Il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese

Consiglio di Stato, Sentenza|8 marzo 2021| n. 1920.

Il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla.

Sentenza|8 marzo 2021| n. 1920

Data udienza 4 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Accesso ai documenti amministrativi – Dichiarazioni dei redditi di controparte in un giudizio civile – Istanza di accesso agli atti – Controversia – Ordine di esibizione e compensazione spese

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 9846 del 2019, proposto dal signor Gi. Ce., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Na., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via (…);
nei confronti
della signora Lu. Ca., non costituita in giudizio;
per la riforma parziale
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima n. 1313/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 il pres. Luigi Maruotti;
Nessuno presente per le parti;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, come convertito nella legge n. 176 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado n. 722 del 2019 (proposto al TAR per la Toscana), l’appellante ha dedotto di avere inoltrato alla Agenzia delle entrate (Direzione provinciale di Firenze) una istanza di accesso, avente per oggetto le dichiarazioni dei redditi presentate dalla sua controparte in un giudizio civile, ed ha chiesto la declaratoria del suo diritto ad accedere a tali atti, in assenza di un tempestivo provvedimento dell’Agenzia.
2. Il TAR, con la sentenza n. 1313 del 2019, ha accolto il ricorso, ha ordinato alla Agenzia di consentire l’accesso agli atti ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio, sussistendone giusti motivi.
3. Con l’appello indicato in epigrafe, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR, nella parte in cui essa ha compensato le spese del giudizio.
4. L’Agenzia appellata si è costituita in giudizio, per resistere.
5. Con l’ordinanza n. 1706 del 2020, la Sezione ha disposto l’acquisizione di elementi da cui si possa desumere la sussistenza di un interesse attuale alla definizione del giudizio d’appello.
L’appellante, con nota del 9 novembre 2020, ha insistito per l’accoglimento del gravame.
5. L’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 92 del codice di procedura civile, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, richiamando altresì alcune sentenze dei giudici amministrativi, sulla regola per la quale la condanna al pagamento delle spese del giudizio segue la soccombenza.
4. Ritiene il Collegio che l’appello risulta manifestamente infondato e va respinto.
Per la pacifica giurisprudenza amministrativa, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8523; Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798).
Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Il TAR – nel caso di accoglimento di un ricorso – può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati.
5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
La condanna al pagamento delle spese del secondo grado segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta respinge l’appello n. 9846 del 2019.
Condanna l’appellante al pagamento di euro 1.000 (mille), oltre agli eventuali accessori di legge, in favore della Agenzia appellata, per spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Michele Pizzi – Consigliere
,

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *