La parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l’atto di citazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 19 agosto 2019, n. 21448.

Massima estrapolata:

La parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l’atto di citazione e, specularmente, con l’atto di costituzione i quali, cristallizzando la posizione processuale, costituiscono l’unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese; sicché, ove sorga ragione per interpretare una pluralità di ruoli (nella specie, persona fisica rivestente anche il ruolo di legale rappresentante di una associazione), è in detti atti che la parte deve indicare quale dei ruoli intende spendere (e, se del caso, tutti), non potendosi integrare tali indicazioni attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d’iscrizione a ruolo o la procura.

Ordinanza 19 agosto 2019, n. 21448

Data udienza 20 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9202/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 123/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Cagliari confermo’ la sentenza parziale di primo grado, la quale aveva dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione di (OMISSIS) al decreto ingiuntivo emesso in favore di (OMISSIS) e nei confronti dell’associazione Sardegna Progetti e Produzioni, in persona del suo legale rappresentante e di (OMISSIS) personalmente, sul presupposto che l’opponente avesse proposto tempestiva opposizione solo nel nome e per conto dell’associazione, nel mentre quella avanzata personalmente dalla (OMISSIS), con comparsa depositata il 29/10/2007, era da dirsi tardiva;
ritenuto che avverso la statuizione d’appello ricorre la (OMISSIS) sulla base di tre motivi e che il (OMISSIS) resiste con controricorso;
ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363, c.c., articoli 99, 163, 164 e 645 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:
– la Corte locale aveva acceduto ad un’interpretazione formalistica della domanda, ingiustamente condizionata dalle parole utilizzate dalla parte;
– avrebbe dovuto, invece, tenere conto:
a) della nota d’iscrizione a ruolo, nella quale l’opponente era indicata come (OMISSIS);
b) della citazione, nella quale piu’ volte s’era fatto il nome della (OMISSIS) e, indistintamente, della Sardegna Progetti e Produzioni e delle conclusioni, formulate in nome e per conto della (OMISSIS);
c) dell’intestazione della citazione nella quale il procuratore aveva dichiarato di agire in rappresentanza della “Sardegna Progetti e Produzioni di (OMISSIS) in persona dell’omonimo titolare”
d) dei successivi atti di causa (non specificati), nei quali il procuratore dell’opponente aveva sempre chiarito che l’opposizione era stata proposta dalla (OMISSIS);
e) dalla procura alle liti, rilasciata anche a titolo personale;
f) dal non essere ragionevole che il difensore proponesse l’opposizione solo nell’interesse dell’associazione, lasciando che il decreto passasse in giudicato nei confronti della (OMISSIS);
ritenuto che con il secondo motivo la (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 156, 157, 163 e 164 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, poiche’:
– la procura, priva di precisazione, doveva intendersi rilasciata nell’interesse dell’ente rappresentato e della persona fisica personalmente;
– i vizi della “della domanda o della procura” sono soggetti a sanatoria, nel rispetto del principio di conservazione;
– il giudice deve compiere una indagine diretta ad accertare l’effettiva volonta’ manifestata nell’atto, dovendosi preferire quell’interpretazione che salvaguardi il perseguimento dello scopo;
ritenuto che con il terzo motivo si allega l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, stante che l’opposizione avrebbe dovuto ritenersi proposta anche nell’interesse personale della ricorrente, ove si fosse tenuto conto:
– della nota d’iscrizione a ruolo;
– dell’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della citazione in opposizione (mai risulta essere stata menzionata l’associazione, mentre piu’ volte la (OMISSIS));
– dei successivi atti di causa;
– della circostanza che “in tutta l’espositiva dell’atto di citazione in opposizione si parla della opponente come la Signora (OMISSIS) e della Sardegna Progetti e Produzioni”.
– delle conclusioni formulate nell’atto di citazione, anche nell’interesse della (OMISSIS);
considerato che, unitariamente esaminati gli esposti motivi, tra loro osmotici, il ricorso deve essere rigettato, valendo quanto appresso:
a) in primo luogo deve rilevarsi che la Corte locale ebbe a disattendere la pretesa della odierna ricorrente sulla base di piu’ rationes decidendi, ritenendo, sia la tardivita’ della prospettazione (settima pagina, penultimo periodo), che l’infondatezza nel merito; manca, pero’, una puntuale spendita impugnatoria della prima ratio (tardivita’ della prospettazione), capace di reggere autonomamente la sentenza censurata, con la conseguenza che questa e’ divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158);
b) in evidente contrasto con l’articolo 360 c.p.c., n. 5, siccome novellato nel 2012, la ricorrente, lungi dall’evidenziare un fatto storico primario o secondario non esaminato, aspira ad un improprio riesame di merito (cfr., S.U. n. 8053, 7/4/2014), in presenza di motivazione niente affatto apparente a riguardo della questione sulla quale si controverte (la Corte locale chiarisce, alle pagg. 8 – 10, le ragioni per le quali l’atto d’opposizione era da attribuirsi all’associazione e non anche alla sua rappresentante in proprio, non mancando di vagliare i documenti sulla base dei quali si inferiva l’esistenza dell’associazione, di precisare che l’unica procura valida, cioe’ quella indicata nell’opposizione, risultava rilasciata dalla (OMISSIS) nella sua qualita’ di presidente dell’associazione, che non v’erano ragioni per ritenere che si fosse in presenza di una ditta o di un titolare individuale, risultando, al contrario, dalla stessa esposizione della citazione che l’attivita’ promozionale era stata effettuata tramite l’associazione);
c) il richiamo al principio di interpretazione della domanda, in modo da assicurarne, ove possibile, il raggiungimento dello scopo, a parte ogni altra considerazione, non coglie nel segno, stante che qui non si tratta di verificare se a una certa prospettazione possa assegnarsi uno scopo, piuttosto che nessuno, ma, a monte, di attribuire la domanda giudiziale, oltre all’agente che appare, anche ad un terzo, che non appare;
d) il richiamo al principio di conservazione degli atti, in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo non e’ pertinente: qui, invero, non si tratta di apprezzare la non decisivita’ di un vizio formale, ma, ben diversamente, di verificare se un certo soggetto abbia o non abbia agito;
e) di conseguenza deve affermarsi il seguente principio di diritto: “e’ con l’atto di citazione e, specularmente, con l’atto di costituzione, che la parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione e, quindi, nel caso in cui sorga ragione per una pluralita’ di vesti (come nel caso di specie), quali dei ruoli intenda spendere e, se del caso, se tutti, di talche’, l’atto, cristallizzando la posizione, costituendo l’unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese, non puo’ integrarsi attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d’iscrizione a ruolo o la procura”;
f) ovviamente, e’ appena il caso di soggiungere che la denunzia di violazione di legge non determina, per cio’ stesso, nel giudizio di legittimita’ lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio giudiziale, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;
considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate;
considerato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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