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione in relazione allo scaglione relativo al valore indeterminato basso ricompreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000”.
7.2. – Si tratta di motivazione congrua, in quanto sorretta dal rilievo del rigetto parziale del reclamo dell’odierno ricorrente e dall’accoglimento totale del reclamo incidentale della controparte (cfr. Cass. Sez.U, 32061 del 2022), fermo restando che “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. 2149 del 2014, 30592 del 2017, 14459 del 2021).
8. – Le peculiarita’ della vicenda e la complessita’ dei rapporti interpersonali ad essa sottesi giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.
9. – Ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse in ogni caso le generalita’, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi, anche indirettamente, l’identita’ del minore e delle altre parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano
omesse le generalita’ del minore, delle parti e dei soggetti in essa
menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

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