Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1626.
Il ricorso cautelare per Cassazione contro la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1626
Data udienza 24 settembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Ricorso cautelare – Decisione del riesame – Cancelleria del tribunale che ha emesso l’ordinanza o del giudice. – Ricorso ad altro ufficio – Inammissibilità per tardività – Data in cui l’atto arriva all’ufficio competente – Rilevanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASSANO Margherita – Presidente
Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. SARNO Giulio – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/08/2019 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dott. Giulio Sarno;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21.08.2019, il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), indagato per i delitti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1 e 2, e articolo 73, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria limitatamente al capo B8) dell’addebito provvisorio, confermandola nel resto.
2. Avverso tale provvedimento il difensore di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’articolo 273 c.p.p. e il vizio di motivazione, in quanto dall’ordinanza impugnata non emergono, sotto il profilo della gravita’ indiziaria, ne’ il ruolo ricoperto, ne’ il contributo offerto dall’indagato al sodalizio criminale, ne’ la consapevolezza dello stesso di partecipare ad un’associazione.
Inoltre, ha eccepito l’illegittimita’ costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 13 e 111 Cost., dell’articolo 309 c.p.p., nella parte in cui non prevede un termine entro il quale la richiesta di riesame, depositata dinanzi ad un’autorita’ diversa da quella competente per il successivo giudizio, debba essere trasmessa al giudice del riesame che si dovra’ pronunziare su di essa, ovvero nella parte in cui non prevede che il termine di dieci giorni, entro il quale deve intervenire la decisione, debba ritenersi valido anche nel caso di presentazione della richiesta nelle forme di cui all’articolo 582 c.p.p., comma 2.
3. La Terza sezione penale della Corte di cassazione, dopo avere constatato che il ricorso risultava depositato presso la cancelleria del Tribunale di Locri anziche’ di Reggio Calabria, dinanzi al quale si era svolto il giudizio di riesame e dove era pervenuto dopo la scadenza del termine di dieci giorni indicato dall’articolo 311 c.p.p., comma 1, ha rilevato un principio di contrasto interpretativo circa l’individuazione del luogo presso il quale deve essere presentato il ricorso cautelare per cassazione avente ad oggetto il provvedimento in materia cautelare personale reso dal giudice del riesame o dell’appello cautelare, ovvero l’ordinanza genetica con la quale e’ stata disposta la misura coercitiva.
Il Collegio rimettente, sul presupposto che il regime delle impugnazioni cautelari non possa definirsi ne’ come un sistema chiuso ed autonomo rispetto a quello riferibile alle altre tipologie impugnatorie, ne’ come un sistema strutturato in maniera autosufficiente, ha valutato poco convincenti le argomentazioni sottese a quelle sentenze che confinano l’applicabilita’ degli articoli 582 e 583 c.p.p..
Ai soli procedimenti di riesame e di appello cautelare e non anche al ricorso per cassazione in materia de libertate.
Ha rilevato che la Corte di cassazione ha gia’ respinto modalita’ di lettura basate sul solo criterio esegetico di tipo lessicale quando:
– ha affermato che le parti private sono legittimate a presentare la richiesta di riesame e l’atto d’appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali anche presso la cancelleria del luogo in cui si trovano, se diverso da quello nel quale il provvedimento fu emesso (Sez. U, n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922);
– ha esteso l’operativita’ del principio anche al riesame reale (Sez. U, n. 47374 del 22/06/2017, Ferraro, Rv. 270828);
– ha affermato che in materia di misure cautelari, sia reali che personali, la richiesta di riesame puo’ essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell’articolo 583 c.p.p. (Sez. U, n. 8 del 11/05/1993, Mocerino, Rv. 193750);
– ha precisato, in relazione al differente istituto disciplinato dall’articolo 625-bis c.p.p., che le eccezioni ai principi generali che governano le impugnazioni, tra cui figurano quelle contemplate sulla presentazione degli atti, devono essere espresse (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264049), cosi’ escludendo la possibilita’ che al mancato richiamo alle forme di cui agli articoli 582 e 583 c.p.p. in materia di ricorso per cassazione de libertate possa attribuirsi alcun significato preclusivo.
Infine, ha evidenziato il possibile contrasto dell’articolo 311 c.p.p., nell’interpretazione piu’ restrittiva, con gli articoli 3 e 24 Cost. e articolo 6 CEDU, in quanto ingiustificatamente compressiva del diritto di difesa e foriera di disparita’ di trattamento tra coloro i quali intendano impugnare un provvedimento cautelare in materia di liberta’ “per saltum” e coloro che, invece, si determinano per il riesame o l’appello cautelare.
4. Il Collegio, ai sensi dell’articolo 618 c.p.p., comma 1, ha quindi rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, segnalando che la questione, connotata da “incertezza applicativa”, potrebbe dare luogo a un reale contrasto giurisprudenziale.
Il primo Presidente, con decreto del 26 giugno 2020, ha fissato per la trattazione del ricorso l’udienza in camera di consiglio del 24 settembre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione rimessa alle Sezioni Unite puo’ essere cosi’ sintetizzata: “se il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, debba essere presentato esclusivamente presso l’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato nei luoghi di cui all’articolo 582 c.p.p., comma 2, e se, in tale ultimo caso, debba ritenersi tempestivamente proposto solo quando perviene entro i termini di cui all’articolo 311 c.p.p., comma 1, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito di trasmissione a cura della cancelleria dell’ufficio giudiziario o dell’agente consolare all’estero”.
2. In relazione al tema posto in oggetto appare opportuno, preliminarmente, operare un sintetico inquadramento normativo della materia.
L’articolo 582 c.p.p., norma generale sulle impugnazioni, prevede che, “salvo che la legge disponga altrimenti” l’atto di impugnazione e’ presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che “le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo e’ diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero”, aggiungendo che in tali casi l’atto deve essere immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’articolo 583 c.p.p., dopo aver previsto che le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582, comma 1 e sul quale il pubblico ufficiale appone l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione, stabilisce “che l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma”.
Per la richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono, per la prima volta, una misura cautelare personale, l’articolo 309 c.p.p. dopo aver stabilito al comma 1 che “entro dieci giorni dalla notificazione o esecuzione dell’ordinanza coercitiva, l’imputato puo’ proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero”, prevede al comma 4 che la richiesta di riesame debba essere presentata nella cancelleria giudice ad quem, precisando che si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p..
Per tutti gli altri provvedimenti, l’imputato, il difensore e il pubblico ministero possono proporre appello ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. con le forme e modalita’ previste dall’articolo 309 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 7.
Con riferimento al ricorso per cassazione, l’articolo 311 c.p.p., comma 1, dispone che le parti legittimate possono ricorrere entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. L’articolo citato, al comma 2, prevede che, entro gli stessi termini l’imputato ed il suo difensore possono proporre il ricorso per cassazione per saltum, direttamente contro le ordinanze genetiche che dispongono una misura coercitiva, nei termini di cui all’articolo 309 c.p.p., commi 1, 2 e 3.
Per quanto riguarda la presentazione del ricorso, l’articolo 311 c.p.p., comma 3, dispone che debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, in caso di ricorso diretto, in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza.
Analogamente a quanto previsto in tema di cautela personale, per le misure cautelari reali, l’articolo 324 c.p.p., comma 1, stabilisce che la richiesta di riesame e’ presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’esecuzione.
Anche al rimedio previsto dall’articolo 322-bis c.p.p., proponibile contro i provvedimenti di modifica, sostituzione, revoca della misura o di rigetto delle relative istanze, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 310 c.p.p. e pertanto, di rimando, quelle previste dall’articolo 309 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 7.
Sempre in materia di cautela reale, l’articolo 325 c.p.p. prevede, al comma 1, che il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le decisioni assunte in sede di appello e di riesame e, al comma 2, che possono proporre il ricorso per cassazione direttamente contro il decreto di sequestro emesso dal giudice (cd. ricorso per saltum). Il comma 3, inoltre, richiama l’applicazione dell’articolo 311 commi 3, 4 e 5.
Infine, anche in materia di estradizione la presentazione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari emessi durante la procedura deve seguire le regole indicate dall’articolo 311 c.p.p. (cosi’, Sez. 6, n. 435 del 05/12/2019, dep. 2020, Korshunov, Rv. 278094).
3. La giurisprudenza della Corte e’ costante nel rimarcare l’autonomia delle modalita’ di presentazione dell’impugnazione indicate dall’articolo 311 c.p.p. rispetto alla regola generale contenuta negli articoli 582 e 583 c.p.p..
In proposito si e’ affermato che, in tema di riesame, le specifiche modalita’ fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione (Sez. 6, n. 3593 del 06/12/1990, Messora, Rv.187018).
Con specifico riferimento alla questione in esame, si e’ stabilito che il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della liberta’ e’ inammissibile, qualora sia presentato direttamente in Corte di cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale come prescrive l’articolo 311 nuovo c.p.p., comma 3, (cosi’, Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Di Giorgi, Rv. 270559; Sez. 2, n. 2056 del 20/03/1991, Crisalli, Rv. 187164).
Si e’ rilevato, al riguardo. che per il ricorso cautelare in cassazione non possono trovare applicazione le diverse norme sulla presentazione dell’atto di impugnazione di cui agli articoli 582 e 582 c.p.p. la cui operativita’, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 332 del 1995 al solo articolo 309 c.p.p., comma 4, e’ limitata alla presentazione della richiesta di riesame nonche’ dell’atto di appello, giusta il rinvio contenuto nell’articolo 310 c.p.p., comma 2 (Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, Dallai, Rv. 275367).
3.1. All’orientamento piu’ rigoroso che esclude soluzioni alternative alla presentazione del ricorso nella cancelleria del giudice a quo, se ne affianca altro piu’ “sostanzialista” (oramai maggioritario), secondo cui e’ ammissibile il ricorso cautelare – anche se presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato – a condizione che l’atto pervenga nella cancelleria del giudice a quo nel termine dei dieci giorni (Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Maniero, Rv. 278776; Sez. 6, n. 435 del 05/12/2019, Korshunov, cit.; Sez. 2 n. 3261 del 30/11/2018, Bossi, Rv. 274894; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, Nardo, Rv. 252072).
Va immediatamente rilevato che tale orientamento non pone mai in discussione il principio della autonomia della regola dell’articolo 311 c.p.p., comma 3, ma, richiamando i principi del favor impugnationis e di conservazione dell’atto, si limita a fare salvi gli effetti dell’atto medesimo se pervenuto nel termine dei dieci giorni nella cancelleria del giudice a quo.
3.2. La Terza sezione ritiene non appaganti tali approdi e propone una diversa lettura sistematica della norma, escludendo il contenuto precettivo dell’articolo 311 c.p.p., comma 3.
L’assunto contenuto nell’ordinanza di rimessione si basa sostanzialmente su tre postulati: a) l’individuazione di una diversa funzione della norma intesa semplicemente a chiarire che la deroga introdotta dall’articolo 309 c.p.p., comma 4, riguarda solo il giudizio dinanzi al tribunale; b) la mancanza di una deroga espressa ai principi dettati dagli articoli 582 e 583 c.p.p. per il giudizio di legittimita’; c) la cedevolezza dell’opzione interpretativa corrente rispetto al principio del favor rei.
4. Tale lettura non puo’ essere condivisa.
Preliminarmente, si rileva che l’articolo 12 preleggi, nel dettare le principali regole di interpretazione, dispone che nell’applicare la legge “non si puo’ ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Con riguardo al luogo di presentazione del ricorso cautelare si e’ da ultimo affermato in giurisprudenza che l’articolo 311 c.p.p., comma 3 rappresenta un’autonoma disposizione il cui contenuto e’ solo in parte coincidente con la disposizione generale, in quanto riproduce solo l’articolo 582 c.p.p., comma 1. Si e’, poi, precisato che la coincidenza tra la modalita’ di presentazione del ricorso cautelare per cassazione, stabilita in via esclusiva dall’articolo 311 c.p.p., comma 3, e la modalita’ ordinariamente prevista per l’atto di impugnazione, ai sensi dell’articolo 582 c.p.p., comma 1, e’ espressione dell’interesse prioritario dell’ordinamento alla massima celerita’ nell’avvio del giudizio di impugnazione e che e’ questa la modalita’ attraverso la quale il giudice che ha emesso il provvedimento apprende immediatamente dell’impugnazione e puo’, con prontezza, provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 164 disp. att. c.p.p., relativi alla formazione dei fascicoli (in questi termini, Sez. 1 n. 4096 del 10/12/2019, Condipero, Rv. 279031).
Si tratta di argomentazioni corrette e condivisibili.
E’ agevole rilevare, infatti, che l’articolo 311 c.p.p., comma 3 non riproduce, ne’ richiama, il contenuto dell’articolo 582 c.p.p., comma 2 e neppure quello dell’articolo 163-ter disp. att. c.p.p. che, nei casi previsti dall’articolo 461 c.p.p., comma 1, e articolo 582 c.p.p., comma 2, consente che le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.
Rileva poi, sul piano interpretativo, il confronto – piu’ volte evocato nelle decisioni della Corte – tra la formulazione dell’articolo 311 c.p.p., comma 3 e quella dell’articolo 309 c.p.p., comma 4, per evidenziare che il richiamo alle norme generali per la individuazione del luogo di presentazione dell’impugnazione e’ espressamente formulato unicamente per il giudizio dinanzi al tribunale e non puo’ valere, quindi, per il ricorso cautelare.
La littera legis e’, dunque, chiara e rende palese l’intento del legislatore di indicare – per ragioni di urgenza – all’articolo 311 c.p.p., comma 3, nel solco dell’incipit dell’articolo 582 c.p.p., comma 1 (“salvo che la legge disponga altrimenti”), autonome forme per la presentazione del ricorso cautelare, operando una limitazione della regola generale per la sua presentazione.
L’intento di definire un autonomo percorso normativo per il ricorso cautelare in considerazione dell’urgenza di trattazione si conferma nella seconda parte del comma 3 la’ dove si onera il giudice della cancelleria che riceve l’atto, di curare che sia dato immediato avviso all’autorita’ giudiziaria procedente la quale trasmette, entro il giorno successivo, gli atti alla corte di cassazione.
L’interpretazione corrente trova, peraltro, conferma nella relazione illustrativa del codice che, con riferimento all’articolo 311 c.p.p., afferma: “(…) nell’uno e nell’altro caso (ricorso per saltum, n.d.r.) si tratta di un ricorso disciplinato secondo ritmi piuttosto serrati. Cio’ risulta non solo dalla disciplina della sua presentazione e della conseguente trasmissione degli atti (“entro il giorno successivo”) alla corte di cassazione da parte dell’autorita’ giudiziaria procedente”.
Trova corrispondenza, inoltre, nella dottrina, costante nell’evidenziare che il legislatore nel libro Quarto, Titolo I, ha inteso indicare un sistema organico dei rimedi contro i provvedimenti applicativi delle misure cautelari imperniato sui mezzi del riesame, dell’appello e del ricorso per cassazione, rivisitando tutti gli ordinari mezzi di impugnazione nei loro aspetti procedurali all’insegna di un’esigenza di maggiore efficienza e tempestivita’.
Infine, va rimarcato che neanche successivamente il legislatore e’ intervenuto sulla formulazione dell’articolo 311, comma 3, c.p.p., a differenza di quanto avvenuto per l’articolo 309, comma 4, c.p.p., al quale e’ stato aggiunto, con l’articolo 16, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 322, il richiamo all’articolo 583 c.p.p..
Appare al riguardo significativo che il legislatore, nell’intento di superare il rigore della normativa previgente, nel recepire le indicazioni delle sentenze Sez.
U, n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922 e Sez. U, n. 8 del 11/05/1993, Mocerino, Rv. 193750 (le stesse dalle quali l’ordinanza di rimessione trae spunto per le sue argomentazioni), non abbia inteso procedere anche alla modifica dell’articolo 311 c.p.p..
Le considerazioni svolte valgono evidentemente anche per il ricorso per saltum, in quanto all’articolo 311 c.p.p., comma 3 viene fatto richiamo anche “alle ordinanze che dispongono una misura coercitiva”, con evidente riferimento alla disciplina del comma 2.
4.1. La funzione di mero richiamo alla disciplina ordinaria in cui l’ordinanza di rimessione confina l’articolo 311 c.p.p., comma 3, non trova, dunque, sostegno nella littera legis, cosi’ pure nell’analisi storica e nel sistema.
E’ agevole rilevare che, per richiamare la disciplina generale, non si sarebbe nemmeno resa necessaria la formulazione dell’articolo 311 c.p.p., comma 3, in quanto, nel silenzio della legge, sarebbero valsi comunque gli ordinari criteri che regolano le modalita’ di presentazione del ricorso in cassazione.
La tesi propugnata nell’ordinanza di rimessione condurrebbe a dovere considerare la disposizione in questione alla stregua di una norma sostanzialmente inutile, in quanto (parzialmente) ripetitiva e priva di funzione precettiva o esplicativa. Il che contrasta non solo con il c.d. criterio di economicita’ dell’interpretazione fondato sul convincimento che il legislatore nella redazione delle norme operi evitando inutili ripetizioni, ma anche con il principio generale valorizzato dalla dottrina, secondo cui, nel dubbio, il testo normativo va, comunque, interpretato nel senso della conservazione del suo significato precettivo.
L’esistenza di una regolamentazione derogatoria specifica esclude, infine, qualsiasi possibilita’ di richiamo all’analogia legis.
4.2. Quanto alla necessita’ di deroga espressa ai principi degli articoli 582 e 583 c.p.p., appare inconferente il richiamo che l’ordinanza di rimessione fa alla sentenza delle Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari, Rv.264049. La decisione in questione ha riguardo, infatti, alle modalita’ di presentazione del ricorso straordinario dell’articolo 625-bis c.p.p., per le quali manca una disciplina normativa espressa. E proprio partendo da tale considerazione si e’ affermata, nella decisione citata, la necessita’ di ricorrere alle disposizioni generali. In sostanza si e’ voluto nell’occasione riaffermare il principio che, in mancanza di una deroga espressa, valgono i principi generali dell’articolo 582 c.p.p., ma tale principio non vale evidentemente nel caso di specie in presenza di una disciplina derogatoria.
Neanche il rilievo della necessaria cedevolezza dell’interpretazione ai principi del favor impugnationis si appalesa condivisibile.
Se e’ vero, infatti, che quest’ultimo viene definito in alcune pronunce una “indiscutibile regola generale” delle impugnazioni (Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Sforzato, Rv. 260766; Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, Lattanzi, Rv. 255718), esso non puo’, tuttavia, tradursi nell’attribuzione al diritto vivente di una potesta’ integrativa della voluntas legis, ne’ quindi consentire la individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore.
I limiti connessi all’applicazione del principio sono stati gia’ evidenziati quando, per sostenere l’inammissibilita’ dell’appello per mancanza del requisito della specificita’, si e’ affermato che il favor impugnationis non puo’ che operare nell’ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 26/10/2016, Galtelli, Rv. 268823).
Ne’ i precedenti di queste Sezioni Unite citati nell’ordinanza di rimessione (Sez. U, n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922-01; Sez. U., n. 8 dell’11/05/1993, Mocerino, Rv. 193750-01; Sez. U., n. 47374 del 22/06/2017, Ferraro, Rv. 270828) hanno mai superato tale limite, in quanto le prime due sono intervenute per chiarire il riferimento del richiamo contenuto nell’articolo 309 c.p.p., comma 4, e articolo 324 c.p.p., comma 2 alle forme dell’articolo 582 c.p.p. e, la terza, alle forme dell’articolo 583 c.p.p..
4.3. Si deve allora concludere che, in relazione all’articolo 311 c.p.p., comma 3, l’operativita’ della disposizione dell’articolo 582 c.p.p. rimanga confinata unicamente al secondo periodo del comma 1 e, cioe’, alla individuazione degli adempimenti del pubblico ufficiale che riceve l’atto (inserimento data, nominativo della persona che presenta l’atto, sottoscrizione ed eventuale rilascio di copia dell’attestazione). Si tratta, infatti, di precetti che operano sul piano generale e che attengono ad un aspetto diverso da quello della individuazione del luogo della presentazione, da cui prescindono.
Allo stesso modo, si deve escludere l’operativita’ per il ricorso cautelare dell’articolo 583 c.p.p., in quanto anche per tale disposizione si sarebbe reso necessario, per le ragioni evidenziate in precedenza, un richiamo espresso che, come si e’ visto, e’ mancante.
5. In presenza di un univoco tenore letterale della norma deve ritenersi precluso il ricorso ad un’interpretazione “adeguatrice” e, nel caso di dubbio circa la sua conformita’ ai principi costituzionali o convenzionali internazionali, si dovrebbe necessariamente lasciare spazio unicamente al sindacato di legittimita’ costituzionale (ex plurimis, Corte cost. n. 82 del 2017).
Ma nemmeno sotto tale aspetto sembrano da condividere i rilievi dell’ordinanza di rimessione.
Rispetto all’interpretazione corrente l’ordinanza paventa la possibile violazione degli articoli 3 e 24 Cost. e dell’articolo 6 Cedu sotto il profilo della ingiustificata compressione del diritto di difesa del ricorrente, se privato delle facolta’ ordinariamente riconosciutegli di esercitare tempestivamente il diritto di difesa e, al contempo, rimarca la disparita’ di trattamento in cui verserebbe colui che intenda impugnare il ricorso per saltum rispetto a chi scelga il rimedio del riesame.
Al riguardo questa Corte ha gia’ escluso il contrasto dell’attuale disciplina con gli articoli 3, 24, 13 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 6, comma 3, lettera b), CEDU, nella parte in cui non estende alla proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare le forme previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p., richiamate, invece, dall’articolo 309 c.p.p., comma 4, per la richiesta del riesame, vertendosi in materia di modalita’ di presentazione dell’impugnazione, rimessa, come tale, alla discrezionalita’ del legislatore (Sez. 1, n. 4096 del 10/12/2019 Condipero, Rv. 279031).
Le forme di presentazione dell’impugnazione, come rilevato nella decisione citata, sono il portato di una scelta del legislatore – insindacabile – di indicare per la materia cautelare personale e per quella reale modalita’ tra di loro omogenee che si differenziano tra di loro in relazione alla tipologia del giudizio (di merito o di legittimita’).
La concentrazione in un’unica sede del luogo di presentazione del ricorso coniuga, in particolare, le ragioni di urgenza della trattazione con le peculiarita’ del giudizio di legittimita’ che, va ricordato, esclude la presentazione personale del ricorso, richiedendo sempre l’assistenza di un professionista abilitato sulla base di quanto disposto dall’articolo 613 c.p.p. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv 272010).
Appare sicuramente ragionevole che l’impugnazione cautelare di merito, proponibile, invece, direttamente dalla parte o da un avvocato non abilitato al patrocinio in cassazione abbia maglie formali piu’ larghe per la presentazione.
Le diversita’ strutturali del giudizio di merito e di legittimita’, del resto, si accentuano nel confronto specifico del ricorso cautelare con il mezzo del riesame, attraverso il quale il legislatore ha inteso incoraggiare la rivalutazione sul piano fattuale dei presupposti e delle ragioni della misura cautelare, tant’e’ che l’articolo 309 c.p.p., comma 5, e articolo 324 c.p.p., comma 3, attribuiscono natura interamente devolutivi al giudizio, rendendo persino facoltativa l’indicazione dei motivi.
Nello stesso senso, si deve escludere qualsiasi profilo di lesione ai principi costituzionali per la diversa disciplina della presentazione tra riesame e ricorso per saltum, rappresentando quest’ultima un’opzione aggiuntiva per la difesa, alternativa al riesame.
Inoltre, alcun contrasto e’ ravvisabile alla luce dell’interpretazione corrente con le fonti sovranazionali sul giusto processo, vertendosi in tema di modalita’ di presentazione dell’impugnazione e, dunque, in un campo nel quale la stessa Corte Edu riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, tale da consentire anche la imposizione di requisiti formali rigorosi per l’ammissibilita’ dell’impugnazione, ma a condizione che le restrizioni applicate non limitino l’accesso aperto all’individuo in una maniera o a un punto tali che il “diritto a un tribunale” risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (in tal senso, Corte Edu, Garcia Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, § 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33 e Trevisanato c. italia n. 32610/07, § 36.).
La compressione del diritto di difesa e’ da escludere in presenza di un termine sicuramente congruo (dieci giorni) espressamente indicato, peraltro, solo per il ricorso cautelare attinente alla liberta’ personale, in ragione della urgenza di trattazione delle questioni attinenti a tale profilo.
In materia reale le decisioni piu’ recenti affermano che, facendo riferimento l’articolo 325 c.p.p. solo all’articolo 311 c.p.p., commi 3 e 4, il termine di presentazione del ricorso cautelare reale e’ quello di quindici giorni, previsto in via generale dall’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a), per i provvedimenti emessi in seguito a procedura camerale (cosi’, Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894).
Ne’, infine, puo’ essere trascurato che per la presentazione del ricorso e’ possibile avvalersi di un sostituto processuale, ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., e che il ricorso medesimo e’ ammissibile pur se proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (Sez. U, n. 40517, 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627).
6. Rimane ora da affrontare la questione relativa alla sorte dell’atto di impugnazione, irritualmente presentato presso una cancelleria diversa, che, tuttavia, sia pervenuto nel termine di dieci giorni alla cancelleria del giudice a quo.
6.1. Sulla questione si e’ registrato un iniziale contrasto interpretativo con riferimento all’impugnazione dinanzi al tribunale del riesame.
Inizialmente e’ prevalso un orientamento di maggiore rigore secondo cui non e’ suscettibile di sanatoria l’inammissibilita’ dell’impugnazione derivante dal fatto che essa sia stata presentata nella cancelleria del giudice ad quem anziche’ in quella del giudice a quo. In particolare, e’ stata esclusa l’applicazione dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, sul rilievo che “tale disposizione disciplina il diverso caso in cui l’impugnazione sia proposta ad un giudice incompetente (cui fa obbligo di trasmettere gli atti a quello competente) e che, dunque, attenendo alla sola ipotesi della proposizione del gravame, non concerne quella relativa alle modalita’ della sua presentazione, disciplinate appunto dal ricordato articolo 582, e la cui inosservanza, a tenore dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), determina l’inammissibilita’ dell’impugnazione” (in questi termini, Sez. 1, n. 4706 del 17/11/1992, Vittorio, Rv 192677; Sez. 6, n. 3718 del 12/11/1999, Longobardi, Rv. 215861; Sez. 3, n. 2737 del 10/07/2000, Rizzo, Rv. 217085).
Un successivo orientamento ha, invece, escluso la sanzione dell’inammissibilita’ per il solo errore di presentazione del ricorso, argomentando che in questo modo sarebbe vanificato l’obbligo di trasmissione al giudice competente e che rimarrebbe altresi’ frustrato il principio di conservazione dell’impugnazione stabilito dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, (Sez. 3, n. 130 del 13/01/2000, Gavrila, Rv. 216001).
L’orientamento che esclude l’inammissibilita’ del ricorso puntualizza, tuttavia, che l’impugnazione irritualmente proposta e’ ammissibile solo quando venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell’ufficio del giudice competente a riceverla e che, nel caso di presentazione ad ufficio diverso, colui che ha proposto l’impugnazione si assume il rischio che l’impugnazione stessa sia dichiarata inammissibile per tardivita’, perche’ la data di presentazione non puo’ che essere quella in cui l’impugnazione perviene all’ufficio competente a riceverla (Sez. 4, n. 30060 del 20/06/2006 Naritelli, Rv. 235178; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009 Ferrigno, Rv. 245391; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, Nardo, Rv 252072). Analoga interpretazione viene seguita anche per il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari emessi nel corso della procedura di estradizione dalla corte di appello, presso la quale il ricorso deve essere presentato nel termine indicato dall’articolo 311 c.p.p. (Sez. 6, n. 435 del 05/12/2019, dep. 2020, Korshunov, Rv. 278094, secondo cui resta a carico del ricorrente il rischio che il ricorso, presentato presso un ufficio diverso, sia dichiarato inammissibile per tardivita’, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestivita’ resta pur sempre quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo).
6.2. Per quanto riguarda il ricorso per cassazione, la soluzione di maggiore favore, che – come gia’ rilevato – e’ seguita nella maggioranza delle decisioni piu’ recenti, deve essere riaffermata in questa sede.
Appare al riguardo condivisibile che solo l’inosservanza del termine di presentazione determina, in realta’, l’inammissibilita’ del ricorso.
Le ragioni di carattere sistematico che hanno gia’ portato a superare il rigido formalismo interpretativo dell’articolo 591 c.p.p., lettera c), che richiama espressamente l’articolo 582 c.p.p., valgono a fortiori per il ricorso cautelare la’ dove si consideri che, come evidenziato dalla dottrina, manca nell’articolo 591 c.p.p., lettera c) qualsiasi richiamo all’articolo 311 c.p.p..
Il luogo di presentazione rileva, invece, per la verifica della tempestivita’ del ricorso, in quanto il termine dei dieci giorni – che al pari di tutti i termini di impugnazione ha natura perentoria ed alla cui inosservanza consegue sul piano soggettivo la decadenza dal diritto di impugnazione e, su quello degli effetti, l’inammissibilita’ del ricorso – va computato tenendo conto della data in cui l’atto materialmente perviene nella cancelleria del giudice a quo.
Il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorche’ le formalita’ connesse alla presentazione siano le stesse (articolo 582 c.p.p., comma 1, articolo 164 disp. att. c.p.p.), rimane, dunque, privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata.
Se tale condizione si avvera, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validita’ del ricorso, in quanto non viene compromessa la scansione temporale degli adempimenti relativi alla presentazione indicati dall’articolo 311 c.p.p., comma 3, e, dunque, puo’ ritenersi raggiunta la finalita’ del ricorrente di attivare il sistema impugnatorio.
In questo caso occorre avere riguardo non al principio di conversione dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, (impugnazione della parte con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto) – che attiene al diverso profilo dell’irregolarita’ sostanziale del mezzo di impugnazione, opera nel presupposto dell’esistenza in un atto dei requisiti di un atto diverso e richiede, comunque, una valutazione del giudice – bensi’ al principio del raggiungimento dello scopo dell’atto. Tale principio, declinato nell’articolo 156 c.p.c., comma 3, ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, come e’ dato evincere, ad esempio, dall’articolo 184 c.p.p., comma 1.
L’atto raggiunge, infatti, l’obiettivo che il ricorrente si era prefisso.
L’attivita’ di deposito rimane irregolare ed assume efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l’inoltro alla cancelleria competente) della cui mancanza il ricorrente non puo’ che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell’impugnazione.
Va aggiunto che, nel caso di presentazione del ricorso ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo, non puo’ essere invocato, ne’ in alcun modo rileva, l’obbligo di tempestiva trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice competente. Tale obbligo e’, infatti, previsto dall’articolo 582 c.p.p., comma 2, sul presupposto che sia consentita la presentazione dell’impugnazione ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo. Pertanto, non puo’ trovare applicazione nel caso di specie in quanto, a differenza dell’articolo 309 c.p.p., comma 4, manca nell’articolo 311 c.p.p., come detto in precedenza, il richiamo all’articolo 582 cit., comma 2 ed al suo contenuto.
Il ricorrente, nel caso in cui gli atti pervengano alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni, non potra’, quindi, eccepire la tempestivita’ della presentazione avvenuta nella cancelleria del giudice incompetente ne’ dolersi del ritardo o dell’errore nella trasmissione.
Ne consegue che ne’ la cancelleria erroneamente compulsata potra’ rispondere dell’eventuale ritardo o dell’errore nella trasmissione, ne’ l’amministrazione potra’ essere onerata delle spese necessarie per la trasmissione medesima.
Diversamente, si finirebbe per vanificare la previsione dell’articolo 311 c.p.p., comma 3, che individua nella cancelleria del giudice a quo l’unico luogo per il deposito del ricorso cosi’ escludendo ogni forma alternativa di presentazione.
7. In conclusione, deve essere affermato il seguente principio di diritto:
“il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’articolo 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardivita’, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestivita’ e’ quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo”.
8. Venendo ora all’esame del ricorso, si rileva che lo stesso e’ inammissibile, in quanto pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine dei dieci giorni indicato dall’articolo 311 c.p.p., comma 1.
L’esame degli atti, consentito nell’esercizio del potere-dovere di accertare i fatti posti a fondamento delle eccezioni processuali dedotte (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094-01), evidenzia che l’ordinanza n. 6429 emessa il 21 agosto 2019 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria e’ stata notificata in data 9 ottobre 2019, per via telematica, all’avvocato (OMISSIS) e in data 14 ottobre 2019 all’imputato, a mani proprie negli uffici del Nuovo Complesso Penitenziario di Vibo Valentia ove era detenuto.
L’avvocato (OMISSIS) ha depositato il ricorso per cassazione in data 24 ottobre 2019 presso la cancelleria del Tribunale di Locri, anziche’ presso il Tribunale di Reggio Calabria, dove il ricorso e’ stato inoltrato, a mezzo raccomandata semplice, solo il 25 ottobre 2019. Di conseguenza, prendendo in considerazione – ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 3, – la data di notifica personale al (OMISSIS), deve considerarsi sicuramente tardivo, perche’ al momento dell’inoltro era gia’ decorso il termine dei dieci giorni.
9. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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