Le persone processualmente incapaci

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 20 agosto 2019, n. 21507.

Massima estrapolata:

L’art. 75 c.p.c., nell’indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce ai soggetti che siano stati privati della capacità di agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o curatore, senza far menzione, invece, dei soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge; né, in relazione a questi ultimi, si pone l’esigenza di una sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c. per il promovimento della procedura di interdizione mediante il rito camerale previsto dagli artt. 712 e ss. c.p.c., posto che la “ratio” della disposizione dettata dall’art. 75 cit. si fonda, da un lato, sull’esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all’esito finale di uno specifico procedimento e, dall’altro, sull’altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda.

Sentenza 20 agosto 2019, n. 21507

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25010-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti al ricorso principale –
avverso la sentenza n. 841/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente e del ricorrente successivo, che si riporta agli atti depositati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.-Con atto di citazione del dicembre 2002 (OMISSIS) convenne in giudizio i figli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo la ricostruzione, anche mediante collazione, dell’asse ereditario relitto dal defunto coniuge (OMISSIS), e la divisione secondo legge, con condanna dell’erede favorito alla reintegra della sua quota.
Si costituirono nel giudizio i convenuti, le figlie aderendo alla domanda della madre, i figli opponendosi alla stessa.
L’adito Tribunale di Treviso, all’esito della espletata istruttoria, accolse la domanda della (OMISSIS).
2. – (OMISSIS) e (OMISSIS) interposero gravame nei confronti delle signore (OMISSIS) e (OMISSIS) ed (OMISSIS). Con comparsa del 20 gennaio 2012 si costitui’ (OMISSIS), quale tutrice della madre, nelle more interdetta.
Interrotta la causa all’udienza del 7 maggio 2013, per il decesso della (OMISSIS), e poi riassunta ad opera delle sorelle (OMISSIS), la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 841 depositata il 31 marzo 2015, rigetto’ il gravame. Per quanto ancora rileva nella presente sede, osservo’ il giudice di seconde cure, con riguardo alla dedotta nullita’ della procura rilasciata in prime cure dalla (OMISSIS), che nel dicembre del 2002 l’appellata non era stata ne’ interdetta ne’ inabilitata, ne’ sottoposta ad altro istituto di tutela, e che l’istituto di cui all’articolo 428 c.c. non trova applicazione in tema di procura alle liti.
Privo di pregio era altresi’, secondo la Corte territoriale, il secondo motivo di gravame, fondato sulla pretesa carenza di legittimazione attiva in capo alla (OMISSIS), in quanto il silenzio mantenuto dalla stessa dal marzo 1996, data del decesso del coniuge, al 2002 in ordine alla accettazione dell’eredita’, fatto valere dagli appellanti, non configurava condotta univocamente indicativa della volonta’ di rinunciare.
Quanto alla censura fondata sulla omessa valutazione di alcuni cespiti ereditari, la Corte lagunare rilevo’ che il mobilio d’arredo della casa coniugale – in relazione al quale peraltro la parte appellante non aveva dato seguito alla sollecitazione del consulente di indicare almeno quello di un qualche valore non rimesso alla discarica, producendo tardivamente, solo in sede di osservazioni alla consulenza, la documentazione al riguardo – era ricompreso nel diritto di abitazione sulla stessa vantato dalla (OMISSIS), mentre, quanto agli attrezzi agricoli, in relazione ai quali gli appellanti indicavano un valore di cinquanta milioni di lire, la contestazione del c.t.p. era generica ne’ era stata indicata, neanche su sollecitazione da parte del consulente tecnico d’ufficio, la sorte di tali beni al fine di effettuarne la stima. Le medesime argomentazioni svolse la Corte di merito in ordine all’asserita donazione di lire 19.000.000 in buoni fruttiferi postali del de cuius alle figlie.
Quanto alla censura attinente alle modalita’ di valutazione dei beni immobili, secondo il giudice di secondo grado il c.t.u. aveva in realta’ rispettato i criteri di legge e le disposizioni del giudice, effettuando poi ai soli fini della divisione la stima dei beni a valori attuali, come previsto dall’articolo 726 c.c..
In relazione alla doglianza concernente la statuizione sulle spese del giudizio, la Corte territoriale osservo’ che (OMISSIS) non aveva contestato la condanna alle spese nei confronti della madre, verso la quale era soccombente, ma la statuizione del primo giudice di compensazione delle spese di lite tra la madre e le sorelle in luogo della estensione a queste ultime della condanna solidale nei confronti della vincitrice. Al riguardo, la Corte di merito rilevo’ che la scelta del giudice di prime cure di usare della sua discrezionalita’ ai sensi dell’articolo 92 c.p.c. non era sindacabile siccome adeguatamente motivata con riferimento alla circostanza che le figlie avevano aderito all’azione della madre a differenza dei figli, che la avevano contrastata.
La Corte condanno’ quindi (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido a rifondere le spese del grado in favore solidale di (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.-Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto distinti ricorsi (il secondo dei quali va qualificato incidentale), il primo sulla base di quattro motivi, il secondo affidandosi a cinque censure.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nella imminenza della udienza le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-I primi quattro motivi dei due ricorsi hanno identico contenuto e possono, pertanto, essere trattati congiuntamente.
1.1.- Con il primo di essi si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 459 c.c. Ripropongono i ricorrenti la eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della (OMISSIS), gia’ rigettata con la sentenza impugnata sul presupposto che il comportamento del rinunziante all’eredita’ debba risultare in modo univoco e che tale non potesse ritenersi il silenzio serbato per anni dalla (OMISSIS) in merito all’accettazione. Si dolgono i ricorrenti della mancata considerazione da parte del giudice di secondo grado della circostanza che la predetta (OMISSIS), gia’ ottantasettenne all’epoca della notifica dell’atto di citazione di primo grado e destinataria di un provvedimento della Commissione medica di primo grado di riconoscimento di invalidita’ civile al cento per cento con diagnosi di “deterioramento cognitivo in demenza”, non avesse in sei anni dal decesso del coniuge accettato l’eredita’ dello stesso in modo espresso, ne’ avesse fornito la prova di avere inteso accettarla con comportamenti concludenti. Il decorso di un notevole lasso di tempo dall’apertura della successione, il deterioramento delle facolta’ mentali della donna, il suo trasferimento presso l’abitazione della figlia (OMISSIS) avrebbero dovuto indurre la Corte di merito ad un giudizio di mancanza di consapevolezza in capo alla (OMISSIS) circa la volonta’ di procedere alla azione di riduzione, tanto piu’ in presenza del rifiuto opposto dal suo procuratore a farla comparire in giudizio dapprima per il tentativo di conciliazione, quindi per l’interrogatorio formale richiesto dai convenuti.
La censura non e’ meritevole di accoglimento.
Deve, anzitutto, rilevarsi al riguardo che il diritto di accettare l’eredita’ si prescrive, a norma dell’articolo 480 c.c., comma 1, nel termine di dieci anni, decorrenti, come precisato dal comma 2 del richiamato articolo 480, dal giorno dell’apertura della successione. Nel caso di specie, il decesso di (OMISSIS), e la conseguente apertura della sua successione, risalgono al mese di marzo del 1996. E dunque, allorche’ (OMISSIS), nel dicembre del 2002, agi’ in riduzione, era largamente nei termini – atteso che non vi aveva mai rinunciato – per poter accettare espressamente l’eredita’ ovvero per compiere atti univocamente diretti all’accettazione della medesima, come, in realta’, fece proprio con il promovimento dell’azione di cui si tratta. La quale, infatti, manifestando di per se’ la volonta’ di accettare, non richiede un previo atto di accettazione ne’ un previo comportamento concludente in tal senso (cfr. sul punto Cass., sent. n. 21288 del 2011).
Ne’, per quanto rilevato in ordine al tempo concesso dalla richiamata norma codicistica per l’accettazione dell’eredita’, il silenzio serbato dalla (OMISSIS) nei sei anni intercorsi tra l’apertura della successione del coniuge ed il promovimento dell’azione di riduzione era in alcun modo suscettibile di essere interpretato come volonta’ di rinunciare all’eredita’, nemmeno ove correlato agli altri elementi indicati dai ricorrenti.
Sarebbe stata, al contrario, arbitraria da parte della Corte territoriale la deduzione, che i ricorrenti si dolgono non essere stata effettuata in asserita violazione dell’articolo 459 c.c., di un inquinamento della volonta’ della signora (OMISSIS) (sub specie di forzatura di una volonta’, in realta’ inesistente, di accettazione dell’eredita’) nel proporre l’azione, dovuto ad una concomitante serie di ragioni. Ragioni individuate dagli stessi ricorrenti, oltre che, per l’appunto, nel silenzio della (OMISSIS), nell’eta’ inoltrata della stessa, nel declino delle sue facolta’ mentali, attestato da una diagnosi di “deterioramento cognitivo in demenza” effettuata dalla Commissione medica di prima istanza ai fini del riconoscimento di invalidita’ civile, poi concesso nella misura del cento per cento (diagnosi in relazione alla quale, peraltro, nei ricorsi si omette la menzione del momento processuale in cui essa sarebbe stata dedotta, facendosi solo riferimento ad una istanza, presentata dagli attuali ricorrenti in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, in data 9 marzo 2010, dunque oltre tre anni dopo il promovimento dell’azione, e rigettata, volta alla sospensione del giudizio in pendenza di ricorso per l’interdizione della signora (OMISSIS), poi intervenuta nelle more del giudizio di appello); ed ancora nella circostanza del trasferimento della donna presso l’abitazione della figlia (OMISSIS), ed, infine, nel rifiuto opposto dal procuratore della (OMISSIS) a farla comparire in giudizio per sottoporla al tentativo di conciliazione e, poi, all’interrogatorio formale.
Peraltro, l’articolo 75 c.p.c., nell’indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce ai soggetti che siano stati privati della capacita’ di agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione, o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione, e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o curatore (ovvero da un amministratore di sostegno) senza far menzione, invece, dei soggetti colpiti da incapacita’ naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge; ne’, in relazione a questi ultimi, si pone l’esigenza di una sospensione del processo, ex articolo 295 c.p.c., per il promovimento della procedura di interdizione mediante il rito camerale previsto dagli articolo 712 c.p.c. e seguenti, posto che la ratio della disposizione dettata dall’articolo 75 cit. si fonda, da un lato, sull’esigenza che ogni limitazione della capacita’ di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all’esito finale di uno specifico procedimento e, dall’altro, sull’altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda (cfr., sul punto, Cass., sent. n. 9146 del 2002).
Ed infatti, correttamente la Corte di merito, a fronte della deduzione, in quella sede operata dagli attuali ricorrenti, di nullita’ della procura rilasciata in prime cure dalla signora (OMISSIS), rilevo’ che, in assenza, nel dicembre 2002, di alcun provvedimento di interdizione o di inabilitazione nei confronti della (OMISSIS), ovvero di sottoposizione della stessa ad altro istituto di tutela delle persone incapaci, e non trovando applicazione l’istituto della incapacita’ di intendere e di volere di cui all’articolo 428 c.c. in tema di procura alle liti, non era possibile ritenerne nella specie la nullita’. Con l’inevitabile riflesso della non predicabilita’ della insussistenza della volonta’ della (OMISSIS), all’epoca della proposizione della domanda di cui si tratta, di accettare l’eredita’ del coniuge defunto e di ottenere realmente la reintegrazione della quota di eredita’ a lei spettante.
1.2. – Con la seconda censura si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 555, 556 e 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Avrebbe errato la Corte lagunare nel ritenere – a fronte della contestazione da parte degli appellanti dell’operato del c.t.u. con riferimento alla mancata considerazione, nella ricostruzione dell’asse ereditario di cui si tratta, di alcuni beni mobili dei quali la signora (OMISSIS) era in possesso – che fosse onere degli appellanti medesimi indicare i beni mobili ed il valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, onere al quale costoro si sarebbero sottratti versando tardivamente la relativa documentazione, in sede di osservazioni alla consulenza. In realta’ – osservano i ricorrenti – con comunicazione in data 10 settembre 2007 il c.t. di parte convenuta aveva inviato al c.t.u. osservazioni alla bozza di stima indicando i beni mobili dei quali la signora (OMISSIS) era in possesso, i mezzi agricoli necessari alla coltivazione dei fondi lasciati per testamento alla moglie da (OMISSIS), le donazioni in danaro effettuate dal de cuius in favore delle figlie nel 1994. Sulla base di tali indicazioni, ad avviso dei ricorrenti, il c.t.u. avrebbe dovuto effettuare gli opportuni accertamenti ed eseguire le stime richieste. Ne’ la Corte territoriale avrebbe valutato il comportamento processuale della parte attrice che, pur ripetutamente sollecitata dal c.t.u. a fornire informazioni relative ai beni mobili che le erano pervenuti in successione, non aveva presenziato all’incontro fissato dallo stesso ne’ aveva fatto pervenire in alcun modo al tecnico le indicazioni richieste. Non essendo stata correttamente compiuta la operazione di formazione della massa dei beni, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere non provata la lesione lamentata dall’attrice o, quanto meno, disporre un supplemento di perizia.
Il motivo e’ privo di fondamento.
La censura impinge nelle valutazioni operate dal giudice di secondo grado in ordine al materiale istruttorio in atti, delle quali la sentenza impugnata da’ compiutamente conto. Ed infatti, in essa si riferisce, quanto ai mobili di arredo della casa coniugale, che essi erano ricompresi nel diritto di abitazione di cui godeva la (OMISSIS), e che in parte erano stati gia’ rimessi alla discarica all’epoca in cui costei era ancora in vita. Ne’ il consulente di parte aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla esistenza di mobilio di un qualche valore.
Parimenti, nessuna precisazione circa la contestazione attinente alla mancata considerazione degli attrezzi agricoli era pervenuta dal consulente di parte, pur a tanto sollecitato dal c.t.u., in ordine alla sorte di detti beni al fine di poterne effettuare la stima; esattamente come avvenuto con riguardo alla donazione di 19 milioni di lire in buoni fruttiferi postali, asseritamente effettuata da (OMISSIS) in favore delle figlie, e sulla quale nessuna indagine poteva essere svolta dalla Corte in assenza di elementi dal benche’ minimo significato. E poiche’ era posta a carico degli appellanti la prova della denunciata esistenza di cespiti ereditari non indicati dalla (OMISSIS), nessun rilievo puo’ attribuirsi, ai fini della presente indagine, al comportamento asseritamente non collaborativo della (OMISSIS).
1.3.- La terza doglianza concerne, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 566 c.c. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe avvalorato la c.t.u. che aveva compreso nel relictum un libretto di risparmio postale intestato a (OMISSIS) e (OMISSIS) e ad (OMISSIS), che, non essendo cointestato ad (OMISSIS), non costituiva bene ereditario.
La censura non puo’ trovare ingresso nel presente giudizio di legittimita’. Al riguardo, posto che della questione con essa sollevata non si rinviene traccia nella sentenza impugnata, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte alla stregua del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione delle medesime innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificita’ del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della questione (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cass., sentt. n. 2038 del 2019, n. 15430 del 2018).
1.4. – Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 556, 747 e 750 c.c.. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere la correttezza dei criteri adottati dal c.t.u. per la stima del valore dell’asse ereditario de quo con riguardo ai beni immobili, calcolato sulla base dei prezzi di mercato praticati nella zona per beni simili con riferimento a quelli applicati nel gennaio 2008, e cioe’ al momento della redazione della consulenza, anziche’ al momento dell’apertura della successione (9 marzo 1994). Il giudice di secondo grado ha ritenuto che fosse evidente la lesione in danno della (OMISSIS) e che, quindi, non fosse necessaria un’accurata valutazione dei beni immobili al momento dell’apertura della successione.
Il motivo e’ destituito di fondamento.
La Corte ha legittimamente giudicato corretta la stima dei beni immobili costituenti il compendio ereditario di cui si tratta come operata dal c.t.u. Questi, infatti, come chiarito nella sentenza impugnata con articolata ed esaustiva valutazione, opero’, secondo i criteri di legge, il calcolo del relictum alla stregua del valore che gli immobili che ne facevano parte avevano al momento dell’apertura della successione, e quello del donatum sulla base del relativo valore all’atto della donazione. Risulta, pertanto, pienamente rispettato il disposto degli articoli 556, 747 e 750 c.c..
La circostanza che, poi, ai diversi fini della divisione, i beni siano stati calcolati con riferimento ai valori determinati al momento della redazione da parte del c.t.u. della su relazione non puo’ incidere negativamente sul giudizio di correttezza della valutazione operata dallo stesso, avuto riguardo alla disposizione dell’articolo 726 c.c..
Si richiama, in proposito, l’orientamento espresso della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, deve aversi riguardo, ai sensi degli articoli 556 e 564 c.c., esclusivamente al valore dell’asse ereditario al tempo dell’apertura della successione, differentemente dalla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, che a norma dell’articolo 726 c.c. deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima (v. Cass., sent. n. 2975 del 1991).
Non appare superfluo aggiungere che – come puntualmente rimarcato dalla Corte territoriale – la (OMISSIS) aveva ricevuto solo la somma di circa 2000,00 Euro a fronte di un consistente patrimonio relitto, donde il carattere evidente della lesione della sua quota di legittima, sottolineato dal c.t.u..
2. – Con il quinto motivo, dedotto nel solo ricorso di Pietro (OMISSIS), si fa valere, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Premesso che la Corte territoriale avrebbe confuso le posizioni dei due fratelli (OMISSIS) facendo erroneamente riferimento a (OMISSIS) anziche’ a (OMISSIS) quale unica parte processuale ad avere impugnato la sentenza di primo grado con specifico riferimento alle spese di lite, si lamenta con il ricorso la mancata considerazione che (OMISSIS), a differenza dei fratelli, non era stato condannato a corrispondere alcun conguaglio nei confronti della madre, e che non era tenuto neanche a corrispondere il valore pro quota dei frutti, e cio’ in quanto il valore della donazione ricevuta era risultato inferiore rispetto alla quota cui aveva diritto. Conseguentemente, egli non poteva essere considerato soccombente nemmeno parzialmente: donde la illegittimita’ della sua condanna in via solidale con il fratello al pagamento delle spese del giudizio di merito. Ne’ era condivisibile la motivazione adottata dalla Corte territoriale a sostegno della decisione di conferma della condanna dei soli (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali, in quanto non conforme ai dettami degli articoli 91 e 92 c.p.c., che pongono a carico della parte soccombente l’onere delle spese del giudizio ovvero la compensazione delle stesse in caso di soccombenza reciproca.
La censura e’ infondata.
A prescindere dalla, peraltro irrilevante ai fini della decisione, confusione in cui e’ incorsa la Corte di merito nella sola motivazione della sentenza, tra le posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), avendo quest’ultimo, e non il primo, censurato la statuizione di primo grado sulle spese di lite, e’ sufficiente, al riguardo, rilevare che detta determinazione era correlata al rigetto della opposizione alla divisione, in relazione alla quale anche (OMISSIS) risultava soccombente.
3. -In conclusione, devono essere rigettati entrambi i ricorsi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 7500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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