Ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|1 marzo 2021| n. 5561.

Poiché, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale.

Ordinanza|1 marzo 2021| n. 5561

Data udienza 15 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – Decisione sia favorevole all’attore – Mancata opposizione dell’amministrazione all’impugnazione – Non giustifica la compensazione delle corrispondenti spese processuali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4984-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI REGGIO EMILIA;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 1679/2019 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, depositata il 5/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/1/2021 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), ha riformato la sentenza con la quale il giudice di pace, dopo aver accolto l’opposizione che lo stesso aveva proposto nei confronti di ordinanza-ingiunzione, aveva integralmente compensato le spese lite.
Il tribunale, quindi, ha condannato la prefettura di Reggio Emilia al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ma ha disposto la compensazione di quelle relative al giudizio d’appello sul rilievo che “la parte convenuta e’ rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, sicche’ in alcun modo ha influito sulla decisione del giudice di prime cure di compensare le spese di lite”.
Paolo (OMISSIS), con ricorso notificato il 22/1/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
La prefettura di Reggio Emilia e’ rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver accolto l’appello, non ha condannato la prefettura soccombete al pagamento delle spese del giudizio d’appello sul rilievo che la stessa, essendo rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, non aveva in alcun modo influito sulla decisione del giudice di prime cure di compensare le spese di lite, senza, tuttavia, considerare che, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza e’ l’aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non e’ esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace, cosi’ da renderne necessario l’accertamento giudiziale.
2.11 motivo e’ fondato. Questa Corte, invero, ha gia’ ritenuto che, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza e’ l’aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non e’ esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, cosi’ da renderne necessario l’accertamento giudiziale (Cass. n. 13498 del 2018). In effetti, ai fini della compensazione totale Ric. 2020 n. 4984 – Sez. 6-2 – c.c. 15 gennaio 2021 delle spese processuali, non e’ sufficiente ne’ la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto ne’ la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 901 del 2012). Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all’attore, la mancata opposizione dell’amministrazione all’impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per se’, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto comunque l’istante e’ stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (cfr. Cass. n. 21871 del 2014 in motiv.).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata.
4.Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito e condanna la prefettura di Reggio Emilia al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 230,00, oltre accessori.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la prefettura di Reggio Emilia al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 230,00, oltre accessori; condanna la prefettura di Reggio Emilia a rimborsare al ricorrente le spese di lite relative al presente giudizio, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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