Consiglio di Stato, Sentenza|8 marzo 2021| n. 1945.
Il rimedio della richiesta di chiarimenti è ammissibile, nel suo contenuto proprio di strumento volto ad ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione, ovvero sulle concrete modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese.
Sentenza|8 marzo 2021| n. 1945
Data udienza 18 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Graduatorie ad esaurimento – Condanna in prigo grado all’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito – Ricorso per ottemperanza – Ordine all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza – Nominando del commissario ad acta – Istanza – Art. 112, comma 5, c.p.a. – Richiesta di chiarimenti – Assenza dei requisiti necessari per l’inserimento nelle Graduatore ad Esaurimento – Inammissibile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6743 del 2020, proposto da
Ge. Vi., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Gi. Be., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via (…);
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7885/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Rilevato che:
– in data 14 maggio 2019 è passata in giudicato la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 10903 del 13 novembre 2018, che ha statuito l’inserimento dell’appellante nelle graduatorie ad esaurimento (il dispositivo è il seguente: “il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito”);
– con ricorso per ottemperanza del 12.11.2019, l’appellante ha nuovamente adito il T.A..R. per il Lazio affinché ordinasse “all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe – ossia l’inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E docenti)”;
– con la sentenza n. 2311 del 21.1.2020, il T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, nominando il commissario ad acta affinché disponesse l’inserimento del ricorrente nella graduatoria di pertinenza;
– con successiva istanza proposta ai sensi dell’art. 112 comma 5 c.p.a., la difesa erariale ha chiesto al T.A.R. di “fornire i chiarimenti necessari, adottando i provvedimenti del caso, volti alla corretta esecuzione della sentenza n. 2311/2020”. In tale atto, l’amministrazione ha evidenziato la mancanza in capo al ricorrente dei requisiti necessari per potere essere inserito nelle Graduatore ad Esaurimento;
– il T.A.R per il Lazio si è pronunciato su tale istanza con la sentenza n. 7885 del 1.07.2020 in senso favorevole all’amministrazione ed affermando che “la giurisprudenza del Tar si è costantemente orientata nel senso di ritenere applicabile la sentenza in questione, analogamente ad altre rese in ricorsi collettivi, ai soli depennati che nel caso di specie il ricorrente non risulta essere depennato sulla base del provvedimento impugnato nel quale si precisa che la ricorrente non risulta essere mai stata inserita nelle Gae di alcuna provincia e che pertanto si tratta di un nuovo inserimento e non di un docente depennato. Ne discende che il ricorso non può trovare accoglimento. La sentenza n. 2311 del 2020 non sfugge a tali considerazioni facendo espressamente riferimento al depennamento e al reinserimento. In mancanza di tali presupposti non può pertanto farsi luogo a un nuovo inserimento del ricorrente. Ne discende che devono essere forniti i chiarimenti nei termini che precedono”;
considerato che:
– le decisioni adottate in sede di ottemperanza sono inappellabili solo se contengono disposizioni meramente attuative del giudicato (trattandosi dell’esplicazione di poteri dell’amministrazione attribuiti al giudice in via sostitutiva). Sono invece appellabili i provvedimenti con quali il giudice, anziché limitarsi ad emanare misure attuative del giudicato, abbia risolto anche questioni di natura cognitoria in rito o in merito (cfr. Cons. Stato 25.6.2007 n. 3602; 18.9.03 n. 5319; 29.7.04 n. 5353);
– il rimedio della richiesta di chiarimenti è ammissibile, nel suo contenuto proprio di strumento volto ad ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione, ovvero sulle concrete modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese; la giurisprudenza ha chiarito che la richiesta di chiarimenti, ex art. 112 comma 5, c.p.a., costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato – utilizzabile quanto vi sia una situazione di incertezza da dirimente che impedisce la sollecita esecuzione del diritto esecutivo – e non un’azione o una domanda in senso tecnico (cfr. Cons. Stato sez, IV, 17 settembre 2014 n. 4722); ne discende che lo strumento in esame non può trasformarsi in un veicolo per investire il giudice dell’esecuzione di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione del decisum, nell’ambito del rapporto tra le parti e amministrazione (cfr. Cons. Stato sez. IV, 23 gennaio 2017 n. 262);
– nel caso di specie, con lo strumento della richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 112 comma 5 del c.p.a., il Ministero ha svolto deduzioni ed eccezioni circa la spettanza della pretesa sostanziale del ricorrente, ovvero la mancanza dei requisiti in capo allo stesso per ottenere l’inserimento nelle GAE – in quanto “il ricorrente risulta inserito nelle graduatorie di istituto di III fascia, mentre non risulta essere mai stato inserito nelle graduatorie provinciali di questa o altra provincia” – e che, in quanto tali, non potevano essere oggetto di tale istanza;
– nel peculiare caso in esame deve inoltre evidenziarsi che con il sollecito del 18/07/2019 l’appellante aveva chiesto all’amministrazione di eseguire la sentenza n. 10903/2018 e che, a fronte di tale richiesta, il Dirigente competente ne aveva escluso i presupposti, poiché : “Vignali Germano risulta correttamente inserito nelle graduatorie di istituto di III fascia di questa provincia con id. numerico PR/135987, mentre non risulta essere mai stato inserito nelle graduatorie provinciali di questa o altra provincia”; ne era seguito il ricorso per l’ottemperanza del ricorrente volto in modo esplicito ad ottenere “l’inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E docenti)”, durante il quale l’amministrazione nulla aveva rilevato, e che era sfociato nella sentenza n. 2311 del 21.1.2020, con la quale il TAR aveva accolto il ricorso e, per l’effetto, aveva ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, nominando un commissario ad acta affinché disponesse l’inserimento del ricorrente nella rispettiva GAE;
– la questione sottesa alla richiesta di chiarimenti appare la medesima che aveva a suo tempo originato il ricorso in ottemperanza del ricorrente, sicché, se del caso, in quella sede doveva essere vagliata, senza alcun spazio per ammettere la sua “riemersione” in sede di istanza di chiarimenti;
– per le ragioni esposte l’appello deve trovare accoglimento, dovendosi riformare la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 5, del c.p.a.
– le spese di lite del doppio grado di giudizio, stante la peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l’istanza proposta in primo grado.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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