Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 ottobre 2019, n. 40525.
Massima estrapolata:
Il ritardo nel fornire l’alibi – attraverso la tardiva introduzione dei testi a discarico – senza che vi sia una congrua spiegazione di tale scelta, esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, in quanto, in virtù del principio di autoresponsabilità che incombe sui consociati e che è coerente con la natura solidaristica dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, l’interessato, esclusivo portatore di un sapere scagionante, ha l’onere di fornire con assoluta tempestività le spiegazioni del caso, a meno di non incorrere in colpa, eventualmente lieve.
Sentenza 3 ottobre 2019, n. 40525
Data udienza 4 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 14.2.2019 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MACRI’ Ubalda;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14.2.2019 la Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo su rinvio della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 52825 del 17/10/2018, che aveva annullato con rinvio l’ordinanza in data 8.2.2018 della Corte d’appello di Reggio Calabria, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da (OMISSIS).
2. Il ricorrente presenta un unico motivo di doglianza per violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e). Precisa che sin dall’interrogatorio di garanzia aveva protestato la sua innocenza, negando la sua presenza sul luogo della sparatoria, trovandosi piuttosto in altro luogo in compagnia di due persone. Lamenta che la Corte territoriale l’aveva considerato in colpa grave anche dopo che aveva indicato i testi d’alibi. Ricorda che, durante l’esame dibattimentale, dopo un anno e sette mesi di detenzione cautelare, aveva dedotto la circostanza a sua difesa. Il patrono aveva quindi chiesto l’escussione dei suddetti testi d’alibi ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., richiesta negata dal Tribunale ed accolta dalla Corte d’appello. Sostiene il difetto di motivazione sul diniego della riparazione. Aggiunge che ne’ le persone offese, marito e moglie attinti dai colpi di pistola, ne’ altri soggetti, tra cui il figlio della coppia, l’avevano indicato come presente sul posto. Insiste sulla circostanza che la Corte territoriale non aveva distinto la fase anteriore al 12 aprile 2012 e quella successiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ infondato, perche’ la Corte d’appello di Reggio Calabria ha ben applicato il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, all’esito di un percorso argomentativo logico e razionale.
Nell’annullare l’ordinanza in data 8.2.2018, la Corte di cassazione ha ritenuto che la tesi secondo cui al ricorrente spettava la riparazione da ingiusta detenzione, non ravvisandosi colpa per la fase successiva all’offerta della prova d’alibi, non si era misurata con la tardivita’ dell’introduzione dei testi a discarico da parte dell’imputato. A tal fine ha richiamato l’orientamento che nega il diritto in caso di ritardo nel fornire l’alibi, in particolare, escluso ogni automatismo decisorio, laddove si registri un notevole distacco temporale che non risulti giustificato. Ed invero, in virtu’ del principio di autoresponsabilita’ che incombe sui consociati e che e’ coerente con la natura solidaristica dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, l’interessato, esclusivo portatore di un sapere scagionante, ha l’onere di fornire con assoluta tempestivita’ le spiegazioni del caso, a meno di non incorrere in colpa, eventualmente lieve.
Nell’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Reggio Calabria ha osservato che l’istante era stato colpito dalla misura custodiale in carcere perche’ aveva armato di pistola (OMISSIS), il quale, insieme a (OMISSIS), aveva colpito una coppia, cagionandole lesioni gravi. Gli elementi di accusa a carico di (OMISSIS) derivavano dalle dichiarazioni di testimoni oculari. L’istante aveva sempre negato i fatti, ma solo all’udienza del 12 aprile 2012 aveva indicato due testimoni che erano in sua compagnia, nei pressi della propria abitazione, a 150 metri dalla scena del delitto. Nel processo di cognizione, la Corte territoriale aveva ritenuto credibili i testi, anche se non aveva mancato di notare che; se era comprensibile il loro atteggiamento omertoso, misteriosa era la ragione per la quale l’istante aveva deciso di rivelare l’alibi solo in dibattimento. Nell’ordinanza impugnata la Corte territoriale ha valorizzato tale ultima circostanza per individuare un profilo di colpa dell’istante che imponeva il rigetto della domanda.
La decisione e’ in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ gia’ segnalato dalla Corte di cassazione nella sentenza di rinvio. Ed invero, va in questa sede ribadito il principio per il quale anche l’alibi tardivo, senza che vi sia una congrua spiegazione di tale scelta, escluda il diritto alla riparazione (Cass., Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419 e Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti). E’ necessario infatti che l’autoresponsabilita’ informi il comportamento dell’istante per tutto il periodo della detenzione, anche rispetto alla protrazione della condotta. L’eventuale concausa della detenzione costituita dal diniego da parte del Tribunale di ammissione della prova ex articolo 507 c.p.p. non vale ad escludere il principio di autoresponsabilita’ che rimane alla base del giudizio di colpa. Del resto gia’ il Giudice della cognizione aveva segnalato l’anomalia del comportamento del ricorrente, il quale non ha offerto nessuna plausibile giustificazione della scelta di riferire una circostanza cosi’ rilevante solo in dibattimento dopo oltre un anno e mezzo di detenzione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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