La condotta di chi riceva denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14747.

Massima estrapolata:

La condotta di chi riceva denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga integra, indipendentemente dal fatto che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva a detta consegna, una ipotesi di concorso nel reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, potendosi in generale ravvisare il diverso delitto di favoreggiamento reale solo nel caso in cui la condotta dell’agente non consista in un contributo alla diffusione della sostanza stupefacente.

Sentenza 13 maggio 2020, n. 14747

Data udienza 22 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari personali – Arresti domiciliari – Spaccio di stupefacenti – Reato ex art.73 dpr 309/90 – Concorso nel reato – Configurabilità – Contributo cosciente alla diffusione della droga – Ricezione del denaro e futura traditio della droga – Differenze dal reato di favoreggiamento personale – Agente che non ha legami con alcuna delle attività finalizzate allo spaccio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27-09-2019 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Barberini Roberta Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l’avvocato (OMISSIS), che si riportava ai motivi di ricorso e ne chiedeva l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 settembre 2019, il Tribunale del Riesame di Torino confermava l’ordinanza del 15 luglio 2019, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Torino aveva applicato la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari con successivo provvedimento del 23 settembre 2019, nei confronti di (OMISSIS), in quanto indagata, nell’ambito di un articolato procedimento a carico di piu’ persone, in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6 (capo 7 della provvisoria imputazione), a lei contestato perche’, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), illecitamente deteneva diversi quantitativi di cocaina, occupandosi in particolare la (OMISSIS) di ricevere dalla (OMISSIS), a seguito di accordo tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la somma di 190.000 Euro quale corrispettivo dell’acquisto, fornendo altresi’ alla (OMISSIS) alcuni telefoni cellulari criptati che permettevano lo scambio di messaggi tra gli indagati, finalizzato a far arrivare un camion carico di sostanza stupefacente nei pressi di un’autorimessa di (OMISSIS), fatti commessi in (OMISSIS).
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale piemontese, la (OMISSIS), tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta l’erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e articolo 379 c.p., osservando che la condotta dell’indagata doveva al piu’ ricondursi nell’alveo del reato di favoreggiamento personale, se non addirittura rimanere dell’ambito dell’irrilevanza penale: infatti, pur a voler ritenere che (OMISSIS), convivente dell’indagata, avesse rifornito di stupefacenti (OMISSIS) e che la consegna del denaro avvenuta il (OMISSIS) si riferisse proprio all’attivita’ di spaccio, la mera condotta consistita nella ricezione del numerarlo posta in essere dalla (OMISSIS) non sarebbe sussumibile in alcuna fattispecie penale, dovendosi ritenere l’indagata all’oscuro delle condotte illecite del compagno.
Nel caso in cui si ritenesse che l’ (OMISSIS) avesse una qualche cognizione dei traffici di (OMISSIS), pur senza concorrervi materialmente o moralmente, la ricezione del denaro dalla coppia (OMISSIS)- (OMISSIS) poteva, invece, essere considerata come un’ipotesi di favoreggiamento reale, ponendosi la condotta dell’indagata a valle di un reato, ossia la cessione di sostanza stupefacente, gia’ consumato a opera di soggetti diversi, rilevando il mero accordo finalizzato all’acquisto della sostanza stupefacente, a prescindere dalla successiva consegna della droga, consegna alla quale peraltro la ricorrente e’ risultata essere del tutto estranea, con conseguente esclusione della possibilita’ di addebitare alla stessa il reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. In via preliminare, si ritiene utile una breve ricostruzione della vicenda delineata, in maniera non controversa, dalle risultanze investigative disponibili. Dunque, il (OMISSIS), (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), riceveva la somma contante di 190.000 Euro da (OMISSIS), moglie di (OMISSIS); l’episodio risulta cristallizzato sia dalle risultanze della localizzazione G.p.s., sia dalle intercettazioni ambientali Rit n. 746/18 (progr. 734 e 735) del (OMISSIS), da cui si evince che, al momento della consegna del denaro, la (OMISSIS) forniva ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) due telefoni cellulari che sarebbero serviti per accordarsi con riferimento alla consegna del carico di droga. Tale circostanza e’ confermata anche dall’intercettazione di cui al progr. 759 del 4 settembre 2019, da cui si evince che (OMISSIS) fa vedere alla moglie un messaggio inviatogli da (OMISSIS), in cui lo stesso gli riferisce che sta per far partire un camion dalla Spagna, dovrebbe avrebbe collocato un carico importante di marijuana.
La consegna della partita di droga, corrispettivo della somma di denaro consegnata alla (OMISSIS), avvenne invero la mattina del (OMISSIS) in (OMISSIS), nei pressi di un’autorimessa sita al (OMISSIS), avendo cooperato al ricevimento e all’occultamento del carico anche il coindagato (OMISSIS), come emerso dalle conversazioni Rit 500/2018 progr. 4471 e Rit 744/2018 progr. 817, del (OMISSIS), e dal servizio di appostamento all’uopo predisposto. Orbene, alla luce di tale premessa fattuale, la qualificazione giuridica della condotta dell’ (OMISSIS) operata dai giudici di merito appare immune da censure, risultando configurabile nel caso di specie il concorso dell’indagata nel reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e non il reato di favoreggiamento reale.
Al riguardo deve infatti richiamarsi il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Rv. 240062, riferita al reato di favoreggiamento personale, ma estensibile anche al favoreggiamento reale), secondo cui, in forza dell’espressa clausola “fuori dei casi di concorso” contenuta negli articolo 378 e 379 c.p., il delitto di favoreggiamento, sia personale che reale, presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, ne’ oggettivamente ne’ soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto, il che, con specifico riferimento ai rapporti con il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 impone di inquadrare in tale fattispecie la condotta di chi riceva il denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga, a nulla rilevando che la ricezione del denaro sia antecedente, contestuale o successiva alla consegna della droga. Cio’ che rileva, infatti, ai fini della configurabilita’ del concorso di persone nel reato previsto dal citato articolo 73, e’ il contributo coscientemente arrecato dall’agente alla diffusione della sostanza stupefacente, in una delle fasi della trattativa illecita, potendosi ravvisare il favoreggiamento reale solo nel caso in cui la condotta dell’agente non presenti legami con alcuna delle attivita’ finalizzate allo spaccio.
A cio’ deve solo aggiungersi che merita ampia condivisione l’affermazione del Tribunale del Riesame circa la piena consapevolezza da parte della (OMISSIS) della correlazione tra la ricezione del denaro e la futura traditio della droga da parte del marito, non spiegandosi altrimenti la consegna dei cellulari alla coppia (OMISSIS)- (OMISSIS), utilizzati proprio per le comunicazioni sull’arrivo del carico di droga.
2. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le risultanze investigative acquisite, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, sia nella ricostruzione dei fatti che rispetto alla loro qualificazione giuridica, non presta il fianco alle censure difensive, per cui il ricorso proposto nell’interesse della (OMISSIS) deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ex articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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