Il reato di fuga in caso di incidente con feriti

Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 25 luglio 2019, n. 33789.

Massima estrapolata:

Punendo il reato di fuga in caso di incidente con feriti, il Codice della strada intende garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione del sinistro. Ma l’interpretazione rigorosa della norma (articolo 189, comma 6) esclude che l’interessato debba ammettere di essere l’autore del fatto, in occasione dell’intervento delle forze di polizia: basta che si ponga a loro disposizione mentre compiono gli opportuni accertamenti sul posto.

Sentenza 25 luglio 2019, n. 33789

Data udienza 24 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosar – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. PERELLI , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PRATO in difesa delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) genitori del deceduto (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) tutti prossimi congiunti, per le quali deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta, chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PRATO in difesa di (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 8/5/2018, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Prato, appellata da (OMISSIS), con la quale costui era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per il reato di omicidio colposo ai danni di (OMISSIS) (occorso in (OMISSIS)), commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e per il reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6.
Si contestava all’imputato di avere, per colpa generica, consistita in negligenza/imprudenza e imperizia e per colpa specifica, consistita nella violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, in particolare, dell’articolo 143 C.d.S., che impone di mantenere strettamente la destra, di cagionato la morte del predetto (OMISSIS) che procedeva all’attraversamento della strada e che decedeva poco dopo l’impatto. Si contestava altresi’ di non essersi fermato dopo l’incidente e di non avere prestato soccorso alla vittima. I Giudici di merito ritenevano dimostrata la responsabilita’ del ricorrente in ordine ai reato di omicidio colposo, come contestato ed in ordine al reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6, escludendo la sua responsabilita’ in ordine al reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 7.
3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza (in sintesi, giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
Nel primo motivo lamenta vizio di motivazione, prospettando l’esistenza di molteplici contraddizioni nel ragionamento seguito dai Giudici di merito nella sentenza impugnata. Evidenzia che la Corte di merito ha ritenuto che il pedone abbia attraversato la strada in condizioni di sicurezza. In realta’, osserva la difesa, la stessa Corte ammette, in altra parte della motivazione, che il pedone non aveva adoperato, nell’attraversamento, le strisce pedonali e che aveva attraversato in diagonale, mentre parlava al cellulare. Tale comportamento, assunto in violazione dell’articolo 190 C.d.S., comma 2, che obbliga i pedoni a servirsi degli attraversamenti pedonali, avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito a valutare un concorso di colpa della vittima nella determinazione dell’incidente occorso.
Nel secondo motivo, deduce carenza di motivazione in relazione alle risultanze del processo specificamente indicate nei motivi di gravame. La Corte di merito non avrebbe indicato le ragioni per le quali aveva disatteso le conclusioni dei consulenti di parte e del perito, i quali avevano accertato una colpa del pedone nella causazione del sinistro. Il perito, nel suo elaborato, faceva notare che il pedone era assorto nella telefonata, che non aveva girato la testa per rendersi conto del traffico, che l’auto viaggiava comunque entro la linea di mezzeria e che la posizione di marcia non strettamente accostata a destra era necessitata dalla presenza dei veicoli parcheggiati lungo la via.
Nel terzo motivo, deduce vizio di motivazione anche con riferimento al reato di fuga. Con motivazione contraddittoria, afferma la difesa, la Corte d’appello pur riconoscendo che l’imputato era rimasto per lungo tempo sul luogo dell’incidente, lo ha egualmente ritenuto responsabile del reato perche’ non aveva immediatamente ammesso di essere stato l’autore del fatto. Rimarca la difesa che, al fine di non incorrere nel reato di fuga, non e’ richiesto che il soggetto agente si autodenunci.
Nel quarto motivo, infine, si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso proposti impongono le seguenti considerazioni.
2. Il primo motivo di doglianza e’ infondato e deve essere rigettato. La Corte territoriale ha ritenuto di escludere il concorso di colpa della vittima nella causazione dell’incidente con motivazione del tutto logica ed immune da censure. La difesa, dal canto suo, contesta l’affermazione dei giudici di merito attraverso una frammentaria ricostruzione del discorso giustificativo, complessivamente inteso, enucleando dalla sentenza solo taluni passaggi motivazionali.
In proposito, i Giudici di merito hanno ritenuto provato che il tratto di strada teatro dell’incidente mortale, presentasse una visuale molto ampia e completamente libera. Hanno evidenziato inoltre che le condizioni dell’asfalto e della illuminazione erano buone.
Ripercorrendo in maniera dettagliata le fasi dell’incidente, sulla base delle risultanze illustrate in sentenza, hanno sottolineato che il pedone era perfettamente visibile al centro della carreggiata e che il ricorrente ha frenato quando era ormai troppo vicino alla vittima.
Date le condizioni della strada, emerse oggettivamente dai fotogrammi estratti dalle videoriprese e la posizione del pedone sulla strada, hanno ritenuto che l’imputato conducesse il veicolo in modo distratto: l’avvistamento della vittima e’ stato ritenuto perfettamente esigibile da parte dell’agente,, il quale, ove si fosse accorto della presenza dell’uomo, avrebbe avuto la possibilita’ di adeguare la propria andatura al fine di evitare l’impatto. L’evento, quindi, era prevenibile ed evitabile, oggettivamente e soggettivamente imputabile al ricorrente che, pur avendo la possibilita’ di avvistare tempestivamente il pedone (come aveva gia’ fatto altra vettura), avrebbe potuto agevolmente rallentare o evitare l’impatto con una manovra di fortuna. La esclusione di un concorso di colpa della vittima e’ stata argomentata in maniera logica: sebbene il pedone non avesse usufruito delle vicine strisce pedonali, aveva attraversato in condizioni di sicurezza, in considerazione delle condizioni del luogo. Quanto poi alla distrazione evidenziata dalla difesa, la Corte di merito ha notato che il pedone non era completamente assorto nella conversazione, essendo istintivamente arretrato alla vista della vettura, pur senza riuscire a sottrarsi all’investimento.
3. Fondate sono invece le doglianze che riguardano l’affermazione di responsabilita’ pronunciata per il reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6.
La Corte di merito ha sostenuto che la mera presenza fisica dell’ (OMISSIS), sul luogo dell’accaduto, in incognito, deve essere valutata alla stregua di un suo “immediato allontanamento, atteso che in alcun modo l’imputato ha reso possibile la sua identificazione quale autore del sinistro e la ricostruzione del medesimo”. Ebbene, non appare corretta la equiparazione del comportamento serbato dal ricorrente con l’allontanamento dal luogo del sinistro, operato dalla Corte di merito, senza ulteriore spiegazione se non quella della mancata cooperazione con le Forze di polizia.
Risulta, dalla lettura della sentenza, che l’ (OMISSIS), subito dopo l’investimento, sceso dalla vettura, sia rimasto presente sul luogo del fatto durante gli accertamenti di Polizia e le operazioni di soccorso. Una interpretazione rigorosa della norma di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6, esclude che il soggetto agente, in caso di incidente, sia obbligato ad assumere un ruolo attivo in occasione dell’intervento delle Forze di polizia, essendo sufficiente, come avvenuto nel caso in esame, che egli si ponga a disposizione dell’Autorita’, alla quale spetta il compito di intraprendere gli opportuni accertamenti sul posto. La norma, infatti non richiede l’ulteriore attivita’ della cooperazione, perfezionandosi il reato con l’allontanamento dal luogo del sinistro. Il precedente citato a questo proposito in sentenza (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 – 01) risulta non conferente, riferendosi al caso di un soggetto che aveva sostato solo momentaneamente sul luogo dell’incidente, peraltro sollecitato da altra persona presente che, avendo assistito all’investimento di due pedoni, aveva impedito al soggetto agente di proseguire.
Deve pertanto pervenirsi all’assoluzione dell’imputato in ordine al delitto di cui all’articolo 189, comma 7, perche’ il fatto non sussiste.
4. Corretta e’ la decisione riguardante il diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6.
Sul punto, va rilevato che, per la configurabilita’ dell’invocata attenuante, il risarcimento del danno debba essere integrale. Si afferma altresi’ che la valutazione sulla sua congruita’ sia rimessa al giudice, il quale puo’ anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti (cfr. Sez. 2 n. 53023 del 23/11/2016, Rv. 268714). Deve inoltre richiamarsi il principio secondo cui e’ presupposto indefettibile per la concessione dell’attenuante del risarcimento del danno, la circostanza che esso avvenga “prima del giudizio”, cioe’ in una fase antecedente alle formalita’ di apertura del dibattimento di primo grado. La ragione di tale limite temporale va individuata nella possibilita’ di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova puo’ essere data dall’imputato, secondo la presunzione logica evincibile dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio. E’, invece, oggettivamente preclusa l’applicabilita’ di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, ma successivamente all’inizio del giudizio di primo grado, nell’ambito del quale, una volta visto l’andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l’imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunita’, a risarcire il danno (cfr. sez. 6 n. 897 del 25/11/1993 ud. (dep. 26/01/1994), Rv. 197360). Pertanto, il motivo di ricorso attinente al suddetto profilo deve essere rigettato.
5. In conseguenza della resa pronuncia assolutoria, con riferimento al reato di cui 189 C.d.S., comma 6, si rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio e sulla eventuale concedibilita’ dei benefici di legge. E’ rimessa al Giudice di rinvio la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimita’. Si rigetta il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6, perche’ il fatto non sussiste e rinvia, per nuovo giudizio in merito al trattamento sanzionatorio, inclusa l’eventuale concessione dei benefici di legge, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimita’. Rigetta il ricorso nel resto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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