Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14724.
Massima estrapolata:
Il reato di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, di cui all’art. 256, comma primo, d. Lgs.. n. 152 del 2006, ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, salvo il caso in cui, stante la ripetitività della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale.
Sentenza 13 maggio 2020, n. 14724
Data udienza 24 maggio 2019
Tag – parola chiave: Rifiuti – Reato di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione – Natura di reato istantaneo eventualmente abituale – Realizzazione attraverso singole condotte tipiche – Art. 256 d.lgs n. 152/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) Srl, in persona del suo legale rappresentante;
(OMISSIS) Srl, in persona del suo legale rappresentante;
avverso la sentenza n. 376 della Corte di appello di Lecce del 26 febbraio 2018;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, il quale ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
sentiti, altresi’, per il ricorrente (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS); per il ricorrente (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS); per la ricorrente (OMISSIS) Srl, sono presenti l’avv.ssa (OMISSIS), del foro di (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS); per la ricorrente (OMISSIS) srl l’avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS); costoro hanno tutti insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 febbraio 2018, ha, solo in parte, confermato la sentenza con la quale, il precedente 23 febbraio 2017, il Tribunale di Brindisi, aveva dichiarato la penale responsabilita’, per quanto ora interessa, di (OMISSIS) e di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS) in ordine ad una serie di contravvenzioni riferibili, per una porzione delle contestazioni, al trasporto ed alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dai fanghi di dragaggio dei fondali del porto di (OMISSIS) (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 lettera a)), e, per un’altra porzione, alla realizzazione di alcune discariche non autorizzate, la maggior parte delle quali era stata, in realta’, contestata al solo (OMISSIS), ove i rifiuti di cui sopra, per diverse migliaia di tonnellate di peso, erano stati depositati (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3).
La Corte di appello, richiamata quanto al fatto, la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto di dovere confermare, con riferimento alla affermazione della penale responsabilita’ dei predetti, la sentenza del giudice di prime cure e cio’ anche in relazione alla condanna delle due imprese (Societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.), costituite sotto la forma della societa’ dotata di personalita’ giuridica, delle quali gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano dipendenti, al pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla L. n. 231 del 2001; per altro verso la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza del giudice di primo grado dovesse essere riformata sia per la parziale prescrizione dei reati connessi al trasporto dei rifiuti non pericolosi, avendo cio’ determinato la riduzione delle pene inflitte, sia in relazione alla sospensione condizionale della pena, beneficio questo riconosciuto, unitamente a quello della non menzione, in favore degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia gli imputati persone fisiche che le societa’ di capitali condannate al pagamento della sanzione pecuniaria, queste ultime in persona dei loro legali rappresentanti.
In particolare, hanno proposto ricorso il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), contestando il fatto che la Corte di appello non aveva tenuto conto della circostanza che i prevenuti erano i titolari delle autorizzazioni per la gestione ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi e che la documentazione utilizzata in occasione dei trasporti eseguiti era formalmente regolare.
Subordinatamente, i medesimi hanno lamentato il fatto che non fosse stata dichiarata la prescrizione dei reati connessi al trasporto dei rifiuti, allo smaltimento di essi ed alla gestione della discarica abusiva.
In via ancora piu’ subordinata il solo (OMISSIS) si e’ doluto in quanto non era stata concessa la sospensione condizionale della pena anche a suo favore.
Il ricorrente (OMISSIS), nel suo ricorso, ha, in primo luogo, contestato il fatto che non fosse stata dichiarata la prescrizione del reato connesso alla gestione della discarica, posto che la condotta gia’ era esaurita al momento del sopralluogo da cui e’ scaturita la comunicazione della notizia di reato.
Con il secondo motivo di ricorso il prevenuto ha lamentato che la Corte di appello abbia ritenuto la sua penale responsabilita’ anche con riferimento al primo profilo della imputazione, sebbene egli fosse titolare dell’autorizzazione per la gestione dei rifiuti.
(OMISSIS), a sua volta, ha articolato tre motivi di impugnazione con i quali ha censurato la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza a suo carico nella parte in cui con essa e’ stata affermata la sua responsabilita’ sulla base di una sorta di complicita’ con gli altri coimputati; egli ha, quindi, censurato ancora la motivazione della sentenza in ordine alla affermazione della esistenza di un suo diretto interesse alla commissione dei reati ed, infine, ha lamentato la ritenuta esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
La (OMISSIS) ha presentato due ricorsi; il primo e’ relativo alla condanna al pagamento di una sanzione amministrativa, nonostante il fatto che i dipendenti della impresa avessero agito sulla base di una regolare autorizzazione amministrativa. Ha, quindi, lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilita’ ed alla determinazione della entita’ della sanzione.
Con altro ricorso, la (OMISSIS) ha lamentato la circostanza che, ove sia stata dichiarata la sua responsabilita’ amministrativa per la mancanza di un adeguato modello organizzativo, siffatta decisione sarebbe stata viziata in quanto, trattandosi di societa’ unipersonale, essa non era tenuta a fornirsene.
Infine, la (OMISSIS) ha contestato la motivazione della sentenza con la quale e’ stata affermata la sua responsabilita’ e la stessa e’ stata, pertanto, colpita dalla sanzione amministrativa pecuniaria sebbene la attivita’ criminosa del suo dipendente (OMISSIS) fosse frutto di una iniziativa personale di questo, non riconducibile alla predetta Societa’.
Altro motivo di ricorso articolato dalla (OMISSIS) attiene alla violazione di legge per non essere stata applicata la ipotesi di esimente legata alla assenza di interesse o vantaggio a suo favore derivante dalla commissione dei reati da parte del (OMISSIS), avendo egli agito nel suo esclusivo interesse ed in quello del correo (OMISSIS).
Infine la ricorrente in esame ha lamentato il fatto che non sia stata applicata in suo favore la diminuente prevista dalla L. n. 231 del 2001, articolo 12, comma 1, lettera a), conseguente all’aver, dopo i fatti, predisposto un adeguato modello organizzativo volto a prevenire il ripetersi di condotte analoghe a quelle contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti sono in buona parte fondati con le conseguenze a carico della sentenza impugnata che saranno di seguito precisate.
Osserva il Collegio che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in tal senso riformando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), loro contestato sub A) della rubrica, e nei confronti di (OMISSIS), anche in relazione al reato a lui contestato sub F) della rubrica medesima, per i trasporti eseguiti sino al (OMISSIS), rideterminando, per i residui reati, la pena a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in anni 1, mesi 4 e giorni 10 di arresto ed Euro 18.500,00 di ammenda ciascuno, ed a carico di (OMISSIS) in anni 1 e giorni 5 di arresto ed Euro 9,300,00 di Ammenda; nei confronti dei primi tre l’esecuzione della pena era stata sospesa.
Nel resto, e quindi anche con riferimento alla inflizione della pena pecuniaria a carico delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) ed agli accessori civili la sentenza di primo grado e’ stata confermata; le societa’ sono, altresi’, state condannate al pagamento delle spese processuali mentre gli imputati persone fisiche sono stati, a loro volta, condannati al pagamento delle spese nei confronti delle parti civili, come da dispositivo.
Tanto premesso, si rileva che per evidenti ragioni di economia processuale, la cui prevalenza e’ d’altra parte gia’ considerata dall’articolo 129 cpv. c.p.p., deve essere esaminata prioritariamente, in quanto decisiva, la questione, dedotta da tutti i ricorrenti persone fisiche, avente ad oggetto la ritenuta erroneita’ della sentenza impugnata per non essere stata ritenuta la estinzione per prescrizione dei reati contestati agli imputati riferita alla violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, commi 1 e 3.
Il motivo di ricorso e’ solo parzialmente fondato.
Sostengono, infatti, i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), con motivazioni identiche, e (OMISSIS), con motivazioni sostanzialmente non dissimili, che la Corte salentina avrebbe errato nel dichiarare l’intervenuta prescrizione dei reati loro contestati solo per le condotte anteriori al (OMISSIS), cioe’ anteriori al quinquennio rispetto alla data di pronunzia della sentenza impugnata, sulla base della ritenuta natura permanente dei predetti illeciti, la cui flagranza, pertanto, sarebbe stata perdurante sino alla data del 11 marzo 2013, data in cui e’ intervenuto, ad interrompere la permanenza dei reati, il sequestro preventivo delle aree interessate da essi, quanto agli illeciti di cui al capo a) della rubrica, e sino alla data del (OMISSIS) quanto ai reati di cui al capo h).
Come detto il ricorso e’ parzialmente fondato.
Deve, a tale proposito, distinguersi nell’ambito della contestazione formulata a carico dei prevenuti fra le condotte di trasporto e di abbandono e quella di gestione delle discariche.
Infatti la valutazione attorno alla natura permanente del reato non appare certamente pertinente alla tipologia di reato relativa alla violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1; come, infatti, questa Corte ha affermato e confermato, il reato di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, salvo il caso in cui, stante la ripetitivita’ della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 giugno 2010, n. 21665; idem Sezione III penale, 2 aprile 2007, n. 13456).
Cio’ posto, osserva pregiudizialmente il Collegio che, in relazione alle attivita’ di trasporto di rifiuti, ascritte a carico del solo (OMISSIS) al capo h) della rubrica, non vi e’ la prova che le stesse, tanto piu’ a fronte della sola indicazione nel capo di imputazione della data del (OMISSIS) come data di “accertamento” e non di consumazione, si siano prolungate oltre la data del (OMISSIS), termine, da calcolarsi a ritroso, di prescrizione dei reati computato a partire dalla data di pronunzia della sentenza della Corte di appello; sul punto, anzi, nulla si afferma nella sentenza impugnata in ordine agli atti istruttori menzionati nel secondo motivo di ricorso (segnatamente le dichiarazioni del teste Distante secondo cui lo sversamento dei rifiuti sarebbe avvenuto nell’ottobre del 2012), sicche’, apparendo la censura quanto meno non manifestamente infondata, non puo’ che prendersi atto in ogni caso della prescrizione ad oggi maturata.
In relazione, invece, ai reati sempre ascritti a (OMISSIS) al capo f) di cui all’articolo 256, comma 1, cit. va osservato che fondatamente ne e’ stata eccepita la intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello atteso che la stessa contestazione faceva testuale riferimento quale data di commissione del fatto, al mese di ottobre del 2012, essendo dunque maturato il relativo termine, senza che la Corte territoriale ne abbia preso atto, in data 1 ottobre 2017.
Per cio’ che attiene alla posizione degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) (quanto a (OMISSIS), che non ha proposto motivi di ricorso incentrati sulla prescrizione, si dira’ piu’ oltre quando si trattera’ del reato di discarica), rileva la Corte che anche nei confronti di costoro la Corte di appello ha ritenuto non integralmente estinti per prescrizione le ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, come e’ evidenziato dal fatto che in sede di determinazione della pena questa e’ stata, per usare la formula testuale adoperata dalla Corte di merito, “aumentata (…) per le residue violazioni del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 264, comma 1, lettera a)”, sebbene – stante la natura istantanea delle condotte contestate ai tre (trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi) ed essendo le stesse gia’ esauritesi prima della data del sequestro dell’area ove i rifiuti speciali di cui alla imputazione erano stati depositati (data di sequestro indebitamente assunta invece in imputazione come momento di cessazione di condotte, come detto, istantanee) – anche tali reati dovevano intendersi integralmente prescritti al momento della emanazione della sentenza impugnata.
Parzialmente diverso invece il ragionamento per cio’ che attiene ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 2006, articolo 256, comma 3, parimenti ascritti a tutti gli imputati.
Essi attengono, infatti, alle condotte di chi realizzi o gestisca una discarica di rifiuti non autorizzata; si tratta, diversamente da quanto concernente le ipotesi di cui in precedenza, di un reato avente le caratteristiche della permanenza, posto che la lesione del bene interesse tutelato si perpetua, determinando la perdurante flagranza del reato, non solo per tutto il periodo in cui la discarica abusiva, attraverso il conferimento e/o la manipolazione dei rifiuti in corso di svolgimento in essa, e’ materialmente in esercizio (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 giugno 2007, n. 22826; idem Sezione III penale, 2 aprile 2007, n. 13456), ma anche sino a che, in assenza di provvedimenti autoritativi che la sottraggano alla disponibilita’ del gestore, non ne sia esaurita anche la fase cosiddetta postoperativa, cioe’ sino alla conclusione delle procedure di chiusura, consistenti nella rimozione dei rifiuti e nella bonifica dell’area, imposte dalla legge, ovvero con il rilascio della autorizzazione amministrativa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 dicembre 2016, n. 54523; idem Sezione III penale, 26 settembre 2016, n. 39781).
Poiche’ nel caso che interessa la cessazione della permanenza dei reati ora in esame, cioe’ quelli previsti appunto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, puo’ dirsi intervenuta, quanto al capo contestato sub a), solo al (OMISSIS), data dell’avvenuto sequestro, e quanto al capo sub h), non prima del (OMISSIS) (senza, peraltro, che risulti individuata una altra data di cessazione della permanenza – anteriore alla pronunzia il 23 febbraio 2017 della sentenza di primo grado – dovuta alla adozione degli altri atti o alla realizzazione delle altre condotte interruttive della flagranza da cui fare comunque decorrere il termine per la prescrizione), questi, al momento della pronunzia della sentenza della Corte territoriale, intervenuta in data 26 febbraio 2018, ancora non erano estinti per prescrizione.
Siffatto rilievo, comportando il rigetto parziale della doglianza riguardante l’intervenuta prescrizione di tutte le imputazioni, impone, a questo punto, di esaminare i ricorsi presentati dai prevenuti in ordine alla fondatezza della sentenza impugnata relativamente alla conferma della loro condanna riguardante la violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3.
Ritiene il Collegio che mentre i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) siano sul punto fondati e che, pertanto, la sentenza impugnata debba al riguardo essere annullata con rinvio, il ricorso di (OMISSIS) sia infondato e debba essere, pertanto, rigettato.
Infatti, si osserva, con riferimento alle posizioni dei primi tre imputati che costoro, certamente estranei alla materiale realizzazione ed alla effettiva gestione della discarica di cui al capo di imputazione, rispondono unitamente al (OMISSIS) per il concorso da parte loro nel reato contravvenzionale da quello commesso.
Premessa la astratta compatibilita’ della ipotesi di concorso di persone con il reato contravvenzionale (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 ottobre 2019, n. 42105), si osserva che, tuttavia, siffatta partecipazione presuppone che i soggetti cui non sia stata attribuita la condotta tipica del reato in questione, abbiano comunque, con il loro comportamento, fornito un contributo causale rilevante e consapevole alla determinazione del reato contestato (cfr., oltre alla sentenza precedentemente ricordata, anche: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 aprile 2011, n. 16571).
Nel caso di specie dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge che tale condotta, rilevante e consapevole, sia ravvisabile nell’operato dei tre imputati, ai quali sono attribuiti, in particolare per cio’ che attiene al (OMISSIS) ed al (OMISSIS), comportamenti prodromici alla gestione abusiva della discarica, cioe’ il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi prima presso l’impianto del (OMISSIS) e, dopo che gli stessi sarebbero dovuti essere ivi trattati da costui (cosa invece non verificatasi), da detto impianto sino al luogo di deposito, ovvero, per cio’ che attiene al (OMISSIS), condotte finalizzate alla conclusione degli accordi intercorsi fra la (OMISSIS) e la ditta del (OMISSIS) strumentali alla trattazione dei rifiuti speciali da parte del (OMISSIS) ed al loro successivo inoltro al luogo di deposito.
Sul punto specifico, avente ad oggetto la consapevolezza da parte dei tre ricorrenti indicati del fatto che il (OMISSIS) non era assolutamente in condizione, data la elementare dotazione strutturale della sua impresa, di provvedere alla riqualificazione di una si’ gran messe di rifiuti a lui conferiti, onde renderli non piu’ tali, cioe’ rifiuti, ma “materia prime seconde”, la motivazione della sentenza impugnata e’, con riferimento ai tre imputati in questione, non esauriente, essendo la stessa fondata su affermazioni di carattere tanto perentorio quanto autoreferenziale, essendo, quanto al (OMISSIS) ed al (OMISSIS), argomentata sulla ritenuta “accertata conoscenza da parte di tutti gli odierni appellanti del carattere illecito di ogni passaggio del ciclo di smaltimento, anche se formalmente eseguito con documentazione tecnica ed amministrativa, che ne attesta la legittimita’”.
Si tratta di un’affermazione che, laddove non adeguatamente chiarita come non lo e’ stata dalla Corte di Lecce – appare evidentemente contraddittoria, dovendosi ritenere che i soggetti che eseguivano i trasporti dei rifiuti in questione potessero plausibilmente fare affidamento sulla formale correttezza tecnica ed amministrativa della documentazione che, per espressa segnalazione della Corte di merito, accompagnava i singoli trasporti, cosicche’ non e’ precisato il perche’ essi dovessero essere a conoscenza della illiceita’ del comportamento del (OMISSIS).
Per quanto riguarda il (OMISSIS), anche in questo caso il riferimento a sue, contestate, dichiarazioni confessorie non risulta, stante la mancanza di qualsivoglia indicazione in ordine al loro contenuto, tale da far desumere la consapevolezza in capo a questo della mera apparenza della struttura imprenditoriale del (OMISSIS); per come esposta, cioe’ senza alcun espresso rimando al contenuto delle dichiarazioni del (OMISSIS), la conclusione della Corte territoriale appare essere frutto piu’ di una petizione di principio che di una effettiva dimostrazione dialettica come sarebbe stata, invece, necessario stante l’articolazione sullo specifico argomento di un motivo di gravame da parte dell’imputato.
Al riguardo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuova motivazione sul punto, restando assorbiti i residui motivi di impugnazione.
Va solo precisato che, con riguardo al ricorrente (OMISSIS), la fondatezza del motivo proposto, riguardando necessariamente anche il reato di cui all’articolo 256, comma 1, consente di prendere atto della odierna intervenuta prescrizione quanto ad esso, con conseguente annullamento con rinvio sul punto della sentenza.
Va invece chiarito che l’annullamento della sentenza della Corte territoriale viene disposto, quanto al reato di discarica abusiva, con rinvio, pur apparendo prima facie che il reato contestato ai tre ricorrenti ora in discorso, sebbene non prescritto alla data di adozione della sentenza impugnata, e’ comunque ad oggi estinto per prescrizione, posto che l’accertamento in merito alla sua astratta esistenza e’ in ogni caso funzionale alla valutazione, che come di seguito indicato, spettera’ fare al giudice del rinvio in ordine alla sussistenza o meno per gli elementi per la conferma o meno della sanzione pecuniaria a carico delle due societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), posto che, secondo la previsione di cui alla L. n. 231 del 2001, articolo 8, comma 1, lettera b), la responsabilita’ dell’ente permane anche nel caso in cui i reato da cui essa dipende sia estinto per causa diversa dall’amnistia; permane, pertanto, in ogni caso. un interesse pubblico all’accertamento della sussistenza, ancorche’ essa non sia piu’ attuale, del reato in questione, alla cui soddisfazione e’, appunto, compito della Corte di appello in sede di rinvio provvedere.
Diversamente, per cio’ che attiene, invece, al (OMISSIS), al quale e’ stata direttamente attribuita la condotta di cui alla norma violata – e che, indubbiamente, era ben consapevole del fatto che quanto nel suo interesse era stato depositato presso le due aree di cui in motivazione aveva tutte le caratteristiche per essere tuttora considerato un rifiuto, e non una materia prima secondaria. come invece avrebbero preteso le autorizzazioni in suo possesso per essere tali da escludere la rilevanza penale della sua condotta il cui ricorso deve, invece, essere rigettato, posto che la motivazione della sentenza impugnata da’ adeguatamente conto, come dianzi rilevato, oltre che della non intervenuta prescrizione del reato ora in esame stante la perdurante permanenza quanto al (OMISSIS) della flagranza del reato a lui contestato non risultando intervenuto quanto ad esso alcun provvedimento di sequestro dell’area interessata dalla discarica, anche della responsabilita’ dell’imputato in ordine ad esso.
Nei confronti di questo, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente definitivita’ della sentenza impugnata.
Per converso, l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla penale responsabilita’ degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) comporta, essendo essa fondata sulla affermazione della loro colpevolezza in ordine ai reati loro contestati, oltre all’annullamento della condanna di costoro al ristoro del danno civile nei confronti della costituita parte civile, l’annullamento anche della condanna, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, delle societa’ di cui costoro sono espressione, con rinvio, ai fini della valutazione della astratta sussistenza dei reati sebbene estinti per causa diversa dalla amnistia ai fini di cui alla L. n. 231 del 2001, articolo 8, comma 1, lettera b), al medesimo giudice della sentenza impugnata anche in riferimento ai punti ora indicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), contestati per tutti gli imputati al capo A) e per il solo (OMISSIS) altresi’ ai capi F) ed H) per essere gli stessi estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce con riguardo a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quanto al reato di cui all’articolo 256, comma 3, del Decreto Legislativo citato.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quanto alle conseguenti statuizioni civili e con riferimento alla responsabilita’ amministrativa delle societa’ (OMISSIS) Srl e (OMISSIS) Srl con rinvio al medesimo giudice.
Rigetta, infine, nel resto il ricorso di (OMISSIS).
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply